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Ordinanza — n. 4434/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding virtual loser principle when claimant renounces execution notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4434/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Gina Tralicci's appeal against a Rome Tribunal ruling that terminated the subject matter of the dispute and awarded costs to the insurer. Tralicci argued that the insurer's opposition to the first execution notice was invalid because she had already renounced that specific notice, making the litigation devoid of interest. The court held that renouncing an execution notice does not extinguish the creditor's right to proceed with execution, meaning the first-instance judgment on costs based on the virtual loser principle was legally sound and the appellant lacked standing to complain.

Regesto Legislator

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Art. 324, 112, 92 c.p.c.; The renunciation of an execution notice does not terminate the subject matter of the dispute in an opposition proceeding, and the principle of virtual loser allows the court to award costs to the party whose claim was ultimately rejected.

Parole chiave

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virtual loser principle execution notice renunciation cessation of subject matter judicial costs allocation standing to appeal opposizione all'esecuzione giudicato declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
In nessun caso, quindi, poteva pervenirsi alla compensazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, non essendo stata resa adeguata motivazione circa i presupposti di cui all'art. 92 c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.324, 112, 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.324, 112, 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 100 c.p.c.
che allorquando la Compagnia propose l'opposizione al precetto, in data 22.3.2010, era già intervenuta la rinuncia al primo precetto da parte di essa Tralicci, sicché la proposizione della lite era palesemente sprovvista di interesse ex art. 100 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.
art. 615 c.p
di Roma - in relazione all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
art. 100 c.p
che allorquando la Compagnia propose l'opposizione al precetto, in data 22.3.2010, era già intervenuta la rinuncia al primo precetto da parte di essa Tralicci, sicché la proposizione della lite era palesemente sprovvista di interesse ex art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11266/1993
Cass. n. 18120/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9304/2019 R.G. proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario, 13, presso lo studio dell'avvocato Saverio Cosi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro CATTOLICA DI ASSICURAZIONE s.p.a. (già Soc. coop. a r.I.), in persona del procuratore dott. Alberto Guidi, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta, 22, presso lo studio dell'avvocato Sergio Russo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso 2t2.1 - controricorrente - 2°D-A avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA n. 17049/2018, depositata il 10.9.2018;

N. 9304/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 8.8.2014, il G.d.P. di Roma - in relazione all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da Soc. Cattolica di Assicurazione soc. coop. riguardo al precetto notificato ad istanza di Gina Tralicci in data 1.3.2010, per l'importo di C 2.414,58 - dichiarò la propria incompetenza per materia (per essere a suo dire competente il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma), assegnando il termine per la riassunzione.

Proposto gravame dalla Tralicci, il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.9.2018, lo dichiarò ammissibile (stante la natura decisoria dell'ordinanza impugnata), ma rilevò l'intervenuta cessazione della materia del contendere, giacché la Tralicci, dopo la notifica del precetto opposto, ne aveva notificato un altro, in data 8.3.2010, per importo inferiore e fondato su diverso titolo esecutivo, espressamente rinunciando al primo precetto; venne anche disposta la compensazione delle spese. Ricorre ora per cassazione Gina Tralicci, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Soc.

Cattolica di Assicurazione soc. coop. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.324, 112, 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché assenza di motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, dopo aver pronunciato la cessazione della materia del contendere, non ha rilevato, ai fini del regolamento delle spese, N. 9304/19 R.G. che allorquando la Compagnia propose l'opposizione al precetto, in data 22.3.2010, era già intervenuta la rinuncia al primo precetto da parte di essa Tralicci, sicché la proposizione della lite era palesemente sprovvista di interesse ex art. 100 c.p.c.

In nessun caso, quindi, poteva pervenirsi alla compensazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, non essendo stata resa adeguata motivazione circa i presupposti di cui all'art. 92 c. p.c. 2.1 - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorso - per pretesa nullità della procura ad litem - sollevata dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bisl c.p.c., giacché dall'esame del fascicolo della Compagnia risulta regolarmente depositata, in copia, la procura speciale autenticata dal notaio Roberto Tortiglione in data 8.1.2019, che costituì Alberto Guidi (firmatario della contestata procura ad litem) quale procuratore speciale della Compagnia stessa. 3.1 - Ciò posto, il motivo - a parte l'inammissibile denuncia del vizio motivazionale nei termini di cui al previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - è infondato.

Infatti, la ricorrente rileva che l'opposizione preesecutiva spiegata dalla Compagnia in relazione al primo precetto, poi rinunciato, era in realtà priva di una condizione dell'azione - ossia, dell'interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c. - sin dalla sua proposizione, proprio a cagione della detta rinuncia. Sulla base di tale presupposto, la Tralicci contesta la decisione del Tribunale laddove è stata disposta la compensazione delle spese, sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, giacché proprio la corretta applicazione di detto principio N. 9304/19 R.G. avrebbe invece dovuto condurre - stante l'inammissibilità originaria dell'opposizione - alla condanna della Compagnia alla rifusione delle spese del giudizio.

Tuttavia, a ben vedere, la Tralicci omette di considerare che la decisione con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere "è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto" (Cass. n. 18530/2016), il che è evidentemente incompatibile con l'assunto per cui l'interesse ex art. 100 c.p.c. fosse carente ab origine; e d'altra parte, lo stesso giudice del merito ha anche evidenziato che detta declaratoria si rendeva coerente con la specifica richiesta avanzata in appello dalla stessa Compagnia.

Ebbene, la ricorrente non ha affatto censurato tale ratio decidendi (o, quantomeno, non l'ha fatto con la necessaria specificità), sicché è indubbio che, sul punto, si sia formato il giudicato; del resto, ciò si pone in linea con la giurisprudenza, seppur risalente, secondo cui "La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto" (Cass. n. 11266/1993), sicché ben può ritenersi, ed a maggior ragione, che il primo giudice abbia implicitamente ritenuto che l'opposizione come originariamente spiegata fosse, sotto detto profilo, pienamente ammissibile.

Da quanto precede, deriva dunque che, da un lato, la declaratoria di cessazione della materia del contendere sia coperta dal giudicato, e che dall'altro il primo giudice non poteva che conseguenzialmente provvedere, quanto alle spese, in N. 9304/19 R.G. virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale; principio la cui applicazione giammai avrebbe potuto condurre - come in effetti non ha condotto - alla rifusione delle spese di lite in favore della Tralicci, la quale, rinunciando al precetto opposto, aveva implicitamente riconosciuto "la fondatezza della contestazione formulata dalla controparte" (così la sentenza impugnata).

Del resto - ed è considerazione tranciante - è ben noto che "In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale" (così, ex multis, Cass. n. 18120/2020); dal che discende, ulteriormente, che al lume dello svolgimento del processo come concretamente dipanatosi, unico soggetto legittimato a dolersi della disposta compensazione poteva dirsi solo la Compagnia, non certo la Tralicci, che da tale punto di vista, a ben vedere, difetta anche di legittimazione ad impugnare. 4.1 - In definitiva, il ricorso è infondato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).N. 9304/19 R.G.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 800,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovut