Cassation court quashes appeal judgment for violation of necessary co-litigation rules regarding third-party owners in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the second-instance judgment and remanded the case to the first-instance court. The appellant argued that the execution opposition proceedings were null due to the absence of the third-party property owners, who were deemed necessary co-litigants. The court agreed, ruling that the insurmountability of the credit assessment necessitates their participation in the opposition phase, regardless of the debtor's prior conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 602 ss. cod. proc. civ.; In execution proceedings for property expropriation, the third-party owner is a necessary co-litigant in the opposition phase, and the court must ensure their presence to guarantee the integrity of the adversarial process.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3687/2019 R.G. proposto da MICHELE ELICO, in proprio e nella qualità di liquidatore della IL CALICE DI MICHELE ELICO E C. S.N.C., nonché di socio accomandatario della IL CALICE DISTRIBUZIONE S.A.S. DI MICHELE ELICO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell'avvocato Ma- nuela La Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo D'Er- rico - ricorrente - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., quale rappresentante di BNP PARIBAS S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Vai Gardena 3, presso lo studio dell'avvocato Lucio De Angelis, che la rappresenta e difende 9,029( - controricorrente - avverso la sentenza n. 3568/2018 della CORTE D'APPELLO DI NA- POLI, depositata il 16/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - con pignoramenti del 20/7/2007 e del 14/2/2008, eseguiti ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. promuoveva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un processo esecutivo per espropriazione immobiliare in danno di Lucia Bencivenga e Alfonso Grimaldi, i quali, con atto del 30/5/2006, avevano acquistato da Michele Elico l'immobile pignorato, già in precedenza ipotecato in favore della banca creditrice a garanzia del credito vantato nei confronti dello stesso Elico; - Michele Elico, in proprio e nella qualità di liquidatore della Il Calice di Michele Elico e C.
S.n.c., nonché di socio accomandatario della II Calice Distribuzione S.a.s. di Michele Elico, proponeva una prima opposizione all'esecuzione, tuttora pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in seguito alla rimessione della causa in primo grado disposta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 2876/2018; - il predetto Elico, in proprio e nella menzionata qualità, introduceva successivamente - con ricorso del 2/2/2011 - una seconda opposizione all'esecuzione, deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dall'istituto di credito per difetto dei requisiti ex art. 474 cod. proc. civ., trattandosi (in tesi) di un mutuo condizionato; respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione del processo e introdotto il giudizio di merito, il Tribunale sammaritano rigettava l'opposizione con la sentenza n. 3012 del 23/7/2014; - tale decisione era sostanzialmente confermata dalla Corte d'appello di Napoli che, con la sentenza n. 3568 del 16/7/2018, revocava la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., ma manteneva ferme le restanti statuizioni del giudice di primo grado; - avverso la suddetta sentenza Michele Elico, in proprio e nella qualità di liquidatore della Il Calice di Michele Elico e C.
S.n.c., nonché di socio accomandatario della II Calice Distribuzione S.a.s. di Michele Elico proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale rappresentante di BNP Paribas S.A,, cessionaria del credito controverso; entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e dell'intero procedimento per violazione degli artt. 102, 602, 603, 604 e 615 cod. proc. civ., per essersi svolto il giudizio di opposizione in assenza degli acquirenti dell'immobile sottoposto ad esecuzione for- zata, da reputarsi litisconsorti necessari; - il processo esecutivo è stato intrapreso, ex artt. 602 ss. cod. proc. civ., nei confronti dei terzi proprietari Lucia Bencivenga e Alfonso Grimaldi, acquirenti dell'immobile ipotecato a garanzia dei crediti van- tati dalla B.N.L. nei confronti di Michele Elico; - nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debi- tore principale, e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente ri- masto soccombente nei gradi di merito:
«Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio ne- cessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analoga- mente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714- 01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637- 01); - la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura è, dunque, fon- data e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, affinché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col creditore procedente, ma pure coi terzi proprietari dell'immobile as- soggettato all'esecuzione (Lucia Bencivenga e Alfonso Grimaldi); - si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in con- siderazione dell'esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma,