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Ordinanza — n. 8099/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against regional funding denial due to beneficiary's failure to meet new conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by S.E.A. s.n.c. against the Calabria Region's refusal to pay remaining project funds. The lower courts found that the company had accepted modified investment terms and failed to meet the new conditions required for funding release. Consequently, the court ruled that the region's non-payment was a legitimate consequence of the company's breach, dismissing the claim for damages.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court of appeal's assessment that a beneficiary's failure to comply with new conditions justifies the withdrawal of public funding is legally sound and not subject to re-evaluation by the supreme court.

Parole chiave

Generato dall'IA
public funding withdrawal beneficiary breach of contract administrative conditions Cassazione appeal dismissal regional financial aid gestione del sinistro diritto all'indennizzo risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 nn.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per vizio di ultra/extra petizione ex art. 360 n. 4 c.p.c. derivato dalla violazione dell'art.112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
3 c.p.c.; la mancata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
art. 111 Cost
art. 116 c.p
3 c.p.c.; la mancata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13690/2019, proposto da: S.E.A. s.n.c. (partita IVA 01069260808), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Mario Bruzzese (cod. fisc. BRZMRA64D22H224M) e del socio sig. Angelo Pasqualone (cod. fisc. PSQNGL64H08Z133A), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli avvocati Amilcare Buceti, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Fiaminia n. 48, e dall'avvocato Giulio Ceravolo, del foro di Palmi (RC), con studio in Anoia Superiore (RC), Corso V.

Emanuele II n. 27. 3ecy3 - ricorrente - contro REGIONE CALABRIA (cod. fisc. 02205340793), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata Dianora De Nobili, dell'avvocatura regionale, con sede in Catanzaro, al viale Europa, località Germaneto, "Cittadella regionale", ed ivi elettivamente domiciliata. - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 472/2019, pubblicata il 7/3/2019. * Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino; la Corte, premesso in fatto - che la s.n.c.

SEA evocò in giudizio la regione Calabria chiedendone la condanna al pagamento della somma di 68.688,77 euro (oltre al risarcimento dei danni per una complessiva somma di 1.644.087 euro), a titolo di inadempimento ad obblighi di finanziamento relativi ad una domanda, illustrata da apposito piano progettuale, presentata ai sensi della legge regionale n. 2 del 1988 con finalità di formazione professionale e giovanile; - che l'ente, dopo aver approvato il progetto d'intervento nel settore artigianato con delibera 1085/1990, aveva liquidato soltanto le prime due tranche del previsto finanziamento; - che i danni lamentati erano riconducibili all'impossibilità di realizzazione del progetto, ai mancati stipendi da corrispondere ai giovani soci, al mancato utile percipiendo; - che la regione Calabria, eccepiti, in limine litis, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione del diritto di credito vantato dalla controparte, evidenziò nel merito che la mancata erogazione delle somme residue era conseguenza esclusiva dell'inadempimento dell'attrice; - che il Tribunale di Catanzaro, dichiarata, con sentenza parziale, la propria giurisdizione, accolse in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di 67.131 euro, rigettando le ulteriori pretese risarcitorie della Sea; - che la Corte di appello di Catanzaro, investita degli appelli hinc et inde proposti da entrambe le parti, disposta CTU al fine di verificare l'iter della procedura oggetto di contestazione, e respinte preliminarmente alcune eccezioni di rito, in riforma della sentenza di primo grado rigettò integralmente la domanda della Sea, ritenendo l'inadempimento dell'ente regionale conseguenza legittima del colpevole inadempimento della società appellata alle nuove condizioni previste per l'erogazione del beneficio cui era stata ammessa, e da essa accettate al pari della proroga del termine per la realizzazione dell'investimento (così la sentenza impugnata a f. 11); - che, all'esito della riforma della sentenza di primo grado, furono compensate integralmente le spese dei due giudizi di merito; - che la Sea ha proposto ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi di doglianza; - che la regione Calabria ha resistito con controricorso; osserva in diritto Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. per mancata astensione obbligatoria del giudice relatore della Corte di appello, in violazione dell'art. 51 e 158 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Il motivo è manifestamente infondato, dovendo escludersi (come correttamente osservato, nella specie, dal giudice territoriale, in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte: Cass.1296/2017 e 23520/2016, tra le molte conformi), qualsivoglia obbligo di astensione da parte del magistrato che, in altro grado di giudizio, non abbia partecipato alla decisione di merito della controversia, ma si sia limitato ad istruire la causa senza deciderla, ovvero abbia reso pronunce relative alle deduzioni probatorie, trattandosi di attività tipicamente ordinatoria, priva di qualsiasi efficacia decisoria.

Con il secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per vizio di ultra/extra petizione ex art. 360 n. 4 c.p.c. derivato dalla violazione dell'art.112 c.p.c. Il motivo è manifestamente infondato, volta che, nella comparsa contenente il proprio appello incidentale, la regione aveva espressamente chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza - impugnata in via principale dall'odierna ricorrente - nella parte in cui era stata parzialmente accolta la domanda della SEA, esponendone compiutamente e analiticamente le ragioni (puntualmente riportate in sentenza alle pp. 6 e 7).

La circostanza evidenziata nel corpo del secondo motivo del ricorso (che contiene una lunga, ridondante, quanto inconferente elencazione di principi e di precedenti giurisprudenziali) al f. 16, a mente della quale la regione aveva chiesto "la conferma sul punto della sentenza del Tribunale", era evidentemente riferita in parte qua alla pronuncia di rigetto delle ulteriori pretese della Sea, e non all'accoglimento parziale delle stesse, espressamente e analiticamente impugnate con il gravame incidentale, che conteneva, pertanto, la univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione (Cass. 25571/2013).

Con il terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e per omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento al rigetto della richiesta supplementare/integrativa della CTU per la quantificazione dei danni subiti dalla SEA. Il motivo è inammissibile per una duplice, concorrente ragione, costituita, da un canto, dalla sua insanabile eterogeneità - lamentandosi, con esso, cumulativamente, profili separati e disomogenei di doglianza senza che ne sia consentito alla Corte un esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure prima di decidere su di esse (ex aliis, Cass. 6320/2019) -; dall'altro, perché la Corte territoriale, giunta alla motivata conclusione (ff. 9-15 della sentenza) dell'impredicabilità del lamentato inadempimento da parte della regione, non aveva alcun onere di giustificare il mancato accoglimento dell'invocato supplemento di perizia che, a tacer d'altro, avrebbe avuto ad oggetto, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente nella rubrica del motivo in esame, "la quantificazione dei danni subiti dalla SEA s.n.c." (f. 18, quint'ultimo rigo del ricorso), mentre la esclusione tout court, da parte della Corte di appello, dello stesso an risarcitorio ne avrebbe reso del tutto ultronea l'ammissione.

Con il quarto motivo, si lamenta la violazione della legge regionale calabrese n. 2/1998 e del decreto della giunta regionale del 31.10,2000, n. 785; l'errata applicazione del decreto del dirigente di dipartimento n. 12 - formazione professionale e politiche del lavoro del 16.2.2001, atto n. 592, conseguente violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Il motivo - in disparte i profili di inammissibilità derivanti da un evidente difetto di autosufficienza, omettendosi del tutto di riportare il contenuto degli atti amministrativi la cui interpretazione si assume errata - è manifestamente infondato, poiché, nella sua esposizione, non pone alcun problema interpretativo della indicata normativa regionale, ma si sofferma lungamente (ed esclusivamente) sulla pretesa impredicabilità di una fattispecie di novazione oggettiva del rapporto intercorso tra le parti, mentre correttamente e motivatamente, di converso, la corte territoriale, al di là del nomen iuris relativo alla fattispecie concreta, evidenzia, al f. 10 della sentenza, come nessun dubbio potesse essere avanzato in merito al fatto che la SEA "aveva, per c. d., accettato la modifica del piano di investimento: la stessa difesa della SEA, infatti, in tutti i suoi atti, e da ultimo nella comparsa conclusionale, aveva indicato come termine finale per la realizzazione del progetto quello del 31.10.2001, appunto quello prorogato dalla regione con gli atti di cui si è detto".

La censura si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della vicenda processuale - sub specie dell'attività interpretativa svolta dalla corte di merito in ordine al rapporto negoziale con la regione anche alla luce di atti amministrativi dei quali questo giudice non ha conoscenza a causa del già menzionato difetto di autosufficienza dell'odierna impugnazione - del tutto preclusa in questa sede, non rilevandosi, in proposito, vizi motivazionali sfocianti in errori di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.

Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata e omessa valutazione delle prove documentali prodotte in atti, in particolare dell'atto notarile dell'1.12.1999, e non, come riportato in sentenza, dell'1.12.1992, per il riconoscimento dei danni lamentati dalla SEA; la violazione del regolamento del 4.5.1990 n.1, attuativo della legge regionale 2/1988, ex art. 360 n. 3 c.p.c.; la mancata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge.

Il motivo è inammissibile. La commistione tra censure eterogenee (peraltro infondate nel merito, volta che l'accertamento dell'insussistenza di uno dei presupposti per la concessione di un contributo ne impone la revoca sia quando questo sia venuto meno, sia in caso di successivo inadempimento del beneficiario, come correttamente accertato, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, dal giudice di appello) è, nella specie, del tutto insanabile, non consentendo l'esposizione del motivo di valutare separatamente le doglianze di violazione di legge, quelle di erronea ed omessa valutazione delle prove documentali (che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, non vengono nemmeno riprodotte, sia pur in parta qua, nel corpo del motivo, specie con riferimento alle relazioni tecniche "che avrebbero confermato l'inadempimento della regione Calabria": p. 30 del ricorso) e quelle di "errore processuale" (id. est di nullità della sentenza, evocata dal riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.).

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, per i medesimi motivi indicati dalla Corte di appello, in mancanza di espressa contestazione da parte della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in