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Ordinanza — n. 3998/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to summarize facts as required by Article 366 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3998/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide a clear summary of the facts in the written submission. The petitioner argued for a review of the lower court's decision, but the text did not adequately expose the substantive facts or procedural history. The court ruled that this omission violates the mandatory requirement of Article 366, Paragraph 3 of the Civil Procedure Code, which mandates a concise factual exposition to allow the court to understand the case without external sources.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 3, c.p.c.; The appeal must contain a clear and complete summary of both the substantive facts and the procedural history; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Summary of Facts Inadmissible Appeal Cassation Requirements Procedural Exclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3, c.p.c.
Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare rispetto alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di merito - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
Art. 1-bis, Art. 13, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cheik KANDJI (codice fiscale KNDCHK87A01Z343R), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocata Chiara Costagliola, del Foro di Isernia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Porfirio, in Roma, Via M. Menghini n.21. - ricorrente - contro ra4,,1, 6 IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n.

12. ip.6S-.4frt(rUì r - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 2588/2019, pubblicato il 29/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/9/2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare rispetto alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di merito - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 settembre 2021. Il Presidente est. 1/( DEPOSITATO IN CANCE