Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to state grounds and lack of specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the legal costs. The court found the appeal failed to properly state the grounds for the lower court's decision and lacked specific arguments regarding the execution procedure. Consequently, the court rejected the request to overturn the first-instance judgment on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to state the grounds for the decision or if it does not contain specific arguments developed in relation to the contested points.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 38342/2019 R.G. proposto da MARIA VOTO, IVANA SPARACI° e MARCELLO SPARACIO, rappresentati e difesi dall'avv. Gilda Voto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154 - ricorrenti - contro GIUSEPPE CANZONERI, rappresentato e difeso dall'avv. MONICA MARAGNO, che sta in giudizio anche personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria, 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Buccellato - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1284 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 20/6/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 756 del 25/9/2017, in parte respingeva e in parte dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ. proposto da Maria Voto, Ivana Sparacio e Marcello Sparacio contro l'ordinanza, resa in data 16/7/2017 (o 17/7/2017; vi è discrasia tra la sentenza e il ricorso), con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo di esecuzione avanzata dai predetti, esecutati nella procedura.
Questi ultimi, nell'espropriazione immobiliare intrapresa nel 2006 da Island Refinancing nei confronti degli eredi di Francesco Sparacio e nella quale era successivamente intervenuto Giuseppe Canzoneri (che si era surrogato al creditore procedente rinunciante), avevano dapprima (V1/1/2017 e, poi, il 19/4/2017) eccepito l'inefficacia del pignoramento e, in seguito (nel maggio 2017), l'estinzione della procedura esecutiva per omesso tempestivo deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ.. In particolare, gli esecutati lamentavano l'inottemperanza ad un ordine di integrazione della documentazione ipotecaria (segnatamente, in riferimento all'omessa trascrizione di un atto implicante l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità di Francesco Sparacio da parte degli eredi) dato dal giudice dell'esecuzione il 30/10/2007, l'illegittimità del rinnovato ordine di integrazione emesso il 2/2/2017, la reiterata inosservanza del nuovo termine da parte del creditore.
Come risulta dalla sentenza di primo grado, per ottemperare all'ordine del 2007 il creditore aveva presentato atti volti a dimostrare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e il giudice aveva disposto la stima e, quindi, la vendita (ordinanza del 3/8/2009) dei beni pignorati; esperíti sette tentativi di vendita risultati infruttuosi e subentrato il Canzoneri al procedente, il professíonista delegato aveva segnalato - il 16/11/2016 - che la certificazione notarile ex art. 567 cod. proc. civ. del 20/2/2007 già indicava la mancanza di una trascrizione della successione di Francesco Sparacio in favore degli esecutati; in esito alla segnalazione, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato termine per depositare documentazione ipo-catastale integrativa e il creditore aveva presentato il 21/3/2017 la nota di trascrizione dell'intervenuta successione; questa era fatta oggetto di rilievi critici degli esecutati che insistevano per l'inefficacia del pignoramento per carenza, non emendabile a posteriori, di una formalità ipotecaria anteriore all'ordinanza di vendita del 2009; nel prosieguo gli odierni ricorrenti avevano contestato anche l'inottemperanza all'ordine di integrazione del 2007 e il difetto del ventennale ipotecario relativo a tutti i debitori.
La decisione del Tribunale di Marsala era impugnata con appello dagli esecutati e la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1284 del 20/6/2019, rigettava il gravame. Secondo la Corte territoriale, le lacune della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non determinano una situazione invalidante tale da precludere il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo: perciò, l'incompletezza della documentazione ipo-catastale presentata dal creditore in ottemperanza all'ordine del 30/10/2007 non poteva dar luogo ad estinzione della procedura ex art. 630 cod. proc. civ. dopo che il processo esecutivo era proseguito - per ordine del giudice e senza un tempestivo reclamo avverso il diniego (anche implicito) di estinzione - nella successiva fase liquidativa (la sentenza richiama esplicitamente Cass., Sez.
U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995); inoltre, l'inutile decorso del termine per il reclamo aveva determinato la «stabilizzazione della procedura esecutiva» e precluso la possibilità di ricondurre all'insufficienza documentale effetti estintivo; comunque, il giudice d'appello rilevava l'erroneità del rimedio prescelto dagli appellanti perché, anche a voler ammettere la possibilità di una pronuncia di improseguibilità del processo in ragione della carenza documentale, avverso tale decisione si sarebbe dovuta esperire l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non già il reclamo de quo.
Avverso tale decisione Maria Voto, Ivana Sparacio e Marcello Sparacio proponevano ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; resistevano con controricorso Giuseppe Canzoneri e l'Avv. Monica Maragno (procuratore distrattario in appello). Per la trattazíone della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.
Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile e, pertanto, è superflua l'illustrazione delle singole censure svolte dai ricorrenti. Nel tentativo di ricostruire (per quanto possibile) la vicenda processuale, comprendere lo svolgimento dei fatti e avere contezza delle decisioni assunte, il Collegio ha dovuto integrare la confusa e frammentaria esposizione del ricorso introduttivo col testo della sentenza impugnata e con le specificazioni contenute nel controricorso.
Tanto basta a dimostrare che l'atto introduttivo non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 cod. proc. civ.. Nel ricorso, infatti, mancano: - la trascrizione o la completa illustrazione degli atti, delle istanze e dei provvedimenti del processo esecutivo: senza riportarne con precisione il contenuto, si fa generico riferimento (peraltro, con contestazioni svolte dalla controricorrente proprio in ordine all'oggetto degli atti) ad un'istanza dell'1/1/2017, ad un ordine ex art. 567 cod. proc. civ. del 2/2/2017, ad una nota del creditore del 21/3/2017, a memorie dei debitori del 19/4/2017, a successive memorie del 10/5/2017, al deposito di documenti (asseritamente non sufficienti a soddisfare l'ordine di integrazione) del 12/5/2017, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 17/7/2017 (di cui si dice soltanto che rigettò la richiesta di estinzione per sua inammissibilità, dovendosi la doglianza riguardante la trascrizione della successione e l'identificazione catastale dei beni proporre con opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ed avendo gli esecutati omesso di eccepire l'estinzione nella prima difesa utile «secondo l'art. 567 cpc applicabile ratione temporis (la procedura è del giugno 2006)»; - parimenti carente è l'esposizione del contenuto del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., poiché a pag. 4 del ricorso, con rimandi agli atti dell'esecuzione (che risultano incomprensibili, dato che in precedenza non sono stati illustrati i contenuti dei medesimi), si indicano in maniera generica le questioni poste con l'impugnazione; - della sentenza del Tribunale di Marsala n. 756 del 25/9/2017 (la data non è indicata nel ricorso) si dice soltanto che «ha confermato quanto deciso dal GE ed ha rigettato il reclamo»; - i motivi d'appello avverso la predetta sentenza sono succintamente elencati nella puntuazione a pag. 5 dell'atto introduttivo: i plurimi riferimenti ad una decisione di primo grado il cui contenuto non è riportato e la mancanza di uno sviluppo argomentativo delle censure svolte ostacolano la comprensione del thema decidendum sottoposto al giudice d'appello; - la decisione della Corte d'appello di Palermo è riportata per frammenti, inidonei a ricostruire, senza attingere alla sentenza stessa, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito - inoltre, della sentenza impugnata sono trascritte frasi estrapolate dal contesto e trascurate parti essenziali (è sufficiente osservare che i ricorrenti richiamano, a sostegno delle loro censure, Cass., Sez.
U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, e, cioè, la stessa pronuncia menzionata nella motivazione della decisione della Corte territoriale, che ne dà una lettura opposta a quella prospettata nel ricorso) o contenuti non presenti nella pronuncia (come il riferimento all'art. 156 cod. proc. civ., non rinvenibile nel testo della decisione); - della documentazione prodotta dal creditore, contestata perché asseritamente insufficiente, non viene data compiuta descrizione, rimandando alla sua lettura nel fascicolo di merito.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.3. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così decis