Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of facts and incomprehensible grounds under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a total lack of factual exposition and incomprehensible grounds. The appellant, Alessandra Moroni, sought revocation of a lower court order without providing necessary case details or clear legal arguments. The court ruled that these deficiencies violated specific procedural requirements, necessitating dismissal and an additional fee payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 4 c.p.c.: Appeals must contain a clear exposition of facts and comprehensible grounds; failure to meet these standards renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso n. 37727/19 proposto da: -) Avv. Alessandra Moroni, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC alessandramoroni@firenze.pecavvocati.it , difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c., - ricorrente - contro -) eredi di Francesca Galletti; Salvatore Messina; Stefano Giovanni Messina; - intimati - per la revocazione della ordinanza di questa Corte 26.4.2019 n. 11328; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alessandro Pepe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Alessandra Moroni ha impugnato per revocazione l'ordinanza di questa Corte 26 aprile 2019 n. 11328. È impossibile esporre quali fossero i fatti del giudizio concluso dall'ordinanza di cui si chiede la revocazione, a causa della totale incomprensibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G.N. 37727/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 1. Il ricorso è inammissibile per più ragioni: sia per la totale mancanza dell'esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'articolo 366 n. 3 c.p.c.; sia per la totale incomprensibilità delle censure poste a fondamento dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 366 n. 4 c.p.c..
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la índefensio della parte intimata. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Alessandra Moroni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 d