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Ordinanza — n. 7183/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7183/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7183/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1/(2), sul ricorso 30656/2019 proposto da: DI DOMIZIO ROBERTO e VESPUCCI ROSARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvio Di Domizio e con il medesimo domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec: avvsilviodidomizio@pec.ordineavvocatichieti.it -ricorrenti - contro Purple Spv in persona della mandataria Ubi Banca SpA , - intimata - nonchè contro JOe'i 1"5 CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Michele Mercati 51 Pec: nicolamarotta@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 da MOSCARINI ANNA Considerato che 1.Banca delle Marche S.p.A., deducendo l'esistenza di un proprio credito nei confronti di Roberto Di Domizio, convenne, con atto di citazione del 16/12/2009, dinanzi al Tribunale di Chieti, i coniugi Roberto Di Domizio e Rosaria Vespucci, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione ed in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di un atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dai convenuti in data 20/01/2007 e trascritto il 12/02/2007, in epoca successiva al sorgere del credito.

Regesto Legislator

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art. 2901 c.c, art. 378 c.p, art. 111 c.p, art. 101 c.p; Ordinanza — n. 7183/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - i ricorrenti lamentano la nullità dell'impugnata sentenza per avere implicitamente estromesso dal giudizio d'appello Banca delle Marche SpA, nonostante essi non avessero in alcun modo espresso il proprio consenso all'estromissione ex art. 111, co. 3, c.p.c. Né poteva la Corte aquilana accogliere la domanda nei confronti di Purple Spv s.r.1, successore a titolo particolare di Cerved Gestione Crediti SpA, a sua volta successore a titolo particolare di Nuova Banca delle Marche, in quanto, a seguito del loro intervento nel processo, non era stato dato il consenso all'estromissione dell'alienante.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale beni di famiglia revoca dell'esecutore testamentario scioglimento del regime dei beni deficit dell'unione coniugale ripartizione della rendita per coniugi

Disposizioni normative citate

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art. 2901 c.c
Avverso tale sentenza, i coniugi proposero appello, chiedendone la riforma per difetto dei presupposti della simulazione dell'atto e reiterando le proprie difese sulla domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c.
art. 378 c.p
1, c.p.c., in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 111 c.p
Con il terzo motivo - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., in relazione all'art.
art. 101 c.p
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Testo completo

1/(2), sul ricorso 30656/2019 proposto da: DI DOMIZIO ROBERTO e VESPUCCI ROSARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvio Di Domizio e con il medesimo domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec: avvsilviodidomizio@pec.ordineavvocatichieti.it -ricorrenti - contro Purple Spv in persona della mandataria Ubi Banca SpA , - intimata - nonchè contro JOe'i 1"5 CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Michele Mercati 51 Pec: nicolamarotta@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 da MOSCARINI ANNA Considerato che 1.Banca delle Marche S.p.A., deducendo l'esistenza di un proprio credito nei confronti di Roberto Di Domizio, convenne, con atto di citazione del 16/12/2009, dinanzi al Tribunale di Chieti, i coniugi Roberto Di Domizio e Rosaria Vespucci, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione ed in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di un atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto in essere dai convenuti in data 20/01/2007 e trascritto il 12/02/2007, in epoca successiva al sorgere del credito.

2. I convenuti si costituirono in giudizio contestando il fondamento delle domande ed il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 185/2012, accolse la domanda principale di simulazione e, per l'effetto, dichiarò la nullità dell'atto impugnato.

3. Avverso tale sentenza, i coniugi proposero appello, chiedendone la riforma per difetto dei presupposti della simulazione dell'atto e reiterando le proprie difese sulla domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c.

4. Istituitosi il contraddittorio con Banca delle Marche S.p.A., e, a seguito di intervento ex art. 111, 30 co c.p.c., con UBi Banca S.p.A., quale mandataria di Purple SpV s.r.I., cessionaria del credito, e con la nuova mandataria di Purple SpV, Cerved Credit Management S.p.A., la Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza pronunciata tra Di Domizio Roberto, Vespucci Rosaria e Ubi Banca S.p.A., depositata in data 19/6/2019, corresse la sentenza di primo grado ed accolse, non la domanda di simulazione, ma quella subordinata ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarò l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti dell'appellata Ubi Banca S.p.A, quale mandataria di Purple SpV, condannando gli appellanti alle spese del grado.

Per quanto ancora qui di interesse, la sentenza ha ritenuto che, essendo l'atto da revocare successivo al sorgere del credito, fosse sufficiente, quanto al profilo soggettivo, la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio alle ragioni del creditore (ex art. 2901, 1 co. n. 1 c.c.), essendo irrilevante, in quanto il fondo era atto a titolo gratuito, la verifica della conoscenza, da parte del terzo (coniuge Vespucci) delle conseguenze negative per il creditore; quanto al profilo oggettivo, che l'eventus damni fosse insito nella natura stessa dell'atto, come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la costituzione del fondo patrimoniale incide riduttivamente sulla garanzia patrimoniale di colui che lo costituisce ed è soggetta a revocatoria ordinaria.

5. Avverso tale sentenza, Roberto Di Domizio e Rosaria Vespucci hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, Cerved Credit Management S.p.A., nella qualità di mandataria di Purple SPV S.r.l.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c., in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 132, co. 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. - i ricorrenti lamentano che Banca delle Marche SpA, soggetto che aveva notificato la citazione introduttiva del giudizio, nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza di primo grado e che si era costituita nel giudizio di appello, sarebbe stata totalmente pretermessa dalla sentenza impugnata la quale avrebbe erroneamente pronunciato nei confronti di Ubi Banca SpA quale mandataria di Purple SpV, con ciò determinando incertezza in ordine ai soggetti cui la decisione si riferiva e determinando una irregolare costituzione del contraddittorio nei confronti di Ubi Banca S.p.A., con ciò pregiudicando il diritto di difesa dei ricorrenti.

2. Con il secondo motivo - violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 111 c.p.c., 58 T.U.B. e 47 co. 3 d.lgs. n. 180/2015, il tutto in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - i ricorrenti assumono che Ubi Banca SpA, quale mandataria di Purple SPV, non avrebbe provato la propria legittimazione ad agire (intendendo con tale espressione titolarità del diritto) in quanto avrebbe esibito, quale prova della rituale cessione del credito da Cerved Gestioni Crediti S.p.A., la sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale, e non anche, l'avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 58, co. 2, T.U.B. Ad avviso dei ricorrenti, prevedendo la disposizione, cumulativamente e non in via alternativa, la presenza di entrambi i requisiti, la Ubi Banca S.p.A., non avendo ottemperato all'onere della prova, sarebbe priva di titolarità del diritto. Tale difetto di titolarità costituirebbe una mera difesa e non un'eccezione soggetta alle preclusioni processuali.

3. Con il terzo motivo - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - i ricorrenti lamentano la nullità dell'impugnata sentenza per avere implicitamente estromesso dal giudizio d'appello Banca delle Marche SpA, nonostante essi non avessero in alcun modo espresso il proprio consenso all'estromissione ex art. 111, co. 3, c.p.c. Né poteva la Corte aquilana accogliere la domanda nei confronti di Purple Spv s.r.1, successore a titolo particolare di Cerved Gestione Crediti SpA, a sua volta successore a titolo particolare di Nuova Banca delle Marche, in quanto, a seguito del loro intervento nel processo, non era stato dato il consenso all'estromissione dell'alienante.

4. Con il quarto motivo - violazione e/o falsa applicazione degli artt.2901 c.c. e 167 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - parte ricorrente lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove ha esteso la declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, non al solo contraente debitore Roberto Di Domizio ma Rosaria Vespucci che, essendo in regime di separazione legale dei beni con il marito, aveva destinato al fondo la propria quota di 1/2 della proprietà indivisa sui beni. Ad avviso dei ricorrenti la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto costitutivo del fondo patrimoniale avrebbe travolto la volontà della moglie, soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, di destinare al fondo la propria quota di proprietà indivisa.

5. Ragioni di connessione impongono di trattare congiuntamente il primo ed il terzo motivo del ricorso con i quali si lamenta la violazione dell'art. 132 n. 2 c.p.c. per la non corretta indicazione delle parti e ci si duole della nullità della sentenza per avere implicitamente estromesso Banca Marche SpA, nonostante il mancato consenso all'estromissione ex art. 111, 30 co. c.p.c. 5.1 I motivi sono infondati. Quanto alla violazione dell'art. 132 n. 2 c.p.c. si osserva che la sentenza ha pronunciato correttamente nei confronti del soggetto cessionario del credito (ancorché abbia indicato la prima mandataria della Purple SpV, ossia Ubi Banca SpA anziché la nuova mandataria Cerved Credit Management SpA, subentrata in corso di giudizio di appello a Ubi Banca), senza omettere di riferirsi al soggetto (Banca delle Marche SpA) che aveva ricevuto la notifica dell'appello e si era regolarmente costituito in giudizio, nella cui posizione era subentrata la Ubi Banca quale mandataria di Purple SpV, indicata quale "appellata interveniente" nell'intestazione della sentenza senza che si determinasse alcuna estromissione dell'originario creditore.

Risulta che i coniugi Di Domizio e Vespucci abbiano ben compreso la portata dell'intervento di Ubi Banca SpA, quale mandataria di Purple SPV, essendo tutti gli atti della fase di merito assolutamente inequivoci sotto tale specifico profilo. Né poteva dubitarsi, come riferito, che vi fosse stata alcuna estromissione di Banca delle Marche S.p.A., la quale avrebbe dovuto essere sostenuta dal consenso degli stessi ricorrenti che, per loro stessa ammissione, non l'hanno dato. Ritenuto, pertanto, che dal comportamento processuale degli attuali ricorrenti, si desume che mai si sia seriamente dubitato della regolare costituzione del contraddittorio di guisa da non potersi configurare alcuna violazione del diritto di difesa, in ogni caso, qualora residuasse un profilo di incertezza in ordine al ruolo dell'originaria appellata, al più andrebbe precisata e corretta la motivazione nel senso che, a seguito di costituzione in appello dell'originario creditore e dell'intervento della cessionaria del credito, l'inefficacia del fondo patrimoniale è stata dichiarata a favore di Ubi Banca S.p.A., quale mandataria di Purple SPV, successore a titolo particolare nel diritto controverso.

Quanto alla presenza, nella intestazione della sentenza, di un soggetto diverso da quello nei cui confronti la stessa sentenza ha ritenuto di pronunciare, pure si deve ritenere eventualmente possibile una sua correzione, senza che la sentenza possa, in alcun modo, dirsi nulla. Si applica infatti il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo il quale l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti produce la nullità della sentenza stessa solo qualora riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c., oppure generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce.

La sola irregolarità formale o incompletezza dell'intestazione, o addirittura l'omessa menzione in essa del nome di una delle parti, non costituiscono motivi di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti; in tal caso, infatti, la sentenza è in grado di raggiungere i fini cui tende e l'omissione va considerata come mero errore materiale che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 7242/2001, ribadita, con motivazione non massimata, da Cass., Sez.

II, sent. n. 1219/2003, nonché da Cass., Sez. II, sent. n. 2657/2005). 5.2 Queste considerazioni valgono anche a rigettare il terzo motivo di ricorso, con il quale si fa valere la violazione dell'art. 111 c.p.c. Anch'esso è palesemente infondato, in quanto la sentenza non ha dichiarato, né espressamente né implicitamente, l'estromissione di Banca delle Marche SpA dal giudizio, essendosi limitata ad accogliere la revocatoria proposta dalla originaria creditrice in favore della cessionaria del credito. L'art. 111, 3 0 e 40 co. c.p.c., peraltro, diversamente da quanto sostenuto da controparte, non richiede ai fini dello scrutinio della domanda proposta, la preventiva formale estromissione del creditore originario costituito nel giudizio, limitandosi ad affermare che, in caso di cessione a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio prosegue tra le parti originarie ma la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, a fortiori, nel caso, come quello in esame, nel quale lo stesso sia intervenuto in giudizio.

La dedotta estromissione è circostanza negata anche dal fatto che questa sarebbe stata subordinata a una richiesta in tal senso da parte dell'alienante- cedente che, nella specie, non risulta formulata: invero - come questa Corte ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoga- l'alienante, non più destinatario degli effetti sostanziali della sentenza a seguito della cessione del diritto, è tuttavia il solo che possa disporre della propria partecipazione al processo, venuta meno la quale egli non è più soggetto neppure agli effetti processuali della decisione, vantaggiosi o sfavorevoli che siano; ne consegue che l'acquirente a titolo particolare e la controparte possono consentire o meno all'estromissione, ciascuno essendo portatore d'un interesse potenzialmente contrario ad essa, ma non per questo possono sostituirsi alla volontà del cedente omettendo, ogni qual volta ne siano onerate, di provocarne l'ulteriore partecipazione al giudizio (cfr.

Cass., Sez. II, sent. n. 1622/2014). Infine occorre ricordare che, per espressa ammissione del ricorrente, egli neppure ha mai prestato il consenso rilevante ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c.

6. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta che il creditore non avrebbe provato la propria legittimazione ad agire (intendendo titolarità del diritto) in quanto avrebbe esibito, quale prova della rituale cessione del credito da Cerved Gestioni Crediti S.p.A., la sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale, e non anche, l'avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 58, co. 2, T.U.B., esso deve essere dichiarato inammissibile perché la questione è nuova, non è trattata dalla impugnata sentenza e rispetto ad essa i ricorrenti non hanno dedotto se, quando e come l'abbiano dedotta nei gradi di merito. 6.1 n motivo è altresì inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 111 c.p.c. e 47, 3° co. d.lgs. 180/2015 in quanto tali censure non sono svolte sì da dar luogo ad un "non motivo", secondo la giurisprudenza di questa Corte.

7. Anche il quarto motivo incorre nella declaratoria di inammissibilità. Si ricorda che i ricorrenti partono dal presupposto che il fondo patrimoniale possa essere costituito a seguito del conferimento dei beni da parte di entrambi i coniugi, per lamentare che la sentenza non sarebbe stata limitata nei confronti del solo Di Domizio ma sarebbe stata estesa anche alla contraente Rosaria Vespucci, estranea al rapporto obbligatorio. La censura non attinge la ratio decidendi in quanto, come risulta dalla motivazione dell'impugnata sentenza, il fondo patrimoniale era stato costituito con apposito rogito da entrambi i coniugi e la revocatoria era stata introdotta per far valere l'inefficacia del rogito pregiudizievole sicchè non poteva che essere esaminata con riferimento all'atto costitutivo del fondo, con effetti nei confronti di entrambi i soggetti che lo avevano costituito. La sentenza va peraltro integrata con la precisazione che l'inefficacia della costituzione del fondo è relativa ai soli beni conferiti dal debitore Di Domizio.

8. Conclusivamente il ricorso è rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e liquida le spese del giudizio di cassazione in C 5600, compensandole per la metà tra le parti e condannado i ricorrenti a pagare in favore di parte resistente la somma di C 2800 (oltre C 200 per esborsi),più accessori di legge e spese generali al 15 °/0. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai