Court dismisses appeal claiming agents tacitly assumed liability for failed pre-contractual negotiations with a religious congregation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Lelli and Montigiani against the Second Instance Court's dismissal of their claim for pre-contractual liability damages. The plaintiffs argued that Congregati and Fioravanti tacitly assumed the role of negotiators, yet the court found they merely acted as technical experts valuing the properties. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the lower court correctly identified the defendants' limited technical functions rather than a mandate for negotiations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1338 c.c.; Art. 2043 c.c.: The court held that tacit assumption of mandate requires factual evidence incompatible with the actual technical role performed, and mere contact without explicit or implicit authorization does not establish pre-contractual liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
19 ORDINANZA sul ricorso n. 16292/2019 proposto da: Ci K-41, Lelli Gianluca e Montigiani Andrea, domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Marchese e Iacopo Tozzi - ricorrenti - contro Congregazione delle Suore di Santa Marta, in persona legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vittorio Emanuele II° n. 18, presso lo studio Grez & Associati, rappresentato e difeso dagli avvocati Castellani Ilaria e Giovannelli Mauro - controrícorrente - nonché contro Congregati Damiano e Fioravanti Eliana, - intimati - avverso la sentenza n. 2649/2018 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/11/2018;
JP* 43a.% aOnkb,441 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/12/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA I fatti rilevanti sono così riassunti dalla sentenza impugnata, emanata dalla Corte di Appello di Firenze. Gianluca Lelli e Andrea Montigiani convennero in giudizio dinanzi la detta Corte territoriale la Congregazione della Suore di Santa Marta, Damiano Congregati e Eliana Fioravanti, nonché gli avvocati Marco Noferi e Iacopo Tozzi al fine di ottenere la riforma della sentenza del 2014, n. 1566 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, dei convenuti Congregazione di Santa Marta, Congreganti e Fioravanti con condanna del Lelli e del Montigiani al pagamento delle spese nei confronti della Congregazione, del Congregati e della Fioravanti e condanna della la Congregazione a rifondere le spese agli avvocati Noferi e Tozzi, che erano stati chiamati in causa ad istanza della stessa.
La domanda di risarcimento danni era fondata sull'esito (o meglio) mancato esito (o, comunque, fallimento) delle trattative relative all'acquisto di due immobili di proprietà della detta Congregazione delle Suore di Santa Marta, siti in Settignano (Villa Santa Maria e Villa Elena e terreno circostante e successivamente, nello stesso ambito di asserite trattive, anche di un terzo immobile adibito a scuola). La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2649 del 16/11/2018, ha rigettato l'appello del Lelli e del Montigiani, gravandoli delle spese di lite della fase di appello.Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore:
C. Valle Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, Gianluca Lelli e Andrea Montigiani. Resiste con controricorso la Congregazione delle Suore di Santa Marta. Damiano Contigiani ed Eliana Fioravanti sono rimasti intimati. Per l'adunanza camerale partecipata del 20 dicembre 2021, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte, mentre le parti costituite hanno entrambe depositato memoria, in ambito telematico i ricorrenti, cartacea la Congregazione delle Suore di Santa Marta.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di appello di Firenze. Il primo motivo (da pag. 29 e fino alla pag.
46) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1337, 2043, 2729 e 2697 cod. civ. ovvero mancata corretta applicazione del principio della buona fede nelle trattative precontrattuali. Il motivo censura la sentenza d'appello per non avere adeguatamente sussunto i fatti (ossia lo svolgimento delle asserite trattative e la ingiustificata cessazione delle stesse) nell'ambito della responsabilità precontrattuale, intesa come derivante da contatto sociale qualificato, di ambito limitrofo a quello contrattuale, indipendentemente dall'accertamento della colpa Il secondo motivo (cfr. pag. 46 a pag.50.) asserisce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 e 167 cod. proc. civ. con l'art. 18 della legge n. 222 del 20/05/1985 e degli artt.Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore:
C. Valle ,119a,C4z,i0 1337 e 1425 cod. civ. I giudici di merito hanno, nella prospettazione dei ricorrenti, irritualmente preso in considerazione, ai fini del rigetto della domanda per esclusione della responsabilità precontrattuale, la questione, sollevata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla necessità, per la Congregazione, di ottenere, al fine della vendita del compendio immobiliare, l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica sovraordinata, ossia la cd. licentia o licentiatio (nulla osta all'alienazione, in quanto il compendio oggetto di discussione aveva valore superiore ai centomila euro, da parte dell'autorità ecclesiastica sovraordinata) in forza delle norme di diritto canonico (art. 1291 codex juris canonici) direttamente operanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.
Il terzo, e ultimo, motivo (da pag. 50 a pag.
53) censura la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al combinato disposto degli artt. 1337 e 1703 cod. civ. per non avere i giudici di merito ritenuto che l'attività svolta da Damiano Congreganti ed Eliana Fioravanti si riflettesse immediatamente e direttamente nella sfera giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Marta, avendo i predetti assunto inequivocabilmente la veste e la funzione di mandatari della Congregazione al fine della conduzione delle trattative relative alla vendita degli immobili.
Il primo motivo di ricorso è quello che più estesamente si dilunga sulla responsabilità precontrattuale, che il mezzo qualifica, con ampia e diffusa argomentazione, come nascente da un contatto sociale particolarmente qualificato. Il motivo sebbene, come scritto, esteso oltre 15 pagine, non incrina il nucleo centrale della sentenza d'appello, ossia della non instaurazione di vere trattative o di trattative cd. affidanti, in quanto Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore: C. Valle la Corte di Appello afferma, dopo avere condiviso la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale e ripercorso la scansione cronologica degli avvenimenti e segnatamente delle proposte mano mano susseguitesi da parte del Lelli e del Montigiani dal marzo 2007 fino a settembre dello stesso anno, che la Congregazione non aveva mai contrattato sulle varie proposte che le venivano fatte pervenire dal Lelli e dal Montigiani tramite l'avvocato Tozzi e da questi per mezzo del Congreganti e della Fioravanti, in quanto o le aveva tacitamente disattese, non prendendole in considerazione o le avrebbe esplicitamente rifiutate, senza mai incassare, ed anzi restituendo gli assegni pure ad esse allegati (almeno in un'occasione), ovvero troncando i rapporti quando le missive dei due offerenti, e per essi dell'avvocato Iacopo Tozzi, si fecero più pressanti.
Peraltro, il motivo, al di là degli enunciati di principio formulati dalla difesa (patrocinata anche dall'avvocato Iacopo Tozzi, che pure era stato chiamato in causa in primo grado e ha verosimilmente un interesse proprio alla causa, avendo partecipato alle manifestazioni di interesse del Lelli e del Montigiani e redatto numerose offerte e missive) dei ricorrenti al suo esordio, si basa su una riqualificazione di circostanze fattuali, che sono già state qualificate, e quindi valutate, in senso sostanzialmente coincidente, dai giudici di primo e secondo grado, con conseguente divieto di nuovo sindacato ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
In punto di diritto la conclusione alla quale perviene la Corte territoriale, sulla base dei fatti come sopra da essa ricostruiti, è conforme all'orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. n. 7545 del 15 04 2016 Rv. 639456 - 01), condiviso dal Collegio e al quale si intende dare continuità, secondo il quale «...perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c. c., è Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore: C. Valle necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è, tuttavia, demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata». Nella specie, una ragionevole aspettativa di conclusione del contratto di compravendita immobiliare non poteva dirsi sorta, atteso che: il Lelli e il Montigiani non avevano mai incontrato direttamente i rappresentanti legali della Congregazione e avevano interagito con essa soltanto a mezzo dell'avvocato Iacopo Tozzi che a sua volta, nella maggior parte delle circostanze, aveva interloquito unicamente con Damiano Congreganti e con Eliana Fioravanti, ai quali non risultava conferito alcun mandato a condurre le trattative o comunque la fase precontrattuale o di riscontro delle offerte, essendo questi stati individuati soltanto quale canale attraverso il quale le proposte di acquisito del Lelli e del Montigiani, formulate nel corso dei mesi successivi al marzo 2007 e fino a settembre dello stesso anno, venivano portate a conoscenza dell'ente ecclesiastico (si vedano le pag. 7 e 8 della sentenza d'appello).
Le dette proposte, peraltro, e tanto costituisce circostanza dirimente, non vennero mai formalmente accettate dalla Congregazione, a mezzo del proprio organo deliberativo e, anzi, alla proposta di settembre 2007, accompagnata da lettera di forte sollecitazione dello stesso avvocato Tozzi, agente Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore: C. Valle per il Lelli e il Montigiani, l'ente ecclesiastico interruppe i contatti in quanto ravvide nella detta missiva un evidente tentativo di coartare la propria autonoma determinazione. Il primo mezzo è, pertanto, infondato, e deve essere rigettato.
Il secondo motivo si incentra sulla qualificazione della prospettazione della necessità dell'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica superiore, al fine dell'alienazione degli immobili, quale oggetto di un'eccezione (processuale) in senso stretto e, quindi, irritualmente introdotta in causa soltanto nell'ambito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e, pertanto, tardivamente (in quanto avrebbe dovuto formare oggetto di esposizione nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente). Il secondo motivo è infondato, in quanto: la sentenza d'appello adeguatamente dà conto che si tratta di una previsione di legge canonica direttamente applicabile nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 18 della legge n. 222 del 1985, e pertanto, rispetto a essa non rileva l'eventuale ignoranza della legge ma, soprattutto, la circostanza doveva essere ben nota al legale che assisteva in via stragiudiziale (e ora anche giudizialmente stante il conferimento di procura speciale) il Lelli e il Montigiani, ossia all'avvocato Tozzi, il quale conduceva personalmente in locazione un bene ecclesiastico (pag. 10 della motivazione d'appello, in alcun modo oggetto di censura in questa sede, neppure a mezzo di deduzione nella memoria).
Infine, ma non da ultimo, in controricorso, con affermazione non adeguatamente contrastata dalla difesa del Lelli e del Montigiani, è richiamata la difesa svolta dalla Congregazione in primo grado in ordine alla licentia o licentiatio, laddove la sua necessità era stata comunque rappresentata sin dalla comparsa di risposta in primo grado. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore: C. Valle 08144 del 23/05/2012 Rv. 622504 - 01) è, peraltro, ferma nel ribadire la necessità di detta autorizzazione e nel ritenere irrilevante, ai fini della conoscenza in chi contratta con l'ente ecclesiastico, l'ignoranza di essa, in quanto (pag. 3 della sentenza da ultimo richiamata) «sussiste la rilevanza civile dei controlli canonici, tanto sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, quanto sulle alienazioni.
Vengono in risalto (art. 18, L. cit.) il regime di pubblicità legale vigente per le regole di funzionamento degli enti ecclesiastici, nonché la disciplina del Codice». In carenza della detta autorizzazione alla Congregazione era preclusa financo la stipula del preliminare (Cass. n. 2117 del 05/02/2015 Rv. 634131 - 01: nella specie, un contratto preliminare di vendita immobiliare idoneo a procurare allo stesso un detrimento patrimoniale). Il secondo motivo è, pertanto, infondato, ed è rigettato. Il terzo e ultimo mezzo, esteso tre pagine, si incentra sulla qualifica soggettiva di mandatari della Congregazione che sarebbe stata assunta, per fatti concludenti, comunque tacitamente e implicitamente, da Damiano Congreganti ed Eliana Fioravanti ai fini della conduzione delle trattative e della fase precontrattuale e in ogni caso ai fini dei contatti che avrebbero dovuto condurre alla stipula del preliminare o del contratto di alienazione immobiliare.
L'assunto, prima ancora che infondato, è inammissibile, in quanto basato su una prospettazione in alcun modo compatibile con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, che hanno avuto cura di individuare, nei due predetti, i soggetti che riportavano alla Congregazione le offerte che il Lelli e il Congreganti di mese in mese, e nell'ultimo torno di tempo nel mese di settembre 2007 pressoché di giorno in giorno, avanzavano, ma senza avere in alcun modo assunto le funzioni di incaricati delle trattative o di incaricati della individuazione Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore:
C. Valle dei punti salienti del programma contrattuale, avendo assunto soltanto mansioni di tecnici, che avevano individuato un valore dei beni immobili (si veda, pag. 13, rigo 9 e seguenti). La tesi prospettata dai ricorrenti sulla base di richiamo di giurisprudenza di questa Corte di legittimità è, peraltro, inammissibile anche alla stregua della pronuncia oggetto di riferimento (Cass. n. 03103 del 04/03/2002 Rv. 552775 - 01), ove compulsata nella sua motivazione integrale, atteso che nella detta fattispecie era stata conferita una procura in forma scritta per le trattative (e da ciò è stata ritenuta la riferibilità diretta al mandante della responsabilità precontrattuale).
Il terzo motivo è, pertanto, inammissibile. Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di infondatezza e di inammissibilità è, quindi, rigettato. Le spese di lite di questa fase di seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto del valore della controversia (nella quale è stato chiesto un risarcimento dei danni di oltre cinque milioni di euro) e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.
U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.Ad. 20/12/2021 CC R.G.N. 16292/2019; estensore: C. Valle Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 20