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Ordinanza — n. 7342/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7342/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7342/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16980/2019 R.G. proposto da IVAN SORRENTINO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso 101, presso lo studio dell'avvocato Enrico Mormino, rappresentato e difeso dall'avvocato Lalage Mormile - ricorrente - contro SALVATORE BOTTARO, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Costa - controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2019 della CORTE D'APPELLO DI PA- LERMO, depositata il 25/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 619 cod. proc. civ, art. 948 cod. civ, artt. 555 cod. proc. civ, art. 395 cod. proc. civ, art. 2650 cod. civ, art. 2659 cod. civ; Ordinanza — n. 7342/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 16980/2019 R.G. proposto da IVAN SORRENTINO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso 101, presso lo studio dell'avvocato Enrico Mormino, rappresentato e difeso dall'avvocato Lalage Mormile - ricorrente - contro SALVATORE BOTTARO, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Costa - controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2019 della CORTE D'APPELLO DI PA- LERMO, depositata il 25/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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controversie patrimoniali risarcimento per errore giudiziario restituzione e risarcimento accertamento inesatto dei fatti esame di cassazione rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 619 cod. proc. civ
2.11 Tribunale di Agrigento, qualificando la domanda svolta come opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.
art. 948 cod. civ
La Corte d'appello di Palermo, pur riqualificando la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., rigettava l'impu- gnazione con la sentenza n.
artt. 555 cod. proc. civ
civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 555 cod. proc. civ., 2826 e 2841 cod.
art. 395 cod. proc. civ
art. 2650 cod. civ
civ e dell'art. 2650 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 2659 cod. civ
civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2659 cod.
art. 115 cod. proc. civ
alla luce dell'art. 115 cod. proc. civ e dell'art.
art. 366 cod. proc. civ
civ., ma il ricorso non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ., perché si omette di trascrivere/riportare il testo degli atti dai quali dovrebbe evincersi l'implicita conferma delle asserzioni attoree sulla titolarità del cespite.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16980/2019 R.G. proposto da IVAN SORRENTINO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso 101, presso lo studio dell'avvocato Enrico Mormino, rappresentato e difeso dall'avvocato Lalage Mormile - ricorrente - contro SALVATORE BOTTARO, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Costa - controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2019 della CORTE D'APPELLO DI PA- LERMO, depositata il 25/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; FATTI DI CAUSA 1. Ivan Sorrentino conveniva in giudizio Salvatore Bottaro conte- stando il diritto di quest'ultimo di pretendere il rilascio dell'immobile sito in Lampedusa, via Roma 38, piano terra, censito al C.F. al foglio 18, particella 557, subalterno 2, bene che l'attore aveva acquistato, con atto pubblico dell'1/12/2007, poi trascritto il 4/12/2007, da Sandro Sorrentino. Si deduceva, in particolare, che l'azione per rilascio condotta dall'uf- ficiale giudiziario era stata promossa da Salvatore Bottaro, il quale aveva notificato il precetto al dante causa (Sandro Sorrentino) dell'at- tore (Ivan Sorrentino), sulla scorta di titolo esecutivo costituito dal de- creto di trasferimento emesso dal Tribunale di Agrigento nella proce- dura di riscossione coattiva promossa dall'agente della riscossione Serit Sicilia; l'acquisto del convenuto, infatti, derivava dalla vendita forzata originata dall'atto di pignoramento trascritto contro Sandro Sorrentino in data 9/3/2007 su immobili che, in tesi attorea, erano differenti da quelli di Ivan Sorrentino, essendo stati individuati, nella nota di trascri- zione e anche nel successivo decreto di trasferimento, come ubicati in via Adua, piano terra, C.F. foglio 18, particella 724.

Concludeva l'attore domandando l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in Lampedusa, via Roma 38, piano terra, censito al C.F. al foglio 18, particella 557, subalterno 2. 2.11 Tribunale di Agrigento, qualificando la domanda svolta come opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. all'esecuzione per rilascio, di- chiarava inammissibile l'azione per decadenza dai termini per la sua proposizione.

3. La Corte d'appello di Palermo, pur riqualificando la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., rigettava l'impu- gnazione con la sentenza n. 650 del 25/3/2019.4. Avverso la suddetta sentenza Ivan Sorrentino proponeva ricorso per cassazione (affidato a due motivi), al quale resisteva con controri- corso Salvatore Bottaro; il ricorrente depositava, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso Ivan Sorrentino deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 555 cod. proc. civ., 2826 e 2841 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l'incertezza nell'individuazione del bene consistente nell'erronea indicazione della via in cui il cespite era ubicato non com- portasse l'invalidità e l'inefficacia del pignoramento dell'agente della riscossione (e, così, dell'acquisto del Bottaro); in particolare, sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, erroneamente interpretando la do- cumentazione prodotta, avrebbe tratto dalla indimostrata coincidenza tra i dati catastali (esplicitamente "provvisori") riportati nell'atto di pro- venienza in favore di Sandro Sorrentino (al quale entrambi i conten- denti avevano fatto riferimento) e quelli risultanti dall'atto di pignora- mento elementi sufficienti per superare la grave discrasia sulla indica- zioneduogo in cui l'immobile era situato; al contrario, la divergenza tra gli identificativi catastali del bene acquisito dal Sorrentino e di quello poi trasferito al Bottaro avrebbe dovuto di per sé indurre il giudice a reputare invalida la formalità presa dall'agente della riscossione. 2.Deve innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità della censura nella parte in cui si denuncia che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nella lettura delle risultanze dei registri immobiliari, dalle quali, se- condo il Sorrentino, non emergeva l'affermata coincidenza tra gli ele- menti indicati nell'atto di provenienza in favore di Sandro Sorrentino e gli estremi della nota di trascrizione del pignoramento contro quest'ul- timo.Un eventuale errore percettivo nell'esame del materiale probatorio non può formare oggetto di ricorso per cassazione, ma, casomai, di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. 3.La Corte d'appello di Palermo inquadra correttamente la que- stione sottoposta alla sua decisione, la quale concerne la «valutazione del grado d'incidenza, nella determinazione dell'oggetto e dunque nella validità ed efficacia degli atti, del preteso errore di indicazione degli estremi catastali in cui sarebbero incorse sia le parti della compraven- dita del 1979, sia la creditrice pignorante del 2007, nonché dell'ulte- riore errore nell'indicazione della strada comunale di ubicazione dell'im- mobile pignorato (via Adua invece che via Roma), in cui sarebbe caduta la Montepaschi Serit Sicilia s.p.a. all'atto del pignoramento».

La Corte territoriale premette che non è lecito dubitare della validità ed efficacia della compravendita risalente al 1979, trattandosi dell'atto di acquisto in favore di Sandro Sorrentino, sul quale ciascuno dei con- tendenti fonda il proprio diritto (Ivan Sorrentino per effetto della ven- dita dell'1-4/12/2007, Salvatore Bottaro in forza del pignoramento del 9/3/2007 e, per il combinato disposto degli artt. 2913 e 2919 cod. civ., del decreto di trasferimento del 13/2/2008). Muovendo da tale premessa e in base a elementi espressamente indicati nella sentenza impugnata - «l'assunzione nell'atto di pignora- mento del 2007, quali elementi d'identificazione del bene pignorato, dei dati catastali desunti dall'atto di acquisto del cespite in capo al de- bitore come risultanti dal registro immobiliare», nonché l'impostazione su base personale della pubblicità immobiliare, la correlazione tra i dati catastali e l'individuazione del bene in base ai confini, la mancanza di trascrizioni pregiudizievoli (diverse da quelle dell'agente della riscos- sione) in capo al debitore Sandro Sorrentino - il giudice d'appello ha concluso che «l'erronea indicazione, negli atti esecutivi, della via di ubi- cazione dell'immobile» costituisce «una mera ininfluente inesattezza», tale da non inficiare gli effetti del pignoramento trascritto perché non idonea ad indurre incertezza sull'identità del bene staggito. 4.In punto di diritto, la statuizione della Corte palermitana è con- forme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendo stato affermato, anche recentemente, il principio per cui «L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020, Rv. 658885-01).

Peraltro, proprio con riguardo all'indicazione nell'atto di pignora- mento dei medesimi estremi catastali risultanti nell'atto di provenienza, pur se non aggiornati, questa stessa Sezione aveva precedentemente statuito il principio - che qui si intende espressamente riaffermare - secondo cui «Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere opponibili, di per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento; d'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso ... non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o per- fino un riferimento a beni ontologicamente differenti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del 7/11/2013, in motivazione).

La censura di Ivan Sorrentino risulta quindi infondata nella parte in cui si imputa al giudice di merito una violazione degli artt. 555 cod. proc. civ. e 2826 e 2841 cod. civ., norme correttamente applicate nella fattispecie de qua, mentre è inammissibile nella parte in cui si vorrebbe contrastare la valutazione sull'assenza di incertezze nell'individuazione del cespite staggito attraverso argomentazioni che, richiedendo un rie- same di merito, sono precluse nel giudizio di legittimità. 5.Col secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la falsa applicazione dell'art. 942 (rectius, 948) cod. civ. alla luce dell'art. 115 cod. proc. civ e dell'art. 2650 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2659 cod. civ.; afferma il ricorrente che la Corte d'appello ha preteso dall'attore la prova della proprietà del cespite acquistato, sebbene questa non fosse mai stata contestata dalla controparte, addossando allo stesso Sorrentino l'onere di dimostrare che la compravendita regolarmente trascritta avesse de- terminato effetti traslativi in suo favore, così violando i principi in ma- teria di pubblicità immobiliare (dalla quale si desumeva, invece, l'uni- voca identificazione del cespite ceduto, diversamente da quanto risul- tante dall'atto di pignoramento anteriore). 6.La censura è inammissibile.

Innanzitutto, si prospetta una violazione del principio di non conte- stazione ex art. 115 cod. proc. civ., ma il ricorso non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ., perché si omette di trascrivere/riportare il testo degli atti dai quali dovrebbe evincersi l'implicita conferma delle asserzioni attoree sulla titolarità del cespite. Inoltre (e soprattutto) il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata rispetto alla quale la censura è eccentrica. Si afferma l'incomprensibilità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello, nonostante la trascrizione della compravendita del 4/12/2007, ha preteso dall'odierno ricorrente la prova di un atto idoneo a produrre effetti traslativi a suo favore; in realtà, il motivo travisa il significato della decisione del giudice d'appello, il quale ha inequivoca- bilmente chiarito che la prova della titolarità del cespite, requisito per l'esercizio dell'azione di rivendica, non poteva prescindere, nel caso de quo, da una preventiva valutazione riguardo alla (asserita) inidoneità dell'atto di pignoramento (trascritto contro il dante causa) a produrre il vincolo di indisponibilità del bene.

In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto col motivo, la Corte territoriale non ha assunto la propria decisione prescindendo dall'atto di acquisto in favore di Ivan Sorrentino, ma ha correttamente statuito che esso non era sufficiente a fondare il titolo dominicale in capo al ricorrente, perché l'effetto traslativo in suo favore era paraliz- zato (ex art. 2913 cod. civ.) dalla precedente trascrizione del pignora- mento contro Sandro Sorrentino, sicché soltanto la prova dell'invalidità di quest'ultima formalità avrebbe consentito di riconoscere la compra- vendita come efficace atto di trasferimento della proprietà. 7.In conclusione, il ricorso è rigettato; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indi- cata nel dispositivo. 8.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma