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Ordinanza — n. 4432/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with notification requirements under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4432/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to deposit the official notification report with the contested judgment. Although the applicant submitted only a certified copy of the judgment, the law requires the notification report to establish the date of service. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally improper and did not examine the merits of the bankruptcy execution dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; In cassation proceedings, if the contested judgment is notified but the applicant deposits only the certified copy without the notification report, the appeal is declared inadmissible regardless of the short time elapsed since notification.

Parole chiave

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cassation appeal notification report procedural inadmissibility Code of Civil Procedure bankruptcy execution certified copy service of process azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017
2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019
Cass., Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6496 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da ATTANASIO Maria Natalizia (C.F.: TTN MNT 61D57 I064U) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall'avvocato Giovanni Pagliarulo (C.F.: PGL GNN 65R19 B936M) -ricorrente- nei confronti di GENTILE Giovanna (C.F.: GNT GNN 68H56 L484W) AROMOLO Mario (C.F.: RML MTA 57T10 E506I) AROMOLO Giovanni (C.F.: RML GNN 54C04 E506A) CASCIARO Massimo (C.F.: CSC MSM 57S24 H501X) Fallimento KARINA MAGLIA S.a.s. di Gentile Giovanna nonché del socio illimitatamente responsabile Gentile Giovanna (P.I.: 03315120752), in persona del Curatore fallimentare PETRACCA Giuseppe (C.F.:

PTR GPP 71L15 I119Q) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore VALCO S.r.l. in liquidazione (C.F.: 03627270485), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 6496/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lec- ce n. 1047/2018, pubblicata in data 26 ottobre 2018 (e che si assume notificata in data 12 dicembre 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da Giovanni Vincenti nei confronti di Giovanna Gentile, nel quale erano intervenuti altri creditori, Maria Natalizia Attanasio, acquirente di parte degli immobili pignorati con atto trascritto in data successiva a quella di tra- scrizione del pignoramento, ha proposto opposizione dedu- cendo che si erano verificate diverse fattispecie estintive della procedura esecutiva e che l'ordinanza di vendita era stata ille- gittimamente emessa dopo l'estinzione (a suo dire erronea- mente non dichiarata) del processo esecutivo.

Ha chiesto quindi la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva limitatamente ai beni da lei acquistati, la dichiarazione della inefficacia e della non opponibilità del pignoramento nei propri confronti e la cancellazione della relativa trascrizione. Nelle more del giudizio, è stato dichiarato il fallimento della debitri- ce esecutata Giovanna Gentile, il giudice dell'esecuzione ha di conseguenza dichiarato improseguibile l'esecuzione individuale ed è stata disposta la chiamata nel presente giudizio della cu- ratela fallimentare. All'esito, l'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Attanasio, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 6496/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte della ricor- rente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa ricorrente dichiara esserle stata notificata in data 12 dicembre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del suddetto provvedimento, certificata conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata in data 12 dicembre 2018, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente. È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01; conf., ex multis:

Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 - 01; Sez. 1, Ordi- nanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01). Si osserva inoltre che:

a) la sentenza impugnata, con la rela- zione di notificazione, non risulta prodotta neanche da altre parti, essendo tutti gli intimati rimasti tali;

b) il ricorso non ri- sulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in da- ta 26 ottobre 2018; notificazione del ricorso in data 6 febbraio 2019). Ric. n. 6496/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità. Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data