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Ordinanza — n. 7570/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses refugee status appeal due to defective special power of attorney lacking specific reference to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the attached power of attorney failed to meet the strict requirements of Article 365 of the Code of Civil Procedure. The plaintiff, a Senegalese national, challenged a first-instance rejection of his refugee status claim, but his lawyer's document lacked a specific date, omitted the contested tribunal decision, and contained generic litigation powers incompatible with a cassation appeal. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void without needing to examine the merits of the asylum request.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; The power of attorney for a cassation appeal must be special, dated, and explicitly reference the specific contested decision; otherwise, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility refugee status recognition procedural defect Code of Civil Procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
(e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 365 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146
83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).
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Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 38039/2019 proposto da: KONTE SADIO (alias KONTE SAJOU), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38039/2019 Numero sezionale 2414/2021 Numero di raccolta generale 7570/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 RILEVATO CHE: 1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, Konte Sadio (alias Konte Sajou), cittadino di origine senegalese (originario, in particolare, della zona della Casamance), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 26 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale di Verona del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2.

– L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché, priva, peraltro, della data di rilascio, non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38039/2019 Numero sezionale 2414/2021 Numero di raccolta generale 7570/2022 domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del Data pubblicazione 08/03/2022 processo, farsi sostituire” etc.).

Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146). 2. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente (Giacomo Travaglino) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3