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Ordinanza — n. 8678/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of valid special power of attorney referencing the specific decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the attached power of attorney failed to reference the specific decision being challenged. The appellant submitted a generic mandate containing phrases like 'settle' and 'collect sums,' which are incompatible with a cassation appeal. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid without needing to examine the merits of the refugee status claim.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; A power of attorney attached to a cassation appeal must specifically reference the decision being challenged and exclude generic clauses incompatible with a review proceeding, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility procedural defect generic mandate Italian civil procedure protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
(e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).
Art. 83, comma secondo, c.p.c.
Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83, F i r m a t o D a :
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146
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Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 35704/2019 proposto da: MENSAH ISAAC (alias MENSA KOFI), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO BORLA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35704/2019 Numero sezionale 2408/2021 Numero di raccolta generale 8678/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 RILEVATO CHE: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, Mensah Isaac (alias Mensah Kofi), cittadino di origine ghanese (città di Kano), ha impugnato il decreto del Tribunale di Torino, comunicato il 22 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2.

– L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. CONSIDERATO CHE: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

Infatti, il mandato racchiuso in foglio separato spillato all'atto non solo non contiene alcun riferimento alla decisione impugnata, ma si riferisce ad una procura conferita per “ogni stato e grado dell’instaurando giudizio avanti la Corte di Cassazione”, con un tenore incompatibile con la proposizione del ricorso per cassazione siccome tipico delle fasi di merito (“conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni” etc.). Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83, F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35704/2019 Numero sezionale 2408/2021 Numero di raccolta generale 8678/2022 comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al Data pubblicazione 17/03/2022 provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146). 2.

– Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente (Giacomo Travaglino) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S