Italian Supreme Court dismisses appeal on lease rent exemption due to lack of sufficient motivation in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected an appeal by a catering company challenging a lower court's ruling on a lease dispute. The tenant argued the landlord failed to properly justify why a rent exemption for renovation work was not applied to a specific period. The court found the first-instance judgment insufficiently motivated regarding the absorption of the rent exemption claim, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A cassation appeal based on lack of motivation is rejected if the lower court's reasoning, while brief, does not contradict the facts or law and the appeal fails to demonstrate a specific error in the evaluation of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso 4205/2018 proposto da: SE.RI CATERING S.R.L. in persona del legale rappresentante Dott. MASSIMO DE MONTIS, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Gracchi 39 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRÉ che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Stefano Pagani; - ricorrente - contro 90A FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO . 2.4,49 UNICREDIT in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del Consiglio di Amministrazione CORRADO GALEASSO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare, 14 presso lo studio dell'avvocato EMANUELA ROMANELLI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Elena Giardina; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3996/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 da SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA SE.RI.CATERING S.r.l. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, il Fondo Pensioni per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit (di seguito anche indicato, per brevità, Fondo) esponendo che, nell'ambito di rapporto locativo avente ad oggetto un compendio immobiliare ad uso non abitativo (mensa, ristorazione e bar) sito in Cologno Monzese, meglio descritto in atti, sorto con contratto 1/04/1994, il locatore Fondo aveva rappresentato, nell'anno 2009, alla predetta attrice la necessità di disporre dell'immobile locato (stabile "A/1") per realizzarvi interventi di ristrutturazione, e pertanto, successivamente, tra le parti era stato concordato il provvisorio trasferimento delle attività della conduttrice in adiacente compendio immobiliare (stabile "A/2"), salvo poi, a lavori ultimati, il rientro nell'originario oggetto della locazione ("A/1"), ed era stata altresì convenuta la esenzione dal pagamento del canone per un periodo la cui durata effettiva è tuttora controversa tra le parti.
Tanto premesso, la società attrice chiese che il Giudice adito accertasse che essa nulla doveva a titolo di canone per il periodo dall'i/01/2011 fino al 31/03/2012 (essendo la medesima rientrata nell'immobile "A/1" soltanto in data 27 marzo 2012), nonché la condanna della convenuta al rimborso delle spese di trasloco (da Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 2 - "A/2" a "A/1", nella misura di euro 35.000,00) e al pagamento dell'importo di euro 52.178,96, a titolo di conguaglio in relazione a oneri accessori, facendo esplicito riferimento al riconoscimento di debito formulato al riguardo dal locatore.
Si costituì il convenuto, resistendo a tutte le domande proposte nei suoi confronti e, chiedendo in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 162.055,05 per canoni ed oneri accessori in relazione al già indicato periodo 1/1/2011 - 31/03/2012. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2480/16, ha ritenuto che la volontà comune delle parti dovesse essere intesa nel senso che esse avevano pattuito l'esenzione dal pagamento del canone locativo non solo per l'intero anno 2010 (fatto, questo, pacifico), ma anche per il successivo periodo "da gennaio 2011"(per evidente refuso, indicato come "2010" nella terza delle, non numerate, facciate della sentenza di primo grado) "a marzo 2012"; accolse la domanda di accertamento negativo in tal senso dell'attrice e condannò il Fondo al pagamento dell'importo di euro 52.178,96 a titolo di conguaglio spese (già detratto l'importo dovuto per detto titolo da SE.RI S.r.l. al convenuto per il periodo 1/01/2011-31/03/2012), oltre interessi e rivalutazione monetaria; rigettò ogni altra domanda e condannò il convenuto alle spese di lite.
Avverso tale sentenza il Fondo propose gravame, cui resistette la società appellata. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3996/2017, pubblicata in data 11/10/2017, accolse l'impugnazione e, per effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che confermò nel resto), rigettò la domanda di accertamento negativo del credito di controparte proposta da SE.RI CATERING S.r.l. e, in accoglimento Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 3 - della domanda riconvenzionale dell'originario convenuto, condannò la medesima SE.RI CATERING S.r.l. al pagamento, in favore del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit, della somma di euro 162.055,05, oltre interessi convenzionali di mora ex art. 7 del contratto di locazione in data 1/04/1994 dalle scadenze dei singoli ratei di pigione di cui alla clausola 3 dei contratto, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito SE.RI CATERING S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi e ha depositato documentazione ex art. 372 c.p.c.. Ha resistito con controricorso il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit che ha pure depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va in via preliminare esaminata l'eccezione «di inammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso di cassazione per nullità della procura alle litie/o della costituzione» proposta dal controricorrente che denuncia che la procura a margine del ricorso reca una firma illeggibile, non indica il nome del sottoscrittore conferente il mandato alle liti né specifica che il mandato è conferito per conto di una società e non precisa, conseguentemente, la funzione o la carica sociale in base a cui il conferente la procura avrebbe i poteri di rappresentanza, ex art. 2384 c.c., della società ricorrente.
L'eccezione va disattesa. Ed invero l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti, come nella specie, dall'atto a margine del quale è apposta la procura (Cass. 29/03/2019, n. 8930), Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 4 - evidenziandosi, peraltro, che per tale società Massimo De Montis si è costituito deducendo la sua qualità di legale rappresentante della stessa e che non produce nullità della procura la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta dalla persona che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o carica ricoperta da chi ha rilasciato la procura sia desumibile con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
A tanto si aggiunge che, dalla documentazione ritualmente prodotta ex art. 372 c.p.c. e tempestivamente perché riguardante l'ammissibilità del ricorso, notificata in data 10 ottobre 2019 alla controparte, che nella sua memoria datata 7 ottobre 2021 nulla ha dedotto o contestato al riguardo, emerge che alla data del ricorso Massimo De Montis ben poteva rilasciare la procura in questione, quanto meno in base al principio della prorogatio dei poteri, risultando il predetto Presidente del Consiglio di amministrazione dal 14/06/2016 fino al 31/12/2017, con data di iscrizione della cessazione da tale carica 26/02/2018, data quest'ultima pure di iscrizione della carica di amministratore unico assunta dal medesimo De Montis, così nominato con atto del 19/02/2018 (v. peraltro Cass.7/11/20111 n. 23033;
Cass. 13/09/2007, n. 19162).
2. Il primo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, I e II comma, 1363, 1366, 1367 e 1369 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, cpc. Violazione dell'art. 111 Cost e 132 cpc per assoluta illogicità della motivazione e mera apparenza della stessa, in relazione all'art. 360, n. 4, cpc. Omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.». Con tale mezzo la ricorrente censura l'interpretazione della clausola n. 6 della scrittura privata integrativa del contratto di Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 5 - locazione operata dalla Corte di merito che avrebbe erroneamente applicato il criterio di cui all'art. 1362 c.c. non avvedendosi che il tenore di detta clausola non era chiaro e che doveva, quindi, farsi ricorso alla comune intenzione delle parti desumibile dal comportamento delle stesse (art. 1362, secondo comma, c.c.); denuncia, altresì, la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1366 e 1367 c.c., secondo cui il contratto va interpretato, rispettivamente, secondo buona fede e, nel dubbio, in modo che il contratto possa avere un senso.
Inoltre la ricorrente denuncia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze di fatto decisive elencate in ricorso. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inconferente (v. ricorso p. 12), meramente apparente (v. ricorso p.
21) ed inesistente (v. ricorso p. 28). 2.1. Le censure sono infondate. Va evidenziato che, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Nella specie, la Corte di merito non si è limitata ad interpretare il contratto sulla base del solo dato testuale della clausola n. 6 ma ha pure tenuto conto delle altre clausole della scrittura de qua e del comportamento complessivo, anche successivo, delle parti, ritenendo, sulla scorta di tale complessiva valutazione, non sussistenti elementi contrari a giustificare una divergenza tra il chiaro tenore letterale della clausola n. 6 e l'intento reale delle parti, e Ric. 2018 n. 4205 sez.
S3 - ud. 20-10-2021 - 6- pervenendo ad una interpretazione del tutto plausibile e non scorretta, senza incorrere nei vizi denunciati dalla ricorrente. Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 17/03/2014, n. 6125;
Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 22/02/2007, n. 4178). Neppure sussiste la denunciata violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., risultando la decisione sul punto in questione supportata da motivazione non meramente apparente. Va pure evidenziato, in relazione alle censure di omessa valutazione di fatti asseritamente decisivi, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397;
Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133); non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass.14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 7 - insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.
In ogni caso anche quei "fatti", tra quelli indicati dalla ricorrente e di cui si assume la mancata omessa valutazione, che tali possono ritenersi, alla luce dei criteri appena ricordati, oltre ad essere stati in parte esaminati dalla Corte di merito, sia pure traendone conseguenze opposte a quelle desiderate dalla ricorrente, non risultano avere di per sé sole il carattere della decisività.
3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla domanda subordinata dalla medesima proposta e riportata a p. 30 del ricorso. 3.1. Il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale (v. sentenza impugnata p.
14) ha ritenuto «ogni altra questione, anche istruttoria ... superata e/o assorbita da tutto quanto fin qui argomentato e deciso (ovvero non è oggetto di devoluzione, ditalchè ... restano fermi i punti della sentenza di primo grado sopra non considerati)», così pronunciandosi anche in relazione a tale domanda. Il vizio di omessa pronuncia è ravvisabile, infatti, solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza; ciò implica che perché la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento (così, in motivazione, Cass. n. 28864 del 16/12/2020; v. anche Cass.12/11/2018, n. 28995; Cass., ord., 3/02/2020, n. 2334).
4. Con il terzo motivo, proposto espressamente in via ulteriormente subordinata, per il caso di mancato accoglimento dei Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 8- primi due motivi, e condizionatamente all'accoglimento da parte della Corte di merito di una istanza di revocazione sul punto che sarebbe stata poi successivamente al ricorso presentata (ma di cui nulla si sa in relazione all'effettiva avvenuta presentazione né all'eventuale esito), si denuncia «Omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.», lamentando che, dal mero raffronto delle sentenze di merito/ la ricorrente sarebbe stata sostanzialmente condannata a pagare due volte la stessa somma di euro 12.88,15, non essendosi avveduta la Corte di merito che tale importo, di cui la conduttrice si sarebbe riconosciuta debitrice (v. ricorso p. 31; si evidenzia che nella sentenza impugnata, v. p. 9, si fa invece riferimento a riconoscimento di debito in proposito formulato dal locatore), era stato tenuto in conto dal primo Giudice nel determinare la somma (euro 54.178,96) cui era stato condannato il Fondo - statuizione tenuta ferma dalla Corte di merito - e era stato altresì compreso nella somma di euro 162.055,05 richiesta ex adverso in riconvenzionale per lo stesso titolo ed alla quale, nella sua interezza, la Corte di appello aveva condannato la ricorrente al pagamento. 4.1.
Il motivo va disatteso, non essendo configurabile, nella specie, così come denunciato nel mezzo all'esame, l'omessa valutazione di fatto decisivo; peraltro il mezzo difetta pure di specificità, non essendo stato riportato, nell'illustrazione dello stesso, lo specifico raffronto, richiamato dalla ricorrente, tra le due sentenze di merito sul punto.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione ben possono essere compensate per intero tra le parti, tenuto conto dell'esito alterno dei due gradi del giudizio di merito e della particolarità delle questioni esaminate. Ric. 2018 n. 4205 sez. S3 - ud. 20-10-2021 - 9 - 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente