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Decreto — n. 4025/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit, citing procedural extinction under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 4025/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the withdrawal of the appeal by the plaintiff's counsel. The case involved a dispute between Katia Vanuccini and San Lorenzo di Pisaneschi SAS regarding a prior judgment from Florence. The court ruled that the suit was terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure because the withdrawal was accepted without opposition.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings, thereby terminating the litigation without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation Court procedural termination requisito della firma procura speciale firma collettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

L102 S DECRETO Rep. sul ricorso 14950-2019 proposto da: Od. VANNUCCINI KATIA, in proprio e quale erede di BURSI IVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE' CESTARI 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MUGNAI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA BONSANGUE; - ricorrente - contro SAN LORENZO DI PISANESCHI PAOLA E C SAS, in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO AMERINI; 2022 - con troricorrente - 15 nonchè contro PISANESCHI ENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 2964/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/12/2018;

R.G.N. 14950-2019 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo posta elettronica certificata alla controparte e depositato con modalità telematica dall'avv. Franco Mugnai in data 07 dicembre 2021; rilevato che il predetto atto risulta firmato per accettazione dal difensore C--h costituito della controricorrente, Avv. munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; considerato che in data 04 gennaio 2022, con Provvedimento del sottoscritto Presidente Titolare, il ricorso è stato tolto dal Ruolo dell'Adunanza in Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022 per impedimento del Relatore designato; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 2 2 Il Presidente Titolare Arldelo 'rito 'IL CANCELLIERE ESPERTO ott. Mar rciuoli DÉP