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Ordinanza — n. 3540/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to defective special power of attorney lacking specific reference to the challenged decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3540/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible because the attached power of attorney failed to meet statutory requirements for special litigation authority. The applicant's lawyer submitted a generic mandate covering various civil proceedings without specifying the challenged administrative decision or including the required date of issuance. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid under the Civil Procedure Code, necessitating the payment of an additional unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 83, comma 2, c.p.c.: A special power of attorney for cassation must specifically reference the challenged administrative decision and contain expressions compatible with a legality appeal; generic mandates covering merit-phase activities or lacking the decision's date and identification are invalid.

Parole chiave

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special power of attorney asylum appeal inadmissibility Civil Procedure Code legality appeal requirements unified contribution fee asilo di cittadino srilankese statuto di rifugiato allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art.
Art. 83, comma 2, c.p.c.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.1Z.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.1Z.
art. 365 c.p
In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146
83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).
Cass. Sez. LT. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. LT. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. LT. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. LT. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 38576/2019 proposto da: Kamara Abubakarr, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rizzato Massimo; -ricorrente - Contro Ministero Dell'interno in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; - resistente con atto di costituzione - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da PELLECCHIA ANTONELLARilevato che: i. Con ricorso affidato a due motivi, Kamara Abubakarr, cittadino della Sierra Leone, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia , del 2 dicembre 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:

3. In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall'art. 365 c.p.c., poiché, priva, peraltro, della data di rilascio, non menziona, quanto all'ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato(bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo "in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale"), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito ("transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire" etc.).

Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ai sensi dell'art. 83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'assenza di attività difensiva della parte intimata.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. LT. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.1Z. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. LT. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma i -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2021. Il Presi4nte DEPOSITATO IN