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Ordinanza — n. 8668/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8668/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8668/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2019 ORDINANZA sul ricorso 35028/2019 proposto da: KEITA MOUSSA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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art. 365 c.p, art. 83 c.p; Ordinanza — n. 8668/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nella specie, invero, essendo estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, la procura apposta su foglio separato al ricorso non può considerarsi un “tutt’uno” con esso, e non può quindi, attribuirsi al F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Parole chiave

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statuto di rifugiato domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale domanda di revisione dell'asilo allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 365 c.p
art. 83 c.p
Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c.
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Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 35028/2019 proposto da: KEITA MOUSSA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35028/2019 Numero sezionale 2407/2021 Numero di raccolta generale 8668/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 RILEVATO CHE: 1. – Con ricorso affidato a tre motivi, Keita Moussa, cittadino guineano (Guinea Conakry), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 22 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale di Verona del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2.

– L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, risulta priva del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (risultando, invero, non compilati gli ‘spazi’ del testo che alle predette indicazioni sarebbero dovuti esser funzionali) ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione (“conferendo ogni più ampio potere di legge direttamente collegato all’esercizio del mandato”).

Nella specie, invero, essendo estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, la procura apposta su foglio separato al ricorso non può considerarsi un “tutt’uno” con esso, e non può quindi, attribuirsi al F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35028/2019 Numero sezionale 2407/2021 Numero di raccolta generale 8668/2022 ricorrente la volontà, in contrasto con i riferimenti specifici contenuti Data pubblicazione 17/03/2022 nella procura, di promuovere un giudizio di Cassazione. Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020). 2. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente (Giacomo Travaglino) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A