Italian court dismisses tort claim where plaintiff knowingly allowed goods to be destroyed in an arson. Outcome: Claim rejected due to self-inflicted damage via negligent omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Moro's appeal against a lower court ruling that denied him compensation for goods destroyed in an arson. The lower courts found Moro knowingly allowed the fire to destroy his property to claim insurance money, constituting self-inflicted damage. The Supreme Court upheld this decision, ruling that even a negligent omission to remove goods from a known fire risk breaks the causal link between the arson and the loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227, comma 1, c.c.; Art. 385, comma 1, c.p.c.: A claim for damages is barred when the victim knowingly exposes their property to a certain risk of destruction and fails to take easy preventive measures, thereby breaking the causal chain through a negligent omission.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1553/19 proposto da: -) Antonio Michele Moro, elettivamente domiciliato a Roma, I.go della Gancia n. 1 (c/o avv. Miele), difeso dall'avvocato Luigino M. Martellato in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Gaspare Giuseppe Dal Fior e Angela Dal Fior, elettivamente domiciliati a Marostica, v. Montello n. 7, difesi dall'avvocato Rudy Cortese in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - rv nonché -) Antonio Dal Fior, Sergio Dal Fior, Valentina Dal Fior, Maria Giuseppina Parolin, Contin Plast s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati a Roma, v.
Lucrezio Caro n. 62 (c/o avv. Ciccotti), difesi dall'avvocato Fabio Fantin in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - per la revocazione della ordinanza di questa Corte 27.6.2018 n. 16889; udita la relazione della causa svolta nella ,cartlera----di~ del 21 dicembre LÀ-4ns.— 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; 00-+ R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte ricorrente l'Avvocato Luigi Maria Martellato; udito per i controricorrenti Antonio Dal Fior ed altri, l'Avvocato Sabina Ciccotti per delega; udito per i controricorrenti Gaspare Giuseppe Dal Fior e ed Angela Dal Fior l'Avvocato Paola Petri per delega;
FATTI DI CAUSA 1. Antonio Michele Moro convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa Giuseppe Gaspare Dal Fior, Antonio Dal Fior, Cesare Michele Pegoraro, Maria Giuseppina Parolin, Sergio Dal Fior, Valentina Dal Fior, la società Contin Plast s.r.I., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita di beni di sua proprietà, distrutti dall'incendio del capannone nel quale erano custoditi, incendio sprigionatosi da un adiacente immobile di proprietà dei convenuti.
2. Il Tribunale di Bassano del Grappa rigettò la domanda, accertando che l'incendio era stato dolosamente causato da Angelo Dal Fior (dante causa di Maria Giuseppina Parolin, Antonio Dal Fior, Valentina Dal Fior e Sergio Dal Fior), in concorso con gli altri convenuti, al fine di incassare un indennizzo assicurativo; che Antonio Michele Moro era a conoscenza del piano criminoso, e che a tale scopo aveva "determinato la propria condotta" al fine di trarre vantaggio dall'imminente commissione del reato di incendio doloso, asportando dal capannone i beni di valore e lasciandovi o trasportandovi beni di valore inferiore.
3. Tale Tale decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Venezia. Antonio Michele Moro impugnò per cassazione la decisione d'appello ma questa Corte, con ordinanza 27 giugno 20181n. 16889 dichiarò inammissibile il ricorso. Ritenne questa Corte che: -) la sentenza impugnata non era affatto priva di motivazione o sorretta da una motivazione incomprensibile, come sostenuto dal ricorrente; R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 -) il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso investivano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ed erano perciò inammissibili; -) il quinto motivo censurava non una autonoma ratio decidendí, ma un mero obiter dictum, ed era quindi privo di decisività; -) il settimo motivo era inammissibile perché volto a censurare statuizioni contenute non già nella sentenza d'appello, ma in quella di primo grado.
4. La suddetta ordinanza 16889/18 è stata impugnata per revocazione, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., da Antonio Michele Moro. Hanno resistito con controricorso unitario Antonio Dal Fior, Maria Giuseppina Parolin, Sergio Dal Fior, Valentina Dal Fior, Contin Plast s.r.l.; e con separato controricorso Gaspare Giuseppe Dal Fior e Angela Dal Fior. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A fondamento della propria impugnazione rescindente il ricorrente sostiene che l'ordinanza 16889/18 sarebbe incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c.. Svolge, a tal riguardo, una argomentazione così riassumibile:
a) la Corte di cassazione ha ritenuto correttamente motivata la sentenza d'appello (e di conseguenza infondati i motivi di ricorso con cui si prospettava, da parte dell'allora ricorrente, la mancanza di motivazione e la violazione delle norme sul nesso di causalità);
b) la sentenza d'appello è stata ritenuta dalla Corte di cassazione correttamente motivata, per avere: -) accertato in facto che Antonio Michele Moro aveva intenzionalmente riempito di merce uno stabile contiguo a quello in cui sapeva che sarebbe stato di lì a poco appiccato il fuoco; -) ritenuto in iure che tale condotta dolosa di Antonio Michele Moro aveva escluso il nesso di causalità fra l'incendio e il danno;
c) la sentenza d'appello, tuttavia, non aveva mai accertato in punto di fatto che Antonio Michele Moro avesse tenuto "una condotta commissiva od omissiva" causativa del danno da lui stesso sofferto; il giudice di merito si era R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 limitato ad accertare soltanto che Antonio Michele Moro sapeva del piano criminoso preordinato ad incendiare l'immobile adiacente quello in cui custodiva le sue merci. 1.1. Il motivo è infondato. L'ordinanza di cui si chiede la revocazione non contiene infatti alcuna svista o travisamento dei fatti.
Il giudice di primo grado rigettò la domanda proposta da Antonio Michele Moro ritenendo che questi, una volta appreso dell'intento dei propri vicini di appiccare l'incendio al loro capannone, intenzionalmente lasciò o stipò merci nel capannone da lui condotto in locazione, fidando che l'incendio appiccato dai vicini al proprio capannone si sarebbe propagato anche a quello dove erano custoditi i suoi beni, consentendogli così di riscuotere l'indennizzo assicurativo per la distruzione delle merci ivi stipate. Il giudice di primo grado, pertanto, ha accertato una condotta omissiva, consistita nel non prevenire un rischio che il danneggiato sapeva essere certo ed imminente.
Il giudice di secondo grado ha confermato tale decisione. La Corte di cassazione, infine, ha ritenuto che la Corte d'appello, negando che abbia diritto ad essere risarcito quegli che lasci le proprie merci esposte ad un rischio che sa essere certo ed imminente, aveva adottato una motivazione corretta. 1.2. Così ricostruito il dipanarsi della vicenda processuale, ne segue che l'ordinanza revocanda non è incorsa in alcun travisamento dei fatti. Al contrario essa ha perfettamente inquadrato la ratio decidendi sottesa dalla sentenza d'appello, correttamente rilevando - in sintonia con quanto risultava dagli atti di causa - che secondo il giudice di merito "Antonio Michele Moro era quantomeno a conoscenza dell'intendimento delittuoso dei suoi amici e vicini e intese giovarsene" (così l'ordinanza revocanda, p. 4).
La circostanza poi che Antonio Michele Moro avesse "inteso giovarsi" dell'intendimento dei vicini con una condotta commissiva (e cioè lo stipare merci nel capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) piuttosto che R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 omissiva (e cioè il non asportare merci dal capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) era circostanza giuridicamente irrilevante e non decisiva, posto che nell'uno, come nell'altro caso, la sua domanda comunque si sarebbe dovuta rigettare. Infatti anche colui il quale si astenga dal sottrarre un proprio bene al rischio di un incendio che sa essere certo ed imminente, e che potrebbe agevolmente prevenire senza particolari sforzi, tiene una condotta omissiva colposa, e anche una condotta omissiva colposa recide il nesso di causalità tra l'incendio e il danno, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, c.c.. 1.3.
In conclusione, il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda di Antonio Michele Moro sul presupposto che questi avesse causato il danno a se stesso con dolo, e l'ordinanza revocanda ha rettamente inteso tale ratio decidendi.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Antonio Michele Moro alla rifusione in favore di Antonio Dal Fior, Sergio Dal Fior, Valentina Dal Fior, Maria Giuseppina Parolin, Contin Plast s.r.I., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Antonio Michele Moro alla rifusione in favore di Gaspare Giuseppe Dal Fior e Angela Dal Fior, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c