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Ordinanza — n. 5433/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-decisive oath formula and inadmissible cost doubling claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5433/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling denying insurance redemption compensation. The appellant argued that specific oath formulas proved payment, but the court held that the lower court's assessment of these formulas' evidentiary value was a matter of fact review, not subject to cassation. Additionally, the court declared the claim for cost doubling inadmissible as it lacked an independent legal basis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 comma 1 bis DPR 30/05/2002 n. 115: The Court of Cassation reviews the lower court's decision on the non-decisiveness of an oath formula only for logical or legal defects, while the assessment of its evidentiary sufficiency remains within the exclusive domain of the court of merit. Furthermore, claims for cost doubling based on the hypothetical acceptance of other grounds are inadmissible as they lack independent legal standing.

Parole chiave

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non-decisive oath formula evidentiary sufficiency review cost doubling inadmissibility insurance redemption compensation Cassation review limits frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicurazione invalidità rinascita della qualità d'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
I dell’art. 360 C.P.C.: -(in relazione all’art.
Art. 13 comma 1 bis DPR 30 maggio 2002 n. 115
L’ottavo motivo del ricorso è così enunciato: “OTTAVO MOTIVO caducazione del capo che ha pronunciato sulle spese e sul raddoppio del contributo unico ex art. 13 comma 1 bis DPR 30 maggio 2002 n. 115”, in conseguenza e per effetto del preteso accoglimento degli altri motivi di ricorso.
D.M. n. 55 del 2014
artt. 2043 c.c
Per quanto qui interessa, l’azione è stata svolta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 2043 c.c.
art. 345 c.p
Il ricorrente sul punto rileva che l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in assenza di espressa istanza del debitore.
art. 190 c.p
Da un lato, il ricorrente non sviluppa argomentazioni valide in punto di allegazioni fattuali, posto che con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c.
art. 2732 cod. civ
art. 360 C.P
I dell’art. 360 C.P.C.: -(in relazione all’art.
ARTICOLI 2043 c.c
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2043 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24025 del 13/11/2009
9831 del 07/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24025 del 13/11/2009).
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Testo completo

1/2019 ORDINANZA sul ricorso 22011/2019 proposto da: Costantino Loris, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Boscolo - ricorrente – contro Generali Italia Spa quale successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Ferrari 35 presso lo studio dell’avvocato Vincenti Marco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Trivellato Ferdinando T. - controricorrente - nonché contro Causa Alfonso - intimato - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Data pubblicazione 18/02/2022 depositata il 02/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI;

FATTI DI CAUSA 1. Loris Costantino, con ricorso notificato telematicamente a Generali Italia S.p.A. in data 01/07/2019, chiede l’annullamento della sentenza n. 10 del 2019, pubblicata in data 02.01.2019, non notificata, pronunciata tra il medesimo, Generali Italia s.p.a. e Alfonso Causa dalla Corte d’Appello di Venezia. A fondamento del ricorso sono stati addotti otto motivi, illustrati da memoria. Generali Italia s.p.a. ha notificato controricorso.

2. Per quanto qui interessa, l’azione è stata svolta dai ricorrenti ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. nei confronti dell’agente Causa Alfonso e della compagnia assicuratrice Assicurazioni Generali s.p.a. per responsabilità del padrone e committente. La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda del Costantino volta a ottenere il risarcimento equivalente alla somma di riscatto per la polizza Vita Fidelity Club, rivelatasi falsa, sottoscritta tramite l’agente della compagnia assicuratrice.

3. La sentenza, richiamando l’argomento già svolto dal primo Giudice, esponeva che la domanda di risarcimento attorea postula l’accertamento del pagamento da parte del Costantino del prezzo del contratto assicurativo “Fidelity Club” n. 6965411 di cui è mancata prova.

4. L’appellante sosteneva in proposito che la polizza n. 6965411 recava in calce la quietanza di pagamento e per questo aveva richiesto il deferimento del giuramento decisorio al convenuto Causa, ex agente dell’assicurazione con cui erano state stipulate varie polizze girate dal Piovanello, tra le quali vi era quella il cui riscatto era stato trattenuto in pagamento della polizza Vita in questione, con rilascio di quietanza.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 5. In punto di prova del pagamento, la Corte di merito, pur convenendo nel principio per il quale, allorché il pagamento da parte del debitore sia intervenuto materialmente, la quietanza costituisce documento probatorio a lui favorevole ed a beneficio dello stesso vigono le norme in merito alla prova e alla rilevanza della stessa, assumeva che la deduzione fosse nuova e comunque non costituisse idonea prova del danno, non essendo stato dimostrato che per il pagamento fosse stata utilizzata la somma percepita quale riscatto di altra polizza.

6. Assumeva la Corte che lo stesso debitore aveva dichiarato che il pagamento della polizza Vita non era intervenuto materialmente, ma mediante il trattenimento del riscatto della polizza cedutagli dal Piovanelli e a ciò conseguiva che il valore della quietanza “non è determinante per il Giudice il quale non può prescindere dalle allegazioni della parte beneficiaria che ne smentiscono il contenuto confessorio”.

7. Rilevava altresì che la somma di cui all’assegno bancario di €. 112.430,00 versato all’agente infedele, in thesi pari al valore complessivo delle polizze al medesimo cedute dal Piovanello (tra le quali vi era quella con subentro al Piovanello Maurizio avente il n. 6218588, il cui riscatto da parte del Costantino sarebbe stato utilizzato in pagamento della polizza Fidelity Club n. 6965411) non corrispondeva nelle date e nella sommatoria delle somme alle polizze in questione, tra l’altro non specificamente meglio individuate, e pertanto non era idonea a dimostrare il pagamento della suddetta polizza girata dal Piovanello.

8. La Corte d’appello concludeva osservando che il chiesto giuramento decisorio sui due fatti (rilascio di quietanza ed emissione dell’assegno a favore dell’agente Causa), non aveva carattere dirimente perché il mancato giuramento da parte dell’agente, contumace e irreperibile, avrebbe importato la prova della verità di fatti del tutto contraddittori e contrastanti con la ricostruzione sostenuta dall’attore, in quanto importerebbero la conclusione che l’attore abbia pagato due volte la medesima polizza (la prima volta mediante il trattenimento del riscatto F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 della polizza intestata al Piovanello, la seconda mediante la consegna dell’assegno).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia: “(in relazione all’art. 360 n. 4 e 5) ERROR IN PROCEDENDO e/o ERRONEA PERCEZIONE DI UN FATTO STORICO DECISIVO”, per avere la Corte d’Appello asserito il mutamento degli assunti sull’efficacia probatoria della quietanza solamente in grado di appello. La sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di percezione delle domande e difese svolte dall’attore in primo grado nel ritenere che il Costantino si sia avvalso del valore probatorio della quietanza solo nel grado d’appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “SECONDO MOTIVO (in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) VIOLAZIONE o FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 e 345 cod. civ.”, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda dell’appellante ad avvalersi in secondo grado della quietanza contenuta nella polizza n. 696541 1. Con riferimento alla volontà di volersi avvalere della quietanza contenuta nella polizza la Corte D’ Appello di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto che la parte appellante non possa “in sede di gravame modificare i propri assunti pretendendo che la dichiarazione di quietanza in contesto assuma valenza di prova gravante il giudice nelle proprie valutazioni atteso, si ribadisce, che la valenza della stessa è proprio a favore del debitore il quale, nel caso di specie, ha ritenuto di smentirla salvo tentare di recuperarla in sede di appello per sopperire alla soccombenza del grado” (v. sentenza, p. 12).

Il ricorrente sul punto rileva che l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in assenza di espressa istanza del debitore. 2.1. I primi due motivi vanno considerati congiuntamente, trattandosi di errores in procedendo riguardanti la medesima questione, inerente alla quietanza indicata come prova di pagamento della polizza Vita. Essi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 sono inammissibili ex art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto non sono idonei a Data pubblicazione 18/02/2022 mettere in crisi la ratio decidendi. 2.2. La prima censura inerisce non tanto a un omesso esame di fatti e circostanze, ma più propriamente alla denuncia di un error in procedendo nel considerare come un novum la questione inerente alla quietanza di pagamento, meglio definita nel successivo secondo motivo, posto che si denuncia che la sentenza abbia erroneamente considerato che l’attore, qui ricorrente, si sia avvalso della quietanza solo nel grado di appello, mentre la deduzione sarebbe stata già svolta nel giudizio di primo grado, in replica alla comparsa conclusionale avversaria di primo grado. 2.3.

Da un lato, il ricorrente non sviluppa argomentazioni valide in punto di allegazioni fattuali, posto che con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016 (Rv. 637908 - 01). 2.4. Dall’altro, sebbene - in iure - l’eccezione di pagamento sia certamente da annoverarsi tra le eccezioni rilevabili d’ufficio dal giudice se il fatto estintivo risulta non controverso o provato (cfr.

Cass.Sez. 2, Sentenza n. 9965 del 16/05/2016; Cass., 16 marzo 2010, n. 6350; Cass., 11 agosto 1998, n. 599; contra Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421), la sentenza impugnata certamente non si pone in contrasto con tale principio, in quanto assume solamente che l’attore ha, in sede di appello, modificato i propri assunti indicando la valenza probatoria della quietanza, sì da smentire le pregresse posizioni assunte, in tal modo recependo l’eccezione della appellata secondo cui l’attore solo in appello, in modo del tutto inammissibile, ha prospettato una diversa versione dei fatti circa il pagamento della polizza (v. sentenza pp. 10 e 12).F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 2.5. Sul punto le censure non prendono specifica posizione, mentre Data pubblicazione 18/02/2022 avrebbero dovuto indicare la versione dei fatti esposta nel primo grado di giudizio, a prescindere dalla quietanza ricevuta ed eccepita nel primo grado di giudizio solo in sede di replica alla conclusionale avversaria che, per quanto costituente un fatto posto a dimostrazione del pagamento, la Corte di merito ha rilevato che si poneva in contrasto con le pregresse allegazioni, che il ricorrente avrebbe dovuto riportare al fine di consentirne uno scrutinio in questa sede di giudizio di legittimità. 2.6.

Pertanto, per quanto l’argomento speso in iure sia giuridicamente valido, esso non vale a scalfire una decisione che, di contro, si basa su un argomento affatto diverso, posto che la ratio decidendi non è incentrata sulla novità della tesi della quietanza di pagamento rilasciata per la polizza, ma sulla contraddittorietà delle allegazioni e prove poste a fondamento della domanda di pagamento della polizza in questione, che si inseriva in un complesso rapporto instaurato tra le parti per il quale il ricorrente aveva effettuato vari pagamenti imputati a più operazioni. 2.7.

Sicché, non apparendo i motivi correlati alla motivazione essi impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente ribadito da Cass. SU n. 7074 del 2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

3. Con il TERZO MOTIVO (in relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C.) si deduce “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE agli articoli 2708, 2733 e 2735 c.c. - MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’EFFICACIA CONFESSORIA DELLA QUIETANZA”. Con esso è posta la questione se la natura sostanzialmente confessoria della quietanza in ordine al fatto estintivo dell’obbligazione attribuisca alla dichiarazione scritta indirizzata al debitore efficacia di piena prova dei fatti dalla stessa attestati, escludendo, di conseguenza, la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità (Cass.

Sez. U. 22/09/2014, n. 19888). 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. In linea di principio, la quietanza non genera semplicemente una inversione dell’onere della prova (astrazione processuale), ma costituisce prova piena del fatto; essa esclude la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità del fatto, ammettendone la revoca solo per errore di fatto o violenza ai sensi dell’art. 2732 cod. civ. (Cass. S.U. 19888/2014). 3.3. Purtuttavia la Corte di merito, in tal caso, non mette in dubbio l’efficacia della quietanza riguardo alla nuova polizza VITA fidelity Club n. 696541 1 sottoscritta dal ricorrente e della quale quest’ultimo chiede il capitale maturato alla scadenza annuale, bensì che sia stato provato il pagamento della polizza originariamente intestata al Piovanello, poi ceduta al ricorrente, il cui riscatto sarebbe in tesi servito a pagare il premio per la polizza VITA. 3.4.

In altri termini, nel caso di specie la Corte di merito fa dipendere la “irrilevanza probatoria” della quietanza dalla mancata prova del pagamento della cessione della polizza n. 6218588 dalla quale deriverebbe la provvista per il pagamento del premio della polizza 6965411, non tanto ai fini della prova del pagamento quietanzato, non messo in discussione, ma del conseguente danno vantato, posto che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 non risulta adeguatamente provato che il ricorrente abbia sostenuto alcun autonomo esborso per la polizza ceduta dal Piovanello (v. sentenza impugnata, pp 11-13) e, dunque, non vi sarebbe la prova del danno emergente conseguente alla mala gestio attribuita all’agente infedele (v. in proposito il quarto motivo).

4. Con il QUARTO MOTIVO si deduce : “(ln relazione all’art. 360 n.4 C.P.C.) NULLITA’ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE MANCANTE O APPARENTE O ILLOGICA”, per aver la Corte d’appello di Venezia ritenuto, senza motivazione o con motivazione solo apparente e illogica, sussistere contraddizione nella posizione del ricorrente tra il volersi avvalere dell’efficacia probatoria della quietanza e il voler confermare l’assunto che il pagamento sarebbe intervenuto con il credito conseguente al riscatto di altra precedente polizza e/o nel voler confermare che il versamento della somma di € 112.430,00 all’agente Causa Alfonso sarebbe servito a saldare la cessione di traenza di polizze tra le quali quella n. 6218588 il cui ricavato sarebbe servito a pagare il premio della polizza 6965411. 4.1.

Il ricorrente sul punto: A) – indica che, in data 16.12.2009 e per il tramite dell’agente dell’agenzia Generali di Monselice (PD) Causa Alfonso, si rendeva cessionario della polizza Linea Vita 6218588, che prevedeva il diritto alla scadenza del 28.5.2010 dell’importo capitale di € 31.560,00; spiegherà poi in corso di causa che il pagamento del prezzo della detta cessione, che la compagnia assumeva non essere stata pagata, era avvenuto, insieme ad altre, con l’assegno di € 112.340,00 consegnato a Causa Alfonso, che veniva prodotto in causa insieme ad una sorta di ricevuta su modello di proposta di polizza, che avrebbe ricompreso il valore di molteplici prodotti assicurativi tra le parti, compreso il valore della polizza n. 6218588 con subentro al Piovanello.

B) - Narra anche che il 10.06.2010 sottoscriveva un’altra polizza Generali, la Fidelity Club n. 6965411 con premio di € 31.510,00 e che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 tale premio era stato pagato girando, appunto, il capitale spettante per la polizza 6218588 scaduta qualche giorno prima, il 28.5.2010;

C) - In ogni caso, a dimostrazione del pagamento del premio della polizza Vita 696541 1, dichiara di avvalersi della quietanza in calce alla detta polizza. 4.2. La resistente eccepisce che il percorso argomentativo della Corte d’appello nel ritenere non provato il danno da emissione di polizza fasulla si snoda su una direttrice tutt’altro che illogicamente o apparentemente motivata, là dove è il ricorrente che persegue una ricostruzione delle tematiche giuridiche del tutto slegate rispetto alle emergenze documentali considerate. Sul punto, richiama il principio, fondamentale quanto consolidato, in materia di valore della confessione secondo cui il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio. 4.3.

Il motivo è infondato. 4.4. Il pensiero espresso dalla Corte d’appello di Venezia, al di là di un argomentare non sempre lineare e chiaro, si può così riassumere: A) — L’assunto narrato dal Costantino di aver provveduto a versare il premio della polizza 6965411 girando quanto spettante a riscatto della polizza n. 6218588 scaduta qualche giorno prima della sottoscrizione della successiva costituirebbe una affermazione tardiva sollevata in questi precisi termini solo in grado di appello, per quanto attestata nella quietanza rilasciata, comunque irrilevante ai fini del decidere, stante la mancata prova del pagamento della polizza il cui riscatto sarebbe stato utilizzato a pagamento della polizza Vita;

B) – E’ infondato ribadire in grado d’appello, da parte del Costantino, che l’assegno di € 112.430,00 versato all’agente, portante tra l’altro una data antecedente alle supposte cessioni cui si riferirebbe, sarebbe probante del pagamento del prezzo di cessione delle polizze cedute dal F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 Piovanello, tra le quali anche la polizza n. 6218588, non essendo l’importo coincidente con il pagamento di ogni pretesa, tra cui la polizza Vita, mediante detto assegno, secondo la versione inizialmente fornita dall’attore nel primo grado e, in ogni caso, non coincidendo detto importo con la sommatoria delle polizze in tesi pagate per le cessioni da Piovanello.

C) – Conseguentemente, il danno ricevuto per mancato riconoscimento della polizza Vita - rivelatasi falsa - emessa dall’agente non sarebbe provato, al di là della quietanza di pagamento rilasciata in sede di emissione di detta polizza, non essendo attestato l’esborso subito dall’attore investitore per pagare la precedente polizza girata dal Piovanello. D) - Il giuramento decisorio chiesto in relazione al rilascio della quietanza nella polizza Vita e al pagamento dell’assegno all’agente è irrilevante, non essendo dette circostanze sufficienti a provare il danno e, come tali, decisorie.

Osserva questo Collegio che si tratta di affermazioni del tutto logiche per quanto detto sopra con riguardo al valore confessorio di pagamento del premio da darsi alla quietanza de qua, non messo in discussione dal giudice nella sua intrinseca valenza probatoria riguardo all’attestazione di pagamento della polizza Vita (v. sentenza impugnata, p. 12), ma in relazione al fatto che l’assegno versato dal ricorrente al Causa intenderebbe provare il pagamento di ogni polizza ceduta da Piovanello sottoscritta, tuttavia non coincidente negli importi e nelle date.

Da tali circostanze il giudice trae, in modo tutt’altro che implausibile, la conclusione che non vi è stata prova del pagamento della polizza poi sostituita con quella successiva, qui in discussione. 4.5. Il secondo asserto (mancata prova del pagamento delle polizze girate dal Pavanello mediante assegno non combaciante con gli importi dei premi delle polizze in tesi sottoscritte e cedute da Piovanello) non scalfisce logicamente il primo fatto osservato (quietanza di pagamento della polizza Vita), ma è valutato dalla Corte di merito come F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 dimostrativo del fatto che l’assegno di importo di € 112.340,00, non corrispondente ai premi dedotti come pagati e alle date delle pretese cessioni (essendo addirittura posteriori alla data di emissione dell’assegno), unitamente alla documentazione versata in atti, non potesse riferirsi alle polizze in questione, bensì ad altre di cui manca la sottoscrizione da parte dell’investitore.

Tale circostanza è stata ritenuta non in grado di provare il danno in effetti subito per la sottoscrizione della polizza Vita, il cui pagamento è in tesi avvenuto con utilizzo del riscatto della precedente polizza girata dal Piovanello, non essendo dimostrato che la quietanza rilasciata corrisponda a un’operazione a monte realmente esistita e dunque a un danno effettivo (la sentenza fa riferimento a documenti non sottoscritti, v. p. 14). 4.6. Si tratta, pertanto, di valutazioni di merito del tutto collimanti con le descritte premesse di fatto e di diritto che non denotano il vizio di motivazione denunciato, né una contraddittorietà della motivazione con i fatti osservati per come dedotti dall’attore nel giudizio di primo e secondo grado.

Pertanto, la motivazione resa in siffatti termini sicuramente non ricade nella ipotesi di “motivazione apparente” e di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà”, se non di “motivazione perplessa od incomprensibile” che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza (cfr. Cass. SU 8053/2014).

5. Vanno ora trattati congiuntamente i motivi dal quinto al settimo, in quanto tra loro connessi. 5.1. Il quinto motivo è così enunciato: “QUINTO MOTIVO nel duplice aspetto ai sensi del n.

4) e n.

3) del c. I dell’art. 360 C.P.C.: -(in relazione all’art. 360 n.

4) della NULLITA’ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE MANCANTE O APPARENTE O ILLOGICA - (in relazione all’art. 360 n.

3) della VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI: 115 e 233 c.p.c; 2376, 2737 con riferimento al 2731, 2738 e 2739 Cod. Civ.”, per la mancata ammissione del giuramento decisorio da parte della Corte d’appello deferito dal F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 Costantino al Causa circa fatti controversi e decisivi per le tre ragioni, le prime due asseritamente contrarie alle allegazioni e domande prospettate dal ricorrente e per l’inutilità di deferire il giuramento decisorio al Causa, contumace e irreperibile. 5.2. Il sesto motivo è così enunciato: “SESTO MOTIVO (in relazione all’art. 360 n.

4) NULLITA’ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE MANCANTE O APPARENTE O ILLOGICA”, in ordine alla ritenuta mancata prova del pagamento del prezzo della cessione della polizza intestata a Piovanello per la polizza n° 6218588 secondo un incomprensibile percorso logico argomentativo della sentenza impugnata con il quale la Corte assume contraddittorie e illogiche le critiche dell’appellante nei confronti del Primo Giudice. 5.3. Il settimo motivo è così enunciato: “SETTIMO MOTIVO (in relazione all’art. 360 n.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2043 c.c. e 2409 c.c. / OMESSA o ILLOGICA MOTIVAZIONE / OMESSA PRONUNCIA”, per la negata responsabilità di Causa e di Generali Italia S.p.A. per la mancata prova del danno costituente il presupposto della doglianza e della domanda. 5.4. I motivi in esame non possono trovare accoglimento, sempre perché non si confrontano adeguatamente con la ragione per cui le deduzioni istruttorie non sono state ammesse. 5.5. La Corte d’appello ha ritenuto che i capitoli formulati risultino tra loro incompatibili in quanto tenderebbero a provare, nella sostanza, che l’attore abbia “pagato” due volte il prodotto assicurativo, la prima con la consegna dell’assegno, la seconda con il pagamento del nuovo prodotto assicurativo Fidelity Club n. 6965411 di cui al capitolo A9 del giuramento decisorio. 5.6.

La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’“an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa Data pubblicazione 18/02/2022 all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento espresso dal predetto giudice (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24025 del 13/11/2009). 5.7. In disparte la motivazione resa dalla sentenza su tale punto, evidentemente influenzata dalle diverse versioni date dall’attore in relazione al pagamento delle polizze mediante assegno, ivi compresa quella della polizza Vita di cui si chiede il riscatto, la richiesta è stata negata in quanto le formule di cui al giuramento de quo tendono a provare il pagamento già attestato nella quietanza per la polizza Vita, ritenuta, con motivazione che si è appena qualificata idonea, non sufficiente a provare il correlato danno (v. sopra); e ancora, tendono a provare il pagamento mediante assegno della polizza girata dal Pavanello, già dal giudice ritenuto a tale fine non congruo nell’ammontare portato dall’assegno e nelle date: tale valutazione di merito, come sopra detto, è del tutto insindacabile in sede di giudizio di legittimità e incide sulla ritenuta non decisività del giuramento decisorio dedotto.

6. L’ottavo motivo del ricorso è così enunciato: “OTTAVO MOTIVO caducazione del capo che ha pronunciato sulle spese e sul raddoppio del contributo unico ex art. 13 comma 1 bis DPR 30 maggio 2002 n. 115”, in conseguenza e per effetto del preteso accoglimento degli altri motivi di ricorso. Il motivo è inammissibile, siccome integrante sostanzialmente un non motivo, essendo una conseguenza relativa all’eventuale accoglimento della domanda, anche a non considerare che non sono mai ammissibili in sede di impugnazione del provvedimento che ne dà atto le questioni sull’applicazione dell’art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/02.F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22011/2019 Numero sezionale 3071/2021 Numero di raccolta generale 5433/2022 7. Conclusivamente, infondato il terzo motivo e quarto motivo, Data pubblicazione 18/02/2022 inammissibili gli altri, il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legg