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Ordinanza Interlocutoria — n. 4021/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to public hearing regarding civil damages claim based on false oath where criminal proceedings were archived.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4021/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to public hearing for further examination. The appellant sought civil damages against his brother for a false oath given during a prior property dispute, noting that criminal proceedings for that false oath had been archived. The court ruled that the compatibility of recent European Court of Human Rights and Constitutional Court precedents regarding the presumption of innocence after an archived criminal case must be evaluated in person before the Procurator General.

Regesto Legislator

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Art. 371 cod. pen.; Art. 2738, comma 2, civ. civ.; Art. 6 § 2 CEDU: The presumption of innocence following the archiving of criminal proceedings requires that the individual be treated as innocent in subsequent civil proceedings linked by a factual nexus.

Parole chiave

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false oath civil liability presumption of innocence archived criminal archiving civil damages European Court of Human Rights Italian Court of Cassation remand to public hearing factual nexus proceedings false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 371 cod. pen.
Art. 2738, comma 2, civ. civ.
637494-01) - che l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non fosse ostativa della possibilità di conseguire il risarcimento ex art. 2738, comma 2, cod.
Art. 6 § 2 CEDU
Corte cost., sent. 7 luglio 2021, n. 182
Corte EDU, Terza sezione, sent. 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di San Marino
art. 447- bis cod. proc. civ
art. 410 cod. proc. pen
aveva provocato una richiesta di archiviazione accolta (ad onta dell'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., proposta della persona offesa) dal G.i.p.
art. 371 cod. pen
artt. 2909 cod. proc. civ
pen., nonché degli artt. 2909 cod. proc. civ.
art. 576 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte EDU, Terza sezione, sent. 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di San Marino
Corte cost., sent. 7 luglio 2021, n. 182
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 18486/2022 — snciv
Cassation court allows appeal against dismissal of restitution claim due to improper dispositive oath formula. The court held that the right to choose the oath's affirmative or negative phrasing is inherent to the nature of the oath itself, regardless of the specific statutory wording used in the formula. Consequently, the lower court's rejection of the oath request based on non-conformity to the standard model was erroneous, as the party effectively exercised their right to choose the negative alternative. The case was remanded to the Court of Appeal of Rome for a new decision on the restitution claim. The court ruled that the dispositive oath formula must allow the party to choose between affirming or denying the decisive fact, as this choice is intrinsic to the nature of the oath itself. The lower court erred in rejecting the oath request because the party effectively exercised this right by choosing the negative alternative, even if the formula only explicitly stated the affirmative option. The case was remanded to the Court of Appeal of Rome for a new decision on the restitution claim. The court ruled that the dispositive oath formula must allow the party to choose between affirming or denying the decisive fact, as this choice is intrinsic to the nature of the oath itself. The lower court erred in rejecting the oath request because the party effectively exercised this right by choosing the negative alternative, even if the formula only explicitly stated the affirmative option. The case was remanded to the Court of Appeal of Rome for a new decision on the restitution claim.
Sentenza 490/1995
Italian Constitutional Court dismisses challenge to penal code article limiting retraction to official oaths due to civil code abrogation.
Sentenza — n. 2113/2024 — snpen
Cassation court dismisses prosecutor's appeal regarding mandatory victim compensation prescriptions in Italian trial suspension proceedings.
Sentenza — n. 30022/2024 — snpen
Cassation annuls appeal court civil ruling for lack of reasoned justification regarding perjury conviction.
Ordinanza — n. 17748/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of criminal court documents as evidence in civil trial.

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Testo completo

la seguente CC ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3934-2019 proposto da: TOSETTO LUCIANO, elettivamente domiciliato per le notificazioni presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo SCANTABURLO; - ricorrente - contro ZORZI EMILIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.Q26(c(4 1 IN FATTO E IN DIRITTO - ritenuto, in fatto, che Luciano Tosetto ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1793/18, del 25 giugno 2018, della Corte di Appello di Venezia, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 2205/14, del 27 giugno 2014, del Tribunale di Padova - ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno ricorrente nei confronti del fratello Gino Tosetto (al quale subentrava, nel corso del giudizio di appello, la vedova Emilia Zorzi, essendo costui nel frattempo deceduto), in relazione al falso giuramento da quest'ultimo prestato nella causa instaurata da Luciano Tosetto per far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile sito nel Comune di Galleria Veneta; - che il ricorrente riferisce che il fratello Gino ebbe ad incardinare nei suoi confronti, nel 2001, un giudizio ex art. 447- bis cod. proc. civ., per ottenere la restituzione di quello stesso immobile, sul presupposto di averglielo concesso in comodato; - che conclusasi tale controversia con il rigetto della domanda, essendosi ritenuta non provata la conclusione del contratto di comodato, ed essendosi inoltre affermato non esservi "prova che il convenuto abbia cominciato ad occupare i locali semplicemente come detentore" (dovendosi, anzi, escludersi l'esistenza del mero "animus detinendi"), Luciano Tosetto agiva, nello stesso anno, per il riconoscimento della proprietà del bene per intervenuta usucapione; - che in tale secondo giudizio, l'attore Luciano Tosetto deferiva al fratello Gino giuramento decisorio sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando nego che Tosetto Luciano dal 1976 al 01.01.2001 ha avuto la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile sito e censito in Galleria Veneta, già via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez.

Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante"; "Giuro e giurando nego che Tosetto Luciano dal 1976 al 01.01.2001 ha impiegato come suo ripostiglio chiuso a chiave parte dell'immobile sito e censito in Galleria Veneta, già via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante"; - che prestato dal convenuto Gino Tosetto il giuramento deferitogli, il Tribunale, sul rilievo della vincolatività del suo esito, rigettava la domanda di usucapione; - che tale essendo l'antefatto del presente giudizio, Luciano Tosetto riferisce, altresì, di aver incardinato il presente giudizio risarcitorio, ex art. 2738, comma 2, cod. civ., per ottenere il ristoro dei danni subiti in ragione del giuramento assunto come falso; - che l'adito giudicante patavino, tuttavia, rigettava la domanda, sul presupposto che la querela presentata da Luciano Tosetto nei confronti del fratello Gino - come da costui eccepito, nel costituirsi nel giudizio risarcitorio - per il reato di cui all'art.371 cod. pen. aveva provocato una richiesta di archiviazione accolta (ad onta dell'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., proposta della persona offesa) dal G.i.p. del Tribunale di Padova; - che esperito gravame dall'attore soccombente, quantunque il giudice di appello avesse rilevato - sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.

Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21089, Rv. 637494-01) - che l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non fosse ostativa della possibilità di conseguire il risarcimento ex art. 2738, comma 2, cod. civ., rigettava, nondimeno, egualmente la domanda; - che a tale esito il giudice di appello perveniva sul rilievo che, ai fini dell'accoglimento della stessa, dovesse dimostrarsi - mercé la prova per testi richiesta (della quale, pertanto, confermava l'inammissibilità, data l'estraneità dei suoi capitoli rispetto a tale tema) - che Gino Tosetto fosse consapevole che il godimento dell'immobile, da parte del fratello Luciano, fosse "non a titolo di comodato", bensì in modo "pieno ed esclusivo", ovvero che avesse "tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione"; - che escludeva, inoltre, la Corte territoriale la possibilità di valorizzare la sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'immobile già avanzata da Gino Tosetto nei confronti del fratello Luciano, giacché essa aveva lasciato, per l'appunto, impregiudicata la questione dell'esistenza in capo a quest'ultimo di un possesso "ad usucapionem"; - che secondo il giudice di appello, infatti, non sarebbe "in discussione l'accertamento giudiziale", bensì "la realtà sostanziale e la consapevolezza del giurante di affermare cose contrarie al vero", e ciò "in senso effettivo"; - che su tali basi, dunque, il giudice di seconde cure affermava, conclusivamente, che, "se per un verso è pacifico che Tosetto Luciano utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa", sicché, in tal senso, "non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione", sul "cui mancato riconoscimento" la Corte territoriale ha ritenuto commisurata "la domanda di risarcimento danni"; - che avverso la decisione della Corte lagunare ricorre per cassazione il Tosetto, sulla base di sei motivi; - che il primo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen.; - che si censura, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, "se per un verso è pacifico che Tosetto Luciano utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa", sicché, sotto questo profilo, "non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione", sul "cui mancato riconoscimento" la Corte territoriale ha ritenuto commisurata "la domanda di risarcimento danni"; - che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale - riconoscendo "come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo", ma respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria - avrebbe contravvenuto al consolidato principio secondo cui "il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento" (è citata Cass.

Sez. 6 Pen., sent. dep. 13 gennaio 2016, n. 1066);- che, difatti, la sentenza impugnata - negando rilievo alla falsità che ha interessato solo un punto della formula di giuramento - avrebbe contravvenuto al principio "de quo", così falsamente applicando artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen.; - che il secondo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 11, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza "per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - che si censura, nuovamente, l'affermazione già sopra riportata, costituendo "una contraddizione insanabile", secondo il ricorrente, sostenere che due affermazioni aventi lo stesso contenuto - quali quelle oggetto dei due capitoli del deferito giuramento, essendo l'una la parafrasi dell'altra - "siano allo stesso tempo una vera e l'altra falsa"; - che il terzo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen.; - che, in questo caso, la censura si appunta sul fatto che la Corte veneziana, lungi dal limitarsi ad accertare - come sarebbe stata tenuta a fare - la falsità del giuramento in relazione anche solo ad uno dei due capitoli, avrebbe addirittura (ri)valutato "la decisorietà o meno del giuramento", e ciò, in particolare, nella parte in cui afferma che, ai fini della sussistenza dell'illecito e dell'accoglimento della domanda risarcitoria, "elemento decisivo della causa" non era la circostanza oggetto del primo capitolo, bensì del secondo, giacché esso "attiene all'usucapione", sul "cui mancato riconoscimento" la sentenza impugnata ha ritenuto commisurata "la domanda di risarcimento danni"; - che così pronunciandosi, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio secondo cui - per il giudice civile in sede risarcitoria, non meno che per quello penale in sede di decisione sulla responsabilità per il reato ex art. 371 cod. pen. - varrebbe la regola della "insindacabilità (retrospettiva)" della "ammissibilità della formula ammessa" nel giudizio in cui il giuramento sia stato disposto (Cass.

Sez. 6 Pen., sent. dep. 5 maggio 1999, n. 5599), giacché ai fini della configurazione dell'illecito, penale o civile che sia, "non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento" (Cass. Sez. 6 Pen., sent. dep. 9 gennaio 2013, n. 1039); - che il quarto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 11, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza "per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - che il motivo torna a censurare l'affermazione con cui la Corte lagunare ha ritenuto "pacifico che Tosetto Luciano utilizzava due stanze come deposito", sicché è "prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato", giacché da tale premessa la Corte - pena altrimenti l'irriducibile contraddittorietà della decisione assunta - avrebbe dovuto trarre la conclusione che "la domanda di risarcimento danni per spergiuro va accolta, non va respinta"; - che il quinto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen., nonché degli artt. 2909 cod. proc. civ. e 12 disp. att. cod. proc. civ.; - che si censura la decisione della Corte veneziana per avere, al tempo stesso, trascurato il vincolo di giudicato costituito dalla sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione "ex comodatu", proposta in origine da Gino Tosetto, nonché implicitamente affermato "che la decisione non esprime la verità, cui parametrare la falsità del giuramento, contrapponendo la decisione al «vero (in senso effettivo)»"; - che secondo il ricorrente, avendo quella pronuncia escluso che Luciano Tosetto potesse ritenersi un semplice detentore dell'immobile, di fatto lo ha riconosciuto come possessore dello stesso, ciò che la sentenza oggi impugnata non avrebbe dovuto ignorare, giacché questa circostanza (accertata con statuizione passata in giudicato) confermerebbe in capo a Gino Tosetto - allorché costui, giurando, negò che il fratello avesse mai avuto "la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile" - il dolo proprio del reato ex art. 371 cod. pen, ed addirittura "la temerarietà" della sua condotta, per aver "negato persino il contenuto di una sentenza emessa su una sua domanda"; - che il sesto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza "per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - che si censura, in questo caso, l'affermazione del giudice di appello secondo cui "non ha particolare rilievo che Tosetto Gino fosse consapevole che Tosetto Luciano occupasse due stanze" dell'immobile, "dovendosi invece dimostrare" che il medesimo "fosse consapevole che si trattava di un godimento non a titolo di comodato, bensì che si trattava di un godimento pieno ed esclusivo avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione"; - che l'irriducibile contraddizione viene ravvisata nel fatto che non sarebbe possibile "affermare che la prova dell'elemento soggettivo del giurante doveva avere ad oggetto la consapevolezza del possesso, e più precisamente del «mutamento del titolo del possesso», e quindi una vera e propria consapevolezza «giuridica», e poi ritenere falso il giuramento prestato sul secondo capitolo", e ciò pur "se esso si esprimeva in termini di mera disponibilità di fatto e non conteneva nessun riferimento alla consapevolezza «giuridica», che poche righe prima la Corte aveva ritenuto necessaria"; - che è rimasta solo intimata Emilia Zorzi; - considerato, in diritto, che i motivi di ricorso - in particolare, il primo, il terzo ed il quinto - pongono questioni di rilievo nomofilattico, giacché attinenti alla possibilità di configurare l'illecito (civile) ex art. 2738, comma 2, civ. civ. sulla falsariga dei principi che attengono all'accertamento della fattispecie (penale) di cui all'art. 371 cod. pen.; - che in relazione a tale possibilità - anche in presenza di un provvedimento che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento, già incardinato a carico di Gino Tosetto - deve, in particolare, vagliarsi la compatibilità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso con il riconoscimento della dimensione non meramente processuale, ma "sostanziale", della presunzione di innocenza di cui al § 6.2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; - che, difatti, secondo i più recenti approdi della Corte di Strasburgo (cfr.

Corte EDU, Terza sezione, sent. 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di San Marino), siffatta presunzione va intesa nel senso di "proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale" - nozione alla quale occorre chiedersi se possa ricondursi anche quella dell'archiviazione di un'ipotesi di reato - "dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato"; - che, in senso analogo, anche la Corte costituzionale ha affermato che, "in seguito ad un procedimento penale conclusosi con un'assoluzione o con una interruzione, la persona che ne è stata oggetto è innocente agli occhi della legge e deve essere trattata in modo coerente con tale innocenza in tutti i successivi procedimenti che la riguardano" (Corte cost., sent. 7 luglio 2021, n. 182); - che, dunque, pure secondo la Corte costituzionale, la persona "innocente agli occhi della legge" - tale dovendo intendersi quella che abbia subito un procedimento penale, conclusosi con un esito comunque diverso dalla condanna (o dall'annullamento della sentenza assolutoria, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 cod. proc. pen.) - ha diritto ad essere "trattata in modo coerente con tale innocenza in tutti i successivi procedimenti che la riguardano", allorché "questo distinto procedimento sia legato a quello penale, conclusosi con l'assoluzione o con l'interruzione, da un «lien» (un nesso), in ragione del quale, in vista dell'assunzione del provvedimento successivo, debba essere esaminato l'esito del procedimento penale, oppure le prove che in esso sono state assunte o, ancora, debba essere valutata la partecipazione della persona agli atti, ai comportamenti e agli eventi che hanno portato all'accusa penale, oppure, infine, debbano «essere commentate le indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente»" (così Corte cost., sent. n. 182 del 2021, cit., che richiama Corte EDU, sent. 20 ottobre 2020 Pasquini c.

San Marino, cit.); - che, in conclusione, il rilievo nomofilattico delle questioni sottese al presente ricorso comporta l'opportunità di rinviare a pubblica udienza la sua trattazione, anche al fine di acquisire le valutazioni del Procuratore Generale presso questa Corte. PQM La Corte dispone rinvio a pubblica udienza della trattazione del presente ricorso