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Ordinanza — n. 8665/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to late filing exceeding statutory 30-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because it was filed late. The applicant, Diarra Harouna, challenged a first-instance rejection of his refugee status claim, but submitted the appeal on November 4, 2019, well past the statutory deadline. The court ruled that the 30-day filing period had expired before the appeal was notified, thereby barring the review of the substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; Appeals in asylum cases initiated after August 17, 2017, must be filed within 30 days of the first-instance decision's notification, and failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal statutory deadline inadmissible appeal refugee status procedural time limit protezione internazionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, per i giudizi iniziati in primo grado dopo il 17 agosto 2017, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni, e decorre dalla comunicazione del decreto del Tribunale compiuta dalla cancelleria (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20488/2020
25/2008, per i giudizi iniziati in primo grado dopo il 17 agosto 2017, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni, e decorre dalla comunicazione del decreto del Tribunale compiuta dalla cancelleria (Cass. n. 20488/2020).
Cass. n. 14839/2020
369, comma secondo, c.p.c.: Cass. n. 14839/2020), il ricorso per cassazione è stato notificato, tardivamente, in data 4 novembre 2019, ben oltre il predetto termine di legge.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :
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Testo completo

019 ORDINANZA sul ricorso 33795/2019 proposto da: DIARRA HAROUNA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO BERTONCINI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/09/2019;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 33795/2019 Numero sezionale 2806/2021 Numero di raccolta generale 8665/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, Diarra Harouna, cittadino originario del Mali, ha impugnato il decreto del Tribunale di Campobasso, comunicato il 26 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2.

– L’intimato Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE: 1. – Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto (ciò esimendo il Collegio dal dover dar conto del tenore dei motivi di impugnazione). Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, per i giudizi iniziati in primo grado dopo il 17 agosto 2017, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni, e decorre dalla comunicazione del decreto del Tribunale compiuta dalla cancelleria (Cass. n. 20488/2020).

Nella specie, instaurato il giudizio di primo grado con ricorso depositato il 18 ottobre 2018 (pag. 1 decreto), a fronte della comunicazione del decreto impugnato, effettuata il 26 settembre 2019 (come da attestazione di cancelleria del Tribunale di Campobasso, acquisita in forza di potere officioso esercitato in presenza di istanza ex art. 369, comma secondo, c.p.c.: Cass. n. 14839/2020), il ricorso per cassazione è stato notificato, tardivamente, in data 4 novembre 2019, ben oltre il predetto termine di legge.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 33795/2019 Numero sezionale 2806/2021 Numero di raccolta generale 8665/2022 2. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 17/03/2022 Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza dell’attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 novembre 2021. Il Presidente (Giacomo Travaglino) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r