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Ordinanza — n. 7569/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney meeting procedural requirements under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7569/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the attached power of attorney lacked the required special character and specific reference to the contested administrative decision. The appellant, a Gambian national challenging a refugee status denial, submitted a generic mandate incompatible with cassation proceedings and missing the date of issuance. The court ruled that without a valid special power of attorney as mandated by law, the appeal cannot proceed to substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008: A cassation appeal is inadmissible if the special power of attorney lacks the required specificity regarding the contested decision and contains clauses incompatible with a review of legality.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility refugee status denial procedural defect Italian Civil Procedure Code asilo di cittadino srilankese riconoscimento dello statuto di rifugiato protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008
(e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 365 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146
8Data pubblicazione 08/03/20223, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).
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Testo completo

2019 ORDINANZA sul ricorso 38572/2019 proposto da: TUNKARA LAMIN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38572/2019 Numero sezionale 2415/2021 Numero di raccolta generale 7569/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 RILEVATO CHE: 1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, Tunkara Lamin, cittadino originario del Gambia, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 18 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2.

– L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché - priva, peraltro, della data di rilascio - non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire” etc.).

Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38572/2019 Numero sezionale 2415/2021 Numero di raccolta generale 7569/2022 separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 8Data pubblicazione 08/03/20223, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146). 2.

– Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente (Giacomo Travaglino) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3