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Ordinanza — n. 3997/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts as required by Article 366 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3997/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide a clear and concise summary of the facts in the written petition. The petitioner argued for a review of the lower court's decision, but the Ministry of the Interior contended that the document lacked the necessary factual exposition. The court ruled that without a clear summary of the case facts, the court cannot properly evaluate the legal arguments, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a clear and concise summary of the facts to allow the court of cassation to understand the case without needing external sources.

Parole chiave

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inadmissibility summary of facts civil procedure code cassation appeal procedural requirement motivi di cassazione censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Preliminare rispetto alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di merito - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
Art. 1-bis, Art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Foday BAYO (codice fiscale BYAFDY98C10Z317R), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocata Chiara Costagliola, del Foro di Isernia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Porfirio, in Roma, Via M. Menghini n.21. - ricorrente - 2Q24 contro 2M4 IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n.

12. L- intimato - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 2349/2019, pubblicato il 22/10/2019. Preliminare rispetto alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di merito - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 settembre 2021. POSTATO IN CANCELLERIA ' ..