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Ordinanza — n. 8102/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on costs but revokes judgment for omitting usufructuary rights analysis regarding demolition liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8102/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the second appeal ground inadmissible for lack of specificity and absorbed the third ground regarding costs. The first ground was accepted because the lower court ignored the deceased brother's distinct status as a usufructuary of the villa, which limited the sister's administrative control powers. Consequently, the judgment was quashed to allow a retrial where the court must distinguish between the brothers' roles as co-administrators and the specific usufructuary rights affecting the demolition liability.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When a lower court fails to examine a decisive fact distinguishing a party's status as a usufructuary from that of a co-administrator, the judgment is flawed and must be quashed to ensure the court properly analyzes the scope of control powers relative to real rights.

Parole chiave

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usufructuary rights co-administrator powers demolition liability omission of decisive fact costs absorption cosa senza padrone contratto di amministrazione d'immobili autorità parentale esclusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Considerato che: il primo motivo denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) - violazione dell'art.
Art. 92 c.p.c.
art. 115 comma 2 c.p
art. 342 c.p
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 86/2012
Cass. n. 29495/2020
86/2012 e Cass. n. 29495/2020); il primo motivo è fondato, in quanto: è pacifico che la parte resistente, o meglio il padre Paolo Franchi, fosse usufruttuario della villa di Nizza in cui sono state effettuate le demolizioni (cfr.
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 20433/2019 proposto da: Franchi Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cerulli e domiciliata presso lo studio del medesimo, in Savona, via Paleocapa -ricorrente - contro Franchi Anthony Philippe, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bosio ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Trastevere n. 259, presso lo studio dell'avvocato Alessia -controricorrente - avverso la sentenza n. 611/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 da SESTINI DANILORilevato che:

Maria Franchi, che, unitamente al fratello Paolo, aveva costituito una società semplice (Anthony s.s.) destinata all'acquisto di immobili in territorio francese, agì in giudizio nei confronti del nipote Anthony Philippe Franchi (unico erede del predetto Paolo) per sentire sciogliere la comunione ereditaria determinatasi fra i due fratelli a seguito della morte dei genitori e, previa dichiarazione di recesso dalla società (che era proprietaria di due immobili siti in Nizza), per sentirsi liquidare il valore della sua quota del 50%; il Tribunale di Savona accertò l'avvenuto recesso della Franchi dalla società e dichiarò il socio superstite tenuto a liquidare alla receduta la sua quota, nella misura di oltre 398.000,00 euro; dispose, inoltre, lo scioglimento della comunione ereditaria, mediante assegnazione di immobili e previsione di un conguaglio a carico del convenuto; condannò, infine, il Franchi a corrispondere all'attrice la somma di 60.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno conseguente al deprezzamento di una villa di cui era proprietaria la società, che era dipeso da opere di demolizione realizzate da Paolo Franchi; provvedendo sul gravame proposto da Anthony Philippe Franchi, la Corte di Appello di Genova ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, revocando il capo che condannava l'appellante al pagamento della somma di 60.000,00 euro; ha inoltre compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio; la Corte ha affermato che l'immobile deteriorato apparteneva «ad una società semplice e che sia Maria Franchi sia Paolo Franchi, il padre dell'appellante, e poi dopo la sua morte l'appellante erano amministratori con poteri disgiunti», di talché l'attrice «aveva [...] tutti i poteri per controllare l'eventuale degrado della villa e per prendere i provvedimenti necessari per rimediarvi»; ha aggiunto che, «data la negligenza nel compiere i suoi doveri di amministratrice essa è egualmente responsabile dell'accaduto e quindi nessun risarcimento può essere da lei preteso»; ha proposto ricorso per cassazione Maria Franchi, affidandosi a tre motivi; ha resistito l'intimato a mezzo di controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: il primo motivo denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) - violazione dell'art. 1001 del codice civile - falsa applicazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c.»; premesso che Paolo Franchi era usufruttuario della villa deteriorata e che tale posizione, documentata, era stata oggetto di discussione fra le parti sia in primo che in secondo grado, la Franchi evidenzia che il convenuto non aveva mai contestato che la parziale demolizione (non seguita da ricostruzione) fosse stata opera del padre e assume che «la Corte di Appello ha sbagliato nel ritenere che la ricorrente avesse tutti i poteri per controllare il degrado della villa e prendere i provvedimenti per rimediarvi perché non ha preso in considerazione proprio la posizione di usufruttuario del padre del convenuto»; il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c.: rilevato che, proponendo l'appello, il Franchi «aveva omesso di indicare le parti del provvedimento che intendeva appellare e le modifiche che intendeva richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale», la ricorrente lamenta che la Corte non abbia speso una sola parola sull'eccezione sollevata dalla appellata, anche solo per dichiararne l'infondatezza; col terzo motivo, la Franchi deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. dolendosi che la Corte di Appello abbia integralmente compensato le spese di lite pur avendo accolto un solo motivo del gravame «e quello meno rilevante», in difetto -pertanto- di una effettiva reciproca soccombenza;

è logicamente preliminare l'esame del secondo motivo, che risulta inammissibile: la ricorrente omette, infatti, di riprodurre il contenuto dell'appello al fine di consentire a questa Corte di apprezzare, già sulla base della lettura del ricorso, la sussistenza della dedotta non specificità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 86/2012 e Cass. n. 29495/2020); il primo motivo è fondato, in quanto: è pacifico che la parte resistente, o meglio il padre Paolo Franchi, fosse usufruttuario della villa di Nizza in cui sono state effettuate le demolizioni (cfr. controricorso a pag. 4); tale posizione del de cuius riguardo al bene era all'evidenza distinta da quella di socio che egli rivestiva unitamente alla ricorrente e, connotandosi come diritto reale di godimento, implicava l'esercizio di un potere sulla cosa; ebbene, la corte territoriale ha trascurato assolutamente tale fatto, non considerando che la posizione di amministratori sociali comune ai due fratelli, e segnatamente quella coamministratrice della ricorrente, era distinta da quella di usufruttuario; invero, il de cuius aveva una posizione diversa ed ulteriore, espressione di un diritto reale sulla res, riguardo alla quale la posizione sociale di coamministratrice della ricorrente e le relative facoltà ed i relativi poteri non potevano affatto intervenire, dato che certamente non si potevano esercitare senza tenere conto del godimento a titolo di usufrutto del fratello; la corte territoriale, nel far discendere senz'altro dalla qualità di amministratrrice con poteri disgiunti della Franchi l'esistenza di poteri di controllo in capo alla stessa sulla situazione della villa e nel desumerne la corresponsabilità per le avvenute demolizioni, non ha dunque considerato che Paolo Franchi aveva una posizione di titolare di un diritto reale sulla villa e, dunque, di godimento diretto, che si opponeva potenzialmente all'esercizio del potere di controllo della sorella come coamministratrice della società; la corte territoriale avrebbe dovuto allora verificare se la scelta dell'effettuazione delle demolizioni fosse riferibile ad una decisione dei due fratelli come coamministratori e non ad un'iniziativa assunta dall'usufruttuario, il quale si trovava in una situazione di godimento materiale del bene ed esercitava un potere sulla cosa tale da consentirgli di intervenire direttamente sulla stessa; la sentenza va cassata sul punto e il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda considerando quanto sopra rilevato; il terzo motivo risulta assorbito, giacché all'esito del giudizio di rinvio dovrà procedersi ad una nuova liquidazione delle spese; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il secondo motivo, accoglie il primo, dichiarando assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese