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Decreto — n. 2696/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, declaring case extinguished under Article 391 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 2696/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via decree following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Silvia Casarin, had previously lost at the first instance before the Court of Trieste, but voluntarily relinquished her right to appeal to the Supreme Court. Since the opposing party, Genertel S.p.A., did not appear, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws an appeal, the court must declare the proceedings extinguished by decree, terminating the litigation without examining the substantive claims.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings decree of extinction Civil Procedure Code lack of opposing party decisione giustificata dell'assicuratore diritto alla prestazione d'assicurazione regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 27044-2020 proposto da: CASARIN SILVIA, agente in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA CASARIN difensore di sé medesimo; - ricorrente - contro GENERTEL SPA; - Intimata - avverso la sentenza n. 350/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 30/07/2020;7 R.G.N. 27044/2020 letto l'Atto di Rinuncia al Ricorso per Cassazione, depositato telematicamente dall'Avv. Silvia CASARIN in data 16 dicembre 2021; rilevato che l'intimata GENERTEL S.p.A. non si è costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimata.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Z/ I. 1?_, Il Presidente Titolare Angelo Sbirito CANCELLIE ESPERTO IL yrciuoli Dot Mar g VL-r, DEPOSITATO IN CANCELLE.Iklik IL