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Ordinanza Interlocutoria — n. 7506/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits jurisdiction dispute between ordinary and tax courts regarding prescription exceptions to tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7506/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal regarding jurisdiction between ordinary and tax courts, noting conflicting precedents on when prescription exceptions fall under ordinary court authority. Damiano Cancialosi argued that post-notification prescription issues belong to the ordinary judge, while the tax authority maintained the tax court's competence. Due to the lack of a unified judicial interpretation on this specific timing issue, the court remitted the case to the Supreme Court's Section Unites for a definitive ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 374, comma 1, cod. proc. civ.: When precedents on the division of jurisdiction between tax and ordinary courts regarding post-notification extinction facts are non-uniform, the case is remitted to the Section Unites for a definitive ruling.

Parole chiave

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jurisdiction dispute tax court competence ordinary court authority prescription exception remittitur to Section Unites conflicting precedents tax debt extinction notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unica censura il ricorrente impugna la decisione per motivi attinenti alla giurisdizione (ex art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.), sostenendo che questa spetta al giudice ordinario in quanto l'avviso di intimazione ex art.
Art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
civ.), sostenendo che questa spetta al giudice ordinario in quanto l'avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 minaccia, come il pre- cetto, l'inizio dell'esecuzione forzata alla quale il Cancialosí si è preven- tivamente opposto, a norma dell'art.
Art. 615 cod. proc. civ.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Damiano Cancialosi proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod.
Art. 374, comma 1, cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Damiano Cancialosi proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020
Cass., Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019
Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018
Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018); - opina il Collegio che, in ragione della non univocità dei precedenti giurisprudenziali, la prospettata questione di giurisdizione non sia su- scettibile di esame da parte della Sezione semplice ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8855/2019 R.G. proposto da DAMIANO CANCIALOSI, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Lo Giudice ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale av- vocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 1831/2018 della CORTE D'APPELLO DI PA- LERMO, depositata il 17/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Damiano Cancialosi proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. all'avviso di intimazione notificatogli dall'agente della riscossione Serit Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilia S.p.A.) relativo all'omesso pagamento della tassa di smaltimento rifiuti da parte della Cancialosi S.a.s. di Giuseppe Cancialosi & C.; eccepiva la mancata notifica della cartella di pagamento, la nullità di questa per essere mutata la compagine sociale, la cancellazione della società dal registro delle imprese e, infine, la prescrizione della pretesa creditoria avanzata con l'atto impugnato; - dapprima il Tribunale di Agrigento e, poi, la Corte d'appello di Palermo (quest'ultima con la sentenza n. 1831 del 17/9/2018) declinavano la propria giurisdizione in favore del giudice tributario; - avverso la suddetta sentenza Damiano Cancialosi proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; - Riscossione Sicilia non ha svolto difese in questo giudizio.

CONSIDERATO CHE: con l'unica censura il ricorrente impugna la decisione per motivi attinenti alla giurisdizione (ex art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.), sostenendo che questa spetta al giudice ordinario in quanto l'avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 minaccia, come il pre- cetto, l'inizio dell'esecuzione forzata alla quale il Cancialosí si è preven- tivamente opposto, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., deducendo fatti estintivi successivi; nel ricorso afferma, altresì, di avere avanzato domanda di «condanna della Serit Sicilia Spa al risarcimento dei danni morali», appartenente alla competenza giurisdizionale del giudice or- dinario, non già del giudice tributario; - la questione riguarda il riparto di competenze giurisdizionali tra il giudice tributario e il giudice ordinario: in particolare, il ricorrente ha prospettato a quest'ultimo la verificazione di fatti estintivi incidenti sulla pretesa tributaria e, segnatamente, la prescrizione di quest'ul- tima; - si rileva che Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, ha statuito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cogni- zione su fatti che si assumono verificati fino alla notificazione della car- tella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute; - d'altro lato, tuttavia, si osserva che la (di poco) precedente Cass., Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019, aveva statuito che «Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pre- tesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giu- dice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del di- ritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata ...

La notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determi- nando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico com- petente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella»; quest'ultima pronuncia afferma, quindi, che esula dalla giurisdi- zione del G.T. la cognizione sull'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di paga- mento, la quale segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esau- rimento del potere impositivo, mentre l'estinzione dell'obbligazione tri- butaria per il decorso del tempo (id est, la prescrizione) resta estranea al potere di imposizione fiscale (che è oggetto delle competenze giuri- sdizionali del G.T.) e viene in considerazione quale fatto "a valle" di esso (v.

Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018); - opina il Collegio che, in ragione della non univocità dei precedenti giurisprudenziali, la prospettata questione di giurisdizione non sia su- scettibile di esame da parte della Sezione semplice ai sensi dell'art.374, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ. e che, dunque, la stessa debba essere rimessa alle Sezioni Unite; p.q.m. la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 23 novembre 2021.

Il Pr\s (Rober IL CANCELLIERE ESP