Italian asylum appeal dismissed due to missing lawyer's certification of power of attorney date validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because the power of attorney lacked the mandatory certification of its issuance date. The Ministry of the Interior did not contest the appeal, but the Court ruled that the lawyer failed to certify the document's date relative to the administrative decision as required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the additional unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly contain the date of issuance subsequent to the notified decision, certified by the lawyer; failure to do so renders the appeal inadmissible and shifts the additional contribution fee to the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35140/19 proposto da: -) Wone Abdourahmane, elettivamente domiciliato a Roma, v. Arezzo n. 30, presso l'avvocato Giacomo Merlo che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; (- intimato - l avverso il decreto del Tribunale di Milano 20.10.2019 n. 8286; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato "atto di costituzione", al fine dell'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura).La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d. Igs. 25/08.
2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la procura speciale peri! ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente".
3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. comunicato stampa emesso in pari data dalla stessa Corte costituzionale e pubblicato sul sito web della medesima Corte).
4. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".
P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 ottobre 2021 e, previa riconvocazione, 16 dicembre 2021. Il Pres