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Sentenza — n. 4912/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing in enforcement proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Elsa S.r.l. inadmissible because it was submitted late. The first-instance judgment was published in May 2019, triggering a six-month appeal period that expired in November 2019, yet the petition was only notified in December 2019. The court ruled that enforcement proceedings are not subject to judicial suspension, making the delay fatal to the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The six-month appeal period for enforcement judgments runs continuously without suspension, and late filing renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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enforcement proceedings cassation appeal statute of limitations judicial suspension inadmissible appeal art 327 cpc late filing legislazione in materia di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Es- sendo, quindi, applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
Art. 617 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
art. 617 c.p
art. 24 Cost
543 cpc anche in relazione all'art. 24 Cost.
art. 327 c.p
Es- sendo, quindi, applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005
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Testo completo

nte Rep. SENTENZA CLCX-e- _ 9(1 sul ricorso iscritto al numero 1214 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da ELSA S.r.l. (C.F.: 02053640682), in persona del legale rappresentante pro tempore, Mario Campilli rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati Antonietta Forte (C.F.: FRT NNT 51R59 G555Z) e Antonio Volpe (C.F.: VLP NTN 54R27 F646R) -ricorrente- nei confronti di PIERANGELO Vinicio (C.F.: PRN VNC 57P12 C4743) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI — G.S.E. S.p.A. S.r.l. (C.F.: 05754381001), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 775/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; letta la requisitoria scritta pubblico ministero, in persona del 2gt-k sostituto procuratore generale dott.

Anna Maria Soldi, che ha Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 4 concluso per la cassazione senza rinvio della decisione impu- gnata, perché l'azione non poteva essere proposta. Fatti di causa La Elsa S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel corso di un processo di esecuzio- ne forzata promosso nei suoi confronti da Vinicio Pierangelo, nelle forme del pignoramento presso terzi, con riguardo ai crediti vantati dalla società debitrice nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pescara. Ricorre la Elsa S.r.l., sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 543 cpc anche in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 488 cpc (art. 360, n. 3, cpc)».

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 maggio 2019. Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 4 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2018. Es- sendo, quindi, applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Il termine per il ricorso per cassazione scadeva, per quanto sin qui esposto, in data 20 novembre 2019. Il ricorso (datato 12 dicembre 2019) risulta notificato in data 19 dicembre 2019 (al terzo) e addirittura 20/23 dicembre 2019 (al debitore). Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall'esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ric. n. 1214/2020 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 16 dicembre 2021. L'estensore nte Augusto TATANG LO Rober 4 A