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Ordinanza — n. 7347/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where defendant's litigation conduct proves management status despite first-instance rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pasquale Grimaldi's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his damages claim regarding a collapsed sports field. Although the First Instance Court awarded damages, the Second Instance Court ruled against the plaintiff because it could not definitively prove that Virgilio S.r.l. was the sole manager of the field at the time of the accident. The Court of Cassation found the appeal infounded because the defendant's detailed litigation conduct, which actively contested the plaintiff's claim rather than denying liability, was incompatible with the assertion that it was not the manager, thereby satisfying the legal presumption of management status.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; The defendant's litigation conduct, specifically active defenses incompatible with denying management status, can establish the requisite legal standing even when documentary evidence of management is insufficient or contested.

Parole chiave

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litigation conduct management status legal standing presumption of fact second instance review damages claim sports facility lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. sul rilievo che solo nel giudizio di appello la Virgilio s.r.l.
Art. 115 c.c.
Art. 116 c.p.c.
115 c.p,c.) e la contestazione svolta dal ricorrente attiene piuttosto all'apprezzamento della rilevanza dei due contratti considerati dal Tribunale; il tutto in funzione di una diversa lettura di merito che non è consentita in sede di legittimità; a ciò deve aggiungersi che la violazione dell'art. 116 cod.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 2193 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
27000/2016); difetta, infine, qualunque illustrazione in ordine alla violazione delle altre norme richiamate nella rubrica del motivo; in difetto di resistenza da parte dell'intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 345 c.p
Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 116 cod. proc. civ
115 c.p,c.) e la contestazione svolta dal ricorrente attiene piuttosto all'apprezzamento della rilevanza dei due contratti considerati dal Tribunale; il tutto in funzione di una diversa lettura di merito che non è consentita in sede di legittimità; a ciò deve aggiungersi che la violazione dell'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 16598/2016
Cass. n. 11892/2016
16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016, atteso che un'eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione dell'art 116 cod.
Cass. n. 27000/2016
Cass. n. 27000/2016); difetta, infine, qualunque illustrazione in ordine alla violazione delle altre norme richiamate nella rubrica del motivo; in difetto di resistenza da parte dell'intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 12751/2019 proposto da: Grimaldi Pasquale, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Nappi e Francesco Percuoco ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Napoli, via Toledo n. 252 -ricorrente - contro Virgilio S.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 10732/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 11/12/2018;2A)2.-k vé26 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal cons. DANILO SESTINI l. à, Rilevato che: Pasquale Grimaldi agì nei confronti della Virgilio s.r.l. per il risarcimento dei danni che aveva riportato a causa dell'improvviso ribaltamento della porta del campo di calcetto che aveva prenotato, insieme ad altri, per giocare una partita; la convenuta eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e contestò la domanda anche nel merito; il Giudice di Pace di Napoli accolse la domanda e condannò la Virgilio s.r.l. al risarcimento dei danni; pronunciando sull'appello della società soccombente, il Tribunale di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del Grimaldi e condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; il Tribunale ha rilevato che, «nella produzione di parte dell'odierna appellante, concernente il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace», si rinveniva il contratto di locazione stipulato fra la Casa Religiosa Collegio Francesco Denza, proprietaria del complesso comprensivo del campetto, e la LI.MA s.a.s., nonché il successivo contratto con cui la seconda aveva sublocato il campo di calcetto alla Associazione Sportiva "Virgilio" con decorrenza dall' 1.6.2006; che dagli atti emergeva altresì che, con atto notarile del 20.11.2006, la LI.MA era stata trasformata nella società Virgilio s.r.I., che da ciò conseguiva che «la gestione del campo di calcetto al momento del verificarsi dell'evento era dell'Associazione Sportiva Virgilio, sulla quale gravavano gli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni locati ed ogni eventuale responsabilità in caso di danni a terzi»; che, «in definitiva, poiché non [poteva] dirsi raggiunta una prova sufficientemente certa dell'effettiva titolarità in capo alla convenuta della gestione del campo di calcetto al momento dell'evento (il cui onere gravava sull' [...] appellato)», la domanda doveva essere rigettata; ha proposto ricorso per cassazione Pasquale Grimaldi, affidandosi a tre motivi; l'intimata non ha svolto attività difensiva;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c..

Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. sul rilievo che solo nel giudizio di appello la Virgilio s.r.l. aveva prodotto un contratto di locazione (registrato il 5.8.2005) stipulato tra Denza e Lima s.a.s. e un contratto di sublocazione tra la stessa Lima s.a.s. e l'Associazione Virgilio (registrato il 22.1.2007), a sostegno della sua estraneità alla vicenda; assume che tali documenti non erano presenti nel fascicolo di primo grado e lamenta che il Tribunale, benché fosse stata sollevata la questione di tardiva produzione dei due documenti in appello, abbia «totalmente ignorato la questione ritenendo ammissibile la produzione ed assumendo la propria decisione proprio sulla scorta dei due documenti»; il motivo è inammissibile; va considerato, infatti, che: il Tribunale ha affermato che i due contratti erano presenti «nella produzione di parte dell'odierna appellante, concernente il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace»; la sentenza non ha rilevato l'esistenza di contestazioni sulla tempestività della produzione, ma ha dato per pacifico che i documenti fossero stati prodotti in primo grado; d'altra parte, il ricorrente ha omesso di indicare in quali specifici termini avrebbe sollevato la questione davanti al giudice di appello; il Tribunale ha dunque affermato de plano (senza che la questione abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza abbia pronunciato) che i documenti erano stati prodotti in primo grado, attestando un fatto processuale la cui eventuale erronea percezione avrebbe dovuto essere fatta valere in sede revocatoria, ex art. 395, n.

4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 2412/2014); anche a prescindere da ciò, la censura risulta del tutto inidonea a investire la ratio sottesa alla decisione, costituita dal rilievo che l'attore non aveva assolto l'onere di fornire la prova della titolarità passiva della Virgilio s.r.I., cui era tenuto (attenendo a «un fatto costitutivo della pretesa») a seguito della contestazione svolta dalla convenuta; col secondo motivo (che denuncia «violazione e falsa applicazione art. 2097 [rectius: 2697] c.c., 24 Cost. e 81 c.p.c.»), il ricorrente rileva che, in punto di prova della legittimazione, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la titolarità passiva «può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità»; tanto premesso, evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento processuale della Virgilio s.r.l.

«la quale non si è limitata a disconoscere la propria posizione ma, con dovizia di particolari, ha fornito una serie di elementi che dimostrano invece il proprio coinvolgimento diretto nella vicenda», assumendo pertanto una posizione processuale «assolutamente incompatibile con la negazione della asserita qualità di gestore»; il motivo è manifestamente infondato, in quanto la circostanza che la convenuta abbia svolto -in via logicamente subordinata- deduzioni difensive volte a contestare il merito della richiesta risarcitoria non vale a elidere il dato che, in via principale, abbia contestato di essere l'effettiva legittimata passiva della pretesa attorea; il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione «degli artt. 115, 116, 360 n. 5, 366, 2193, 2697 c.c.» sull'assunto che «la sentenza travisa anche il risultato della prova, oltre a violare gli articoli in titolo»; e ciò perché «il Tribunale ha travisato le risultanze raccolte, in quanto ha ritenuto dimostrata la invocata cessione a fronte di contratti inconferenti, evidentemente stipulati fra soggetti diversi» (più specificamente, da un soggetto diverso dalla Virgilio s.r.I.), utilizzando pertanto «informazioni probatorie del tutto travisate su un punto decisivo»; il motivo va disatteso, in quanto non sussiste evidenza dell'utilizzo di erronee informazioni probatorie (suscettibile di essere censurato sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p,c.) e la contestazione svolta dal ricorrente attiene piuttosto all'apprezzamento della rilevanza dei due contratti considerati dal Tribunale; il tutto in funzione di una diversa lettura di merito che non è consentita in sede di legittimità; a ciò deve aggiungersi che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016, atteso che un'eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione dell'art 116 cod. proc. civ., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr.

Cass. n. 27000/2016); difetta, infine, qualunque illustrazione in ordine alla violazione delle altre norme richiamate nella rubrica del motivo; in difetto di resistenza da parte dell'intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat