Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Massimo Sartori, voluntarily renounced the recourse against Banco BPM SpA and its assignee, Leviticus Spv Srl, citing the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Since the withdrawal was properly executed and accepted by the opposing party, the court deemed no further action necessary on the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party may extinguish the proceedings by withdrawing the appeal, provided the withdrawal is formally accepted by the opposing party, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the underlying claims.
Parole chiave
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Rep. DECRETO Cd. sul ricorso 28363-2020 proposto da: SARTORI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso lo studio dell'avvocato LUCA DE EILIPPIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CRISAFI; - ricorrente - contro BANCO BPM SPA , WILLI GUSTAV BILL ; - intimati - Nonché da: CF LIBERTY SERVICING SPA, in persona del suo Procuratore dott. Brunetto De Mercanti, la quale agisce in nome e per conto di LEVITICUS SPV SRL, cessionaria dei crediti di 2022 BANCO BPM SPA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la 4 Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO ZORZI; - ricorrente incidentale - contro tiILLI GUSTAV HILL, MASSIMO SARTORI; - intimati - avverso la sentenza n. 2154/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2020;
R.G.N. 28363/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso per Cassazione, notificato telematicamente alla controparte e depositato in Sezione dall'Avv. Gaetano Crisafi in data 02 dicembre 2021; rilevato che unitamente al predetto atto è stato depositato l'atto di accettazione alla rinuncia, notificato telematicamente alla controparte e sottoscritto dall'Avv. Alberto Zorzi, difensore costituito della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 7/. Il PresidentTitolare Apge* lo Spirito IL CANCELLIERE ESPERTO D) Mari ci li. DEPIUTin AVR4V,111