Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3780/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of valid special power of attorney under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3780/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to attach a valid special power of attorney as required by law. Although the underlying administrative decision regarding refugee status was contested, the procedural defect regarding representation barred the review. Consequently, the court dismissed the case without examining the merits of the refugee claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.c.; Art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a valid special power of attorney, rendering the representation legally ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney Civil Procedure Code inadmissible appeal refugee status appeal procedural defect domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato protezione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art.
Art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/2008
(e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del dIgs.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
art. 365 c.p
In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 31537/2019 proposto da: Ms Nesar Uddin, elettivamente domiciliato in Roma Via Ercole Pasquali N 3 presso lo studio dell'avvocato Bucci Fabio che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro Ministero dell'Interno; -intimato- avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 26/08/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da PELLECCHIA ANTONELLARilevato che:

1. Con ricorso affidato a due motivi, MS Nesar Uddin, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto del Tribunale di Catanzaro, comunicato il 26 agosto 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello stalla di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:

3. In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del dIgs. n. 25/2008). Infatti non risulta nessuna procura alle liti, allegata al ricorso. 4. 11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'assenza di attività difensiva della parte intimata.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento. in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 7 FEB 202