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Ordinanza — n. 4433/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4433/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4433/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7217/2019 R.G. proposto da: SESTITO STEFANO DAVIDE, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro UMILTÀ MAURO, COLOMBO SARA - intimati - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 19.12.2018 nel procedimento iscritto al N. 3377/2018 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. I z2 2"/ N. 7217/19 R.G. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 19.12.2018, la Corte d'appello di Milano - apparentemente in relazione ad un procedimento esecutivo mobiliare presso terzi avviato dagli avv.ti Mauro Umiltà e Sara Colombo dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio in danno di Stefano Davide Sestito, in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 24.10.2017, per crediti di mantenimento a seguito di separazione tra coniugi - ha dichiarato inammissibile "qualunque domanda contenuta nell'atto depositato da Stefano Davide Sestito presso la Cancelleria della Corte d'appello di Milano il 27.7.2018", in quanto proposta da soggetto non abilitato e comunque privo di procura ad litem, donde l'inidoneità dell'atto stesso ad instaurare la valida instaurazione di qualsivoglia rapporto processuale.

Regesto Legislator

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art. 553 c.p, art. 360 c.p, art. 366 c.p, art. 86 c.p; Ordinanza — n. 4433/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ebbene, non mette conto analizzare specificamente le assai stravaganti doglianze, giacché l'atto in discorso è quanto di più distante sia possibile ipotizzare rispetto allo schema legale dettato dall'art. 366 c.p.c. circa i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, stante anche l'assoluta mancanza di specificità e pertinenza dei motivi di ricorso, nonché il difetto di jus postulandi in capo allo stesso Sestito, che pretende di difendersi da sé, benché non risulti iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, come emerge dalla certificazione rilasciata dal C.N.F. in data 8.10.2021, presente nel fascicolo, donde anche la carenza dei presupposti di cui all'art. 86 c.p.c.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento pignoramento di crediti ritiro della domanda di esecuzione ipoteca mobiliare opposizione al precetto esecutivo rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 553 c.p
FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 19.12.2018, la Corte d'appello di Milano - apparentemente in relazione ad un procedimento esecutivo mobiliare presso terzi avviato dagli avv.ti Mauro Umiltà e Sara Colombo dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio in danno di Stefano Davide Sestito, in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c.
art. 360 c.p
art. 366 c.p
Ebbene, non mette conto analizzare specificamente le assai stravaganti doglianze, giacché l'atto in discorso è quanto di più distante sia possibile ipotizzare rispetto allo schema legale dettato dall'art. 366 c.p.c.
art. 86 c.p
in data 8.10.2021, presente nel fascicolo, donde anche la carenza dei presupposti di cui all'art. 86 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7217/2019 R.G. proposto da: SESTITO STEFANO DAVIDE, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro UMILTÀ MAURO, COLOMBO SARA - intimati - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 19.12.2018 nel procedimento iscritto al N. 3377/2018 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. I z2 2"/ N. 7217/19 R.G. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 19.12.2018, la Corte d'appello di Milano - apparentemente in relazione ad un procedimento esecutivo mobiliare presso terzi avviato dagli avv.ti Mauro Umiltà e Sara Colombo dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio in danno di Stefano Davide Sestito, in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 24.10.2017, per crediti di mantenimento a seguito di separazione tra coniugi - ha dichiarato inammissibile "qualunque domanda contenuta nell'atto depositato da Stefano Davide Sestito presso la Cancelleria della Corte d'appello di Milano il 27.7.2018", in quanto proposta da soggetto non abilitato e comunque privo di procura ad litem, donde l'inidoneità dell'atto stesso ad instaurare la valida instaurazione di qualsivoglia rapporto processuale.

Avverso tale ordinanza, con atto notificato agli avv.ti Mauro Umiltà e Sara Colombo, nonché a plurimi soggetti istituzionali - nazionali e sovranazionali - non contraddittori, Stefano Davide Sestito si è rivolto a questa Corte, affidandosi a formali quindici motivi di doglianza. Gli avv.ti Mauro Umiltà e Sara Colombo non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Stefano Davide Sestito, quale preteso "difensore Procuratore del Trust denominato 'SESTITO STEFANO DAVIDE', nonché trustee, si è rivolto a questa Corte avverso l'ordinanza in epigrafe, mediante un atto - avente ad oggetto: "RICORSO - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA, ex art. 360 c.p.c., N.R.G. 3377/2018 del 19.12.2018 ..." - con cui lamenta le più svariate violazioni di trattati internazionali, norme costituzionali, leggi e quant'altro, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello meneghina nell'adozione del ripetuto provvedimento.N. 7217/19 R.G.

Ebbene, non mette conto analizzare specificamente le assai stravaganti doglianze, giacché l'atto in discorso è quanto di più distante sia possibile ipotizzare rispetto allo schema legale dettato dall'art. 366 c.p.c. circa i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, stante anche l'assoluta mancanza di specificità e pertinenza dei motivi di ricorso, nonché il difetto di jus postulandi in capo allo stesso Sestito, che pretende di difendersi da sé, benché non risulti iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, come emerge dalla certificazione rilasciata dal C.N.F. in data 8.10.2021, presente nel fascicolo, donde anche la carenza dei presupposti di cui all'art. 86 c.p.c.

Basti solo aggiungere che il Sestito non ha neanche censurato l'affermazione dalla Corte d'appello circa la carenza di procura speciale da parte del firmatario dell'atto al vaglio di quel giudice, così mostrando di non aver nemmeno colto la ratio decidendi del provvedimento che qui si impugna. 2.1 — Il ricorso, come proposto, è dunque inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, non avendo resistito in giudizio gli unici legittimi contraddittori, avv.ti Mauro Umiltà e Sara Colombo. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), giacché la dichiarazione resa dal Sestito e datata 6.3.2019, in calce al ricorso, con cui si autocertifica l'esenzione dal CU, è chiaramente un fuor d'opera, donde la necessità che la Cancelleria si attivi anche per il relativo recupero.N. 7217/19 R.G.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c