Cassation court orders renewal of appeal notification to absent necessary co-defendant due to failed service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the notification of the appeal to the absent necessary co-defendant, La Prima S.C.A.R.L., null and void. While the lower court had rejected the debtor's opposition, the Supreme Court found the procedural defect in serving the appeal fatal to the current proceedings. Consequently, the case was remitted for a new hearing with a mandatory order to re-notify the appeal within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 cod. proc. civ.; Art. 617 cod. proc. civ.: When the notification of an appeal to a necessary co-defendant is null due to failure to reach them, the appeal is deemed not to have been filed, requiring the court to order its renewal within a strict deadline before the case can proceed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31536/2019 R.G. proposto da MASSERIA SAN VITO S.R.L., rappresentata da INTRUM ITALY e difesa dall’avv. Nicola Montagna ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale montagna0364@cert.avvmatera.it - ricorrente - contro INTRUM ITALY S.P.A., nella qualità di rappresentante di PENELOPE SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Pietro ed elettiva- mente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Livio Andronico 25 - controricorrente - e nei confronti di LA PRIMA S.C.A.R.L. - intimata - avverso la sentenza n. 137 del TRIBUNALE DI LAGONEGRO, depo- sitata in data 08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; udite le parti e il Procuratore Generale all’udienza del 18/01/2022; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31536/2019 Numero sezionale 87/2022 Numero di raccolta generale 4687/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 CONSIDERATO CHE:
− in data 06/07/2015 Intesa Sanpaolo notificava un atto di precetto a Masseria Serra San Vito S.r.l., la quale aveva acquistato (con atto pubblico del 07/02/2013) da La Prima S.C. il bene immobile gravato da ipoteca a garanzia del mutuo fondiario contratto dalla società venditrice; − con atto di citazione del 18/07/2015, la Masseria Serra San Vito proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’atto di intimazione, del quale deduceva l’invalidità per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo; − costituendosi, la Intesa Sanpaolo sosteneva che l’omessa notificazione del titolo contrattuale era consentita dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 385 del 1993, norma derogatoria all’art. 603 cod. proc. civ.;
− integrato il contraddittorio col debitore principale (La Prima S.C., rimasta contumace), il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza n. 137 in data 08/04/2019, rigettava l’opposizione; − avverso la suddetta sentenza la Masseria San Vito proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; − resisteva con controricorso Penelope SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., cessionaria del credito vantato da Intesa Sanpaolo − la notificazione del ricorso introduttivo a La Prima S.C. – già parte (seppur contumace) del giudizio di merito e debitrice principale (come tale litisconsorte necessario; ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1331 del 18/01/2022) – non si è perfezionata: dalla cartolina di notifica risulta, infatti, che la società è “sconosciuta” all’indirizzo al quale è stato recapitato l’atto;
− ritenuto che – stante la rilevata nullità della notificazione del ricorso – ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., debba preliminarmente disporsi la sua rinnovazione entro il termine perentorio di cui appresso; 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31536/2019 Numero sezionale 87/2022 Numero di raccolta generale 4687/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a La Prima S.C. entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 gennaio 2022. Il Presidente (Franco De Stefano) 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A