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Sentenza — n. 8802/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 8802/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8802/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocuratore Generale Anna Maria Soldi; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA A seguito di una condanna (in forza della sentenza n. 126 del 2013 del Trib. di Brindisi) del proprio cliente avvocato Valter Dell’Aglio al pagamento di somme (in dispositivo indicate in € 9.620,70, già al netto di acconto in corso di causa rispetto al totale di € 15.604,87) per compensi difensivi in favore dell’avvocato Livio Stefanelli, che aveva vittoriosamente rappresentato e difeso il Dell’Aglio in una lite per il riconoscimento di qualifica dirigenziale, l’avvocato Stefanelli intimò precetto (secondo il ricorrente, il 24/10/2013; secondo il controricorrente, il 31/10/2013) per un importo non indicato dal ricorrente (dal controricorrente indicato in € 12.561,18) e, dopo la corresponsione, in data non indicata, di un ulteriore importo (secondo il controricorrente di € 9.620,70, a dichiarato saldo di ogni dovuto), venne intrapreso pignoramento presso terzi (nei confronti dei terzi Banca Credem S.p.a. e Poste Italiane S.p.a.) per il residuo (di € 2.940,48).

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. civ, art. 2909 cod. civ, art. 287 cod. proc. civ, artt. 112 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ; Sentenza — n. 8802/2022 — snciv · Corte di Cassazione: V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 27019/2019 Numero sezionale 72/2022 Numero di raccolta generale 8802/2022 civ.), in relazione agli artt. 22-49 del cod. deont. forense, per Data pubblicazione 17/03/2022 erronea decisione di «stralciare» l’eccezione su violazioni doveri colleganza perché frainteso destinatario e il senso di rendere possibile evitare aggravi. Il quinto motivo, ancora formulato per nullità del processo o della sentenza, assume violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria.

Parole chiave

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rilascio del titolo esecutivo d'indennizzo usurpazione di un titolo azione nominativa vincolata fini dell'IVA titolo esecutivo titolo dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. civ
Il primo motivo reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
e dell’art. 2909 cod. civ.
art. 287 cod. proc. civ
e dell’art. 287 cod. proc. civ., per essere stato malamente integrato il titolo esecutivo che, viceversa, era chiarissimo nell’escludere gli accessori.
artt. 112 cod. proc. civ
4 codice di rito, violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Il quinto motivo, ancora formulato per nullità del processo o della sentenza, assume violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

ocuratore Generale Anna Maria Soldi; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA A seguito di una condanna (in forza della sentenza n. 126 del 2013 del Trib. di Brindisi) del proprio cliente avvocato Valter Dell’Aglio al pagamento di somme (in dispositivo indicate in € 9.620,70, già al netto di acconto in corso di causa rispetto al totale di € 15.604,87) per compensi difensivi in favore dell’avvocato Livio Stefanelli, che aveva vittoriosamente rappresentato e difeso il Dell’Aglio in una lite per il riconoscimento di qualifica dirigenziale, l’avvocato Stefanelli intimò precetto (secondo il ricorrente, il 24/10/2013; secondo il controricorrente, il 31/10/2013) per un importo non indicato dal ricorrente (dal controricorrente indicato in € 12.561,18) e, dopo la corresponsione, in data non indicata, di un ulteriore importo (secondo il controricorrente di € 9.620,70, a dichiarato saldo di ogni dovuto), venne intrapreso pignoramento presso terzi (nei confronti dei terzi Banca Credem S.p.a. e Poste Italiane S.p.a.) per il residuo (di € 2.940,48).

L’avvocato Valter Dell’Aglio propose opposizione, ma l’istanza di sospensione venne rigettata; introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Brindisi (con sentenza n. 1317 del 2015) «dichiarò di accogliere parzialmente l’opposizione» («per la somma di € 2.903,25»; rigettò «l’opposizione relativamente alla somma di € 9.620,70»; compensò «integralmente le spese tra le parti») ed il precettante avvocato Livio Stefanelli propose appello. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 195 del 26/02/2019, ha accolto il gravame, ritenendo che il titolo azionato contenesse, sebbene non esplicitata in dispositivo, anche la Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 27019/2019; estensore:

C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 27019/2019 Numero sezionale 72/2022 Numero di raccolta generale 8802/2022 condanna ad IVA e CPA, respingendo integralmente l’opposizione, Data pubblicazione 17/03/2022 ma esclude la temerarietà dell’azione per la “non immediata chiarezza del titolo esecutivo”.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con atto affidato a sei motivi, Walter Dall’Aglio. Resiste con controricorso Livio Stefanelli. Banca Credem S.p.a. e Poste Italiane S.p.a. sono rimaste intimate. Per l’udienza del 18/01/2022 risulta il deposito, in ambito telematico, di memoria del solo controricorrente e il Pubblico Ministero ha concluso per il rinvio del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’interpretazione del titolo esecutivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte di Appello di Lecce.

Il primo motivo reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 287 cod. proc. civ., per essere stato malamente integrato il titolo esecutivo che, viceversa, era chiarissimo nell’escludere gli accessori. Il secondo mezzo pone censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale violato il principio di diritto di cui alla pronuncia delle Sez. U n. 16145 del 2018 ed occorreva, pertanto, chiedere la correzione errore materiale. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 codice di rito, violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 10-15 del d.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e 546 cod. proc. civ., poiché sugli interessi non erano dovuti gli accessori.

Il quarto mezzo deduce nuovamente violazione di nullità procedimentale (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 27019/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a :

V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 27019/2019 Numero sezionale 72/2022 Numero di raccolta generale 8802/2022 civ.), in relazione agli artt. 22-49 del cod. deont. forense, per Data pubblicazione 17/03/2022 erronea decisione di «stralciare» l’eccezione su violazioni doveri colleganza perché frainteso destinatario e il senso di rendere possibile evitare aggravi. Il quinto motivo, ancora formulato per nullità del processo o della sentenza, assume violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria.

Il sesto, e ultimo, mezzo, deduce, violazione e (o) falsa applicazione della tariffa forense, quanto a liquidazione delle spese in favore del terzo pignorato Poste Italiane S.p.a., in quanto questi era stato chiamato in causa dalla controparte e assumeva funzioni di ausiliario del giudice dell’esecuzione. Il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza n. 195 della Corte d’Appello di Lecce è stata pubblicata il 26/02/2019 e, come affermato in ricorso dallo stesso avvocato Valter Dell’Aglio, non è stata notificata. La causa è di opposizione all’esecuzione, così essendo stata proposta e trattata.

Il termine di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello scadeva, pertanto, il 26/08/2019. Il ricorso risulta essere stato notificato il 12/09/2019 all’avvocato Livio Stefanelli e il 17/09/2019 a Poste Italiane S.p.a. Il termine di sei mesi, benché cadesse in parte nel periodo estivo, non era suscettibile di sospensione feriale, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione (Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 – 01): « Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 27019/2019; estensore:

C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 27019/2019 Numero sezionale 72/2022 Numero di raccolta generale 8802/2022 risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. Data pubblicazione 17/03/2022 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione.» Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo. Non sono sussistenti i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non assumendo carattere del tutto immotivato la proposizione della causa, stante l’opinabilità degli argomenti in essa dibattuti, come fatto palese anche dalla richiesta del P.G. di rinvio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di interpretazione del titolo esecutivo (alla quale non si è ritenuto di poter accedere stante la ragione più liquida costituita dall’inammissibilità in rito del ricorso) Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 27019/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 27019/2019 Numero sezionale 72/2022 Numero di raccolta generale 8802/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 18 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Cristiano Valle Franco De Stefano Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 27019/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a :

V A L L E C R I S T I A N O E m e s s