Cassation court remands case to public hearing to determine if Region is liable for dissolved USL debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the immediate cassation appeal but remanded the case to a public hearing due to significant legal complexity. Mario Tamberi argued that the Regional Health Authority (Gestione Liquidatoria) is merely an organ of the Region and thus the Region must bear debts from the dissolved USLs. The opposing Region contended that the liquidation bodies possess independent legal personality and that the debt title predates their dissolution, negating successor liability. The court decided to postpone the ruling to allow for a full public discussion on the applicability of successorship rules and the specific regional laws governing these financial transfers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.c.; Art. 477 c.p.c.: The court establishes that when a legal question regarding the successor liability of a public region for debts of a dissolved health management body is of particular relevance, the case must be remanded to a public hearing to ensure a nomofilactic decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21622/2019 R.G. proposto da TAMBERI MARIO, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avvocato GIUSEPPE TAMBERI, domiciliati in ROMA, via BARNABA ORIANI 85 ST DI GRAVIO; - ricorrente - contro REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA BORA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott.
Franco DE STEFANO; considerato che: Mario Tamberi ricorre, con atto articolato su di un unico motivo e notificato il 05/07/2019, per la cassazione della sentenza 18/01/2019 della Corte d'appello di Firenze, con cui è stato respinto il suo gravame avverso l'accoglimento, da parte del tribunale di quel capoluogo, dell'opposizione della Regione Toscana al precetto da lui a quella intimato e fondato su condanna alle spese, con distrazione, in sentenza nei confronti della Gestione Liquidatoria USL 30 Area Senese; il primo giudice aveva accolto entrambi i motivi di opposizione ed in particolare ritenuto non riferibile il titolo esecutivo alla Regione e poi aggredibili soltanto i fondi presso la tesoreria della u.s.l. specificamente destinati in base alla legge regionale (nella specie, la I.r. n. 75/97), ma la corte territoriale ha respinto il gravame limitatamente al primo motivo, reputato assorbito l'altro; resiste con controricorso la Regione Toscana, notificandolo peraltro non prima del giorno 11/09/2019; il ricorrente, che illustra il suo gravame anche con memoria, lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c.; della disciplina relativa alla soppressione delle "vecchie" USL e segnatamente del D.Lgs. 502/1992, dell'art. 6, comma 1, della legge 724/1994 e dell'art. 2, comma 14, della legge 549/1995; dell'art. 2 della legge Regione Toscana n. 75/1997»: al riguardo, invoca Cass.
Sez. U. n. 10135/12 e Corte cost. nn. 89/00 e 222/94, sostanzialmente argomentando nel senso che la Gestione Liquidatoria è organo della Regione, la quale è succeduta nella titolarità dei rapporti facenti capo alle disciolte USL, sicché essa deve farsi carico dei relativi debiti e non può deviarne la titolarità su organismi diversi senza violare le linee della riforma del 1994 e l'uniforme tutela dei creditori; ancora, il Tamberi invoca Cass. Ric. 2019 n. 21622 sez. 53 - ad. 24-01-2022 -2- 1975/14 in un caso presentato come in tutto sovrapponibile; si sofferma pure sull'art. 2 della I.r., nonostante il dichiarato assorbimento del motivo ad essa relativo, per contestare l'idoneità di tale norma ad escludere la legittimazione della Regione, dovendo piuttosto essere intesa esclusivamente ad individuare le risorse finanziarie necessarie a far fronte ai debiti della spesa sanitaria; può in contrario sostenersi che la stessa Cass. 1975/14 ammette la legittimazione passiva della Regione soltanto nei casi in cui il titolo sia stato ottenuto per un credito vantato nei confronti di un soggetto soppresso successivamente alla formazione del titolo medesimo, mentre può dubitarsi che le gestioni liquidatorie siano enti con piena autonomia legale e processuale anche rispetto alla Regione o che sussista un rapporto successorio rilevante, ad esempio ai fini dell'art. 477 cod. proc. civ.; data la particolare rilevanza di tale questione di diritto, il Collegio ritiene opportuno il rinvio all'udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all'esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr.
Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33690; Cass. Sez. U. 05/06/2018, n. 14437; Cass. 01/08/2017, n. 19115); p. q. m. rinvia il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il 24/01/2022 Il Presi rt_, CANCELLIERE ESPERTO 1)0 gyzric"usli DEPOSITATO IN CANCEUEEM 0991, 8 MAR,