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Ordinanza — n. 8879/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed due to missing lawyer's certification of post-notice date in power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8879/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum applicant's appeal inadmissible because her power of attorney lacked the mandatory certification of the date it was issued after the administrative decision. The applicant argued for her protection request, but the Ministry of Interior did not contest the procedural defect. The court ruled that the absence of this specific certification renders the power of attorney null and void under the relevant decree, necessitating the applicant to pay the additional litigation fee.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08; The special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly state the date of issuance subsequent to the notified decision, and the lawyer must certify both this date and the authenticity of the grantor's signature.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility power of attorney defect lawyer certification requirement post-notice date mandate nullity of legal representation unified contribution fee Cassazione procedural rules motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08
La procura conferita dalla ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico della ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.
Sentenza n. 13/2022 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37855/19 proposto da: -) Iweria Gladys, elettivamente domiciliata a Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall'avvocato Fioravante Orlando in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Napoli 30.10.2019 n. 8036; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierna ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per t motivi umanitari.

2. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato "atto di costituzione", al fine dell'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. c2e2A RAGIONI DELLA DECISIONEPagina 1 R.G.N. 37855/19 Camera di consiglio del 18 novembre 2021 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura). La procura conferita dalla ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d. Igs. 25/08.

2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente".

3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale, con sentenza 13/2022, nel senso della non fondatezza.

4. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico della ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".R.G.N. 37855/19 Camera di consiglio del 18 novembre 2021 P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 novembre 2021 e, previa riconvocazione, 16 dicembre 2021. Il Presidente D770SITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 8 MAR 22 IL CANCEL