Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific error of subsumption in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances regarding execution proceedings lacked specific errors of subsumption. The appellant challenged the lower court's handling of third-party debt assignment and associated costs under the Civil Procedure Code. The court determined that the arguments were merely a collection of factual and legal issues already resolved by prior precedent, rendering the current appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380 ter cod. proc. civ.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when grievances fail to demonstrate specific errors of subsumption or constitute a mere aggregation of issues already settled by established case law.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso n. 5590 del 2019 proposto da: Mastropaolo Sabrina, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Acqua Donzella n. 27, presso lo studio dell'avvocato Greco Salvino che la rappresenta e difende - ricorrente - contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del procuratore Pastinese Bruna, elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 20876/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA L'avvocato Sabrina Mastropaolo chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su tre motivi la cassazione della sentenza n. 20876 del dì 31/10/2018 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 11/12/2018), di rigetto dell'appello da lei proposto contro raccoglimento — da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 23203/15 — dell'opposizione della Intesa Sanpaolo S.p.a. all'esecuzione ai suoi danni intentata (iscr. al n. 16738/11 r.g.e.) in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 29581/09 r.g.e. del Tribunale di Roma); resiste con controricorso l'intimata; disattesa l'istanza della ricorrente di trattazione in sezioni unite almeno della questione di giurisdizione e del presunto contrasto tra Cass.09390/16 e Cass. ord. 9173/18, la causa è stata chiamata per l'adunanza camerale del 23/11/2021, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Roma. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e omessa valutazione di fatto decisivo. Il secondo mezzo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 13 della legge n. 388 Ad. 23/11/2021 CC R.G.N. 5590/2019; estensore: C. Valle del 2000 con riferimento alla (mancata) applicazione della ritenuta d'acconto. Il terzo, e ultimo, mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 533 cod. proc. civ con riferimento alle spese diritti successivi all'emissione dell'ordinanza.
I motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, in quanto essi involgono questioni che sono state già risolte da questa Corte, segnatamente con sentenze nn. 05476, 05477, 05479 e 05480 del 28/02/2020 e con riferimento all'inammissibilità dei motivi esposti mediante un coacervo di questioni in fatto e diritto da Sez. U Sez. n. 30755 del 28/11/2018. Il primo mezzo è, in ogni caso, inammissibile, in quanto non prospetta errori di sussunzione ma si limita a proporre una diversa interpretazione delle norme e, nella parte in cui deduce violazione di omesso esame di fatto decisivo incorre in inammissibilità, in quanto le sentenza di primo e secondo grado hanno esaminato in modo identico i fatti di causa, con conseguente preclusione a ulteriore esame, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
In ordine al secondo motivo l'unica questione che non è stata esplicitamente risolta dalla sentenza d'appello è quella del regime fiscale dell'ordinanza di assegnazione in favore dell'avvocato Sabrina Mastropaolo, a seguito dell'applicazione della ritenuta di acconto da parte dell'istituto di credito, che la ricorrente assume indebitamente effettuata. La questione è inammissibile di per sé, non risultando dove e quando essa fosse stata posta al giudice di prime cure e risultando non contrastata l'affermazione della difesa di Intesa san Paolo S.p.a. circa l'assoggettamento a ritenuta d'acconto conformemente alla stessa richiesta formulata dall'avvocato Sabrina Mastropaolo.Ad. 23/11/2021 CC R.G.N. 5590/2019; estensore:
C. Valle i. /1411a. , 1174154r, „ Con riferimento al terzo motivo di ricorso vale richiamare la giurisprudenza sull'art. 95 cod. proc. civ. di questa Corte sul punto e segnatamente Cass. n. 9173 del 12/04/2018 Rv. 648801 - 01 e Cass. n. 19986 del 10/08/2017 Rv. 645358 - 01, laddove la più recente ordinanza afferma che: «L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove invece il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate con tempestività dal debitore.» e, mentre la meno recente aveva già escluso la ripetibilità delle spese succssive:
«In tema di espropriazione presso terzi, ove l'ordinanza di assegnazione venga notificata in forma esecutiva contestualmente al precetto, senza che sia stata preventivamente comunicata o altrimenti resa nota al terzo debitore, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente, atteso che Ad. 23/11/2021 CC R.G.N. 5590/2019; estensore: C. Valle l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione, risultando, pertanto, inapplicabile l'art. 479, comma 3, c.p.c.». ) Il ricorso è pertanto, inammissibile, con riferimento a tutte le censure formulate e tale deve essere dichiarato. ) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, come da dispositivo. ) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.
U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 510,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data ovembre 2021. Il Pre ,