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Ordinanza — n. 7571/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to defective power of attorney lacking specific reference to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7571/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the attached power of attorney failed to meet statutory requirements for special litigation mandates. The appellant, a Nigerian national challenging a refugee status denial, submitted a generic power of attorney on a separate sheet that omitted the specific date and office of the contested tribunal decision. The court ruled that this defect rendered the document incompatible with the specific purpose of filing a cassation appeal, necessitating dismissal without addressing the merits of the refugee claim.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008: A power of attorney attached to a cassation appeal must explicitly reference the contested decision and its communication details; generic mandates lacking these specifics are invalid.

Parole chiave

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power of attorney defect cassation appeal admissibility special litigation mandate refugee status appeal procedural requirement failure protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino nigeriano ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
(e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 365 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146
83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).
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Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 36236/2019 proposto da: EDOJA LOCKY (alias EDOJA LUCKY), elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38 presso lo studio dell'avvocato MARCO LANZILAO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 36236/2019 Numero sezionale 2411/2021 Numero di raccolta generale 7571/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 RILEVATO CHE: 1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, Edoja Locky (alias Lucky), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 23 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2.

– L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. CONSIDERATO CHE: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, risulta priva del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (risultando non compilati gli “spazi” del testo che alle predette indicazioni sarebbero dovuti esser funzionali) ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione (“conferendo ogni più ampio potere di legge direttamente collegato all’esercizio del mandato”). Nella specie, invero, essendo stata la procura apposta su foglio separato al ricorso, non può considerarsi un “tutt’uno” con esso, e non può quindi, attribuirsi al ricorrente la volontà, in contrasto con i riferimenti specifici contenuti nella procura, di promuovere un giudizio di Cassazione.F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 36236/2019 Numero sezionale 2411/2021 Numero di raccolta generale 7571/2022 Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il Data pubblicazione 08/03/2022 ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146). 2.

– Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente (Giacomo Travaglino) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3