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Ordinanza — n. 2435/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging summary opposition ruling without merit trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2435/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the State Attorney's appeal inadmissible regarding a summary opposition ruling. The Regional Education Board argued the lower court failed to schedule the hearing due to clerical errors, violating procedural articles. The court rejected this, citing established precedent that such summary rulings are not final and do not preclude the party from seeking a full trial or filing a complaint.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Inadmissible is the extraordinary appeal against the summary opposition ruling issued by the execution judge without granting the full trial phase, as the party retains the right to initiate the full trial or file a complaint.

Parole chiave

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summary opposition procedure execution judge ruling inadmissible cassation appeal full trial phase procedural nullity claim opposizione al precetto esecutivo procedura di rivendicazione nel pignoramento istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso dell’Avvocatura dello Stato censura come segue l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina, con un motivo unico, rubricato: «art. 360, comma 1, n.
Art. 101 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 618 c.p.c.
Art. 185 disp. att. c.p.c.
Art. 737 ss. c.p.c.
artt. 185 disp. att. cod. proc. civ
e degli artt. 185 disp. att. cod. proc. civ.
art. 553 cod. proc. civ
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/10/2011, n. 22033
Cass. 21/07/2021, n. 20852
Cass. 09652 del 13/04/2017
Cass. 12170 del 14/06/2016
Cass. 25111 del 14/12/2015
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso n. 17971/2019 proposto da: Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro A.R.A.M. (Associazione Regionale Arti Mestieri), Esposito Stefania - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina con ordinanza del 04/12/2018, resa a verbale di udienza, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’Assessorato regionale dell’istruzione della formazione professionale della Sicilia avverso l’ordinanza di assegnazione all’esito di subprocedimento incidentale di accertamento del debito del terzo pignorato. L’Avvocatura di Stato ricorre per cassazione contro tale provvedimento, con atto affidato a un unico motivo di impugnazione. F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17971/2019 Numero sezionale 3035/2021 Numero di raccolta generale 2435/2022 Stefania Esposito e l’Associazione Regionale Arti Mestieri sono Data pubblicazione 27/01/2022 rimasti intimati.

La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 09/12/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso dell’Avvocatura dello Stato censura come segue l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina, con un motivo unico, rubricato: «art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.: nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 101, 291, 617, 618 cod. proc. civ. e degli artt. 185 disp. att. cod. proc. civ. e 737 ss. cod. proc. civ.»; in particolare, afferma che è mancata l’ottemperanza al decreto di fissazione dell’udienza sul ricorso in opposizione a causa dell’omessa comunicazione di quello da parte della Cancelleria del Tribunale di Messina (e segnatamente da parte di quella del giudice dell’esecuzione). Il ricorso è stato notificato il 04/06/2019 e quindi nei sei mesi non sospesi dalla pubblicazione dell’ordinanza: ma è, nondimeno, inammissibile.

L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione del provvedimento del 04/12/2018 con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha qualificato inammissibile - almeno in motivazione - la sua opposizione, quale terzo pignorato, avverso la precedente ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. in procedura esecutiva n. 165 del 2017 r.g.e. nei confronti dell’ARAM ad istanza di Stefania Esposito.

Del motivo di ricorso (rubricato «art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.: nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 101, 291, 617, 618 cod. proc. civ. e degli artt. 185 disp. att. cod. proc. civ. e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17971/2019 Numero sezionale 3035/2021 Numero di raccolta generale 2435/2022 737 ss. cod. proc. civ.»), con il quale il ricorrente ascrive la mancata Data pubblicazione 27/01/2022 ottemperanza al decreto di fissazione dell’udienza sul ricorso in opposizione all’omessa comunicazione di quello da parte della Cancelleria, nonché delle difese dei controricorrenti, è superfluo dar conto, risultando sufficiente a definirlo l’applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità sull’inammissibilità di una diretta impugnativa per cassazione del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione definisca la fase sommaria di un’opposizione esecutiva senza dar corso al giudizio di merito invece immancabile (almeno fin da Cass. 24/10/2011, n. 22033, seguita da numerose successive, tra le ultime delle quali si veda Cass. 21/07/2021, n. 20852, entrambe non massimate): potendo e dovendo la parte interessata comunque dar corso a quest’ultimo, ove non voglia instare per l’integrazione del provvedimento così reso, mai idoneo a definire di per sé anche il successivo giudizio di merito.

Deve, in questa sede, darsi seguito all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 09652 del 13/04/2017 Rv. 643828 – 01, e altre in termini, quali Cass. n. 12170 del 14/06/2016 Rv. 640317 - 01; Cass.n. 25111 del 14/12/2015 Rv. 638308 - 01; Cass. n. 22033 del 24/10/2011 Rv. 620286 - 01), alla quale il Collegio intende dare continuità, che afferma, con riferimento alle ipotesi di provvedimento del giudice dell’esecuzione che sia deputato a provvedere sulla sola fase sommaria dell’opposizione stessa, quanto segue: «In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17971/2019 Numero sezionale 3035/2021 Numero di raccolta generale 2435/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese.».

Il ricorso è pertanto, inammissibile: e tale va dichiarato. Nulla per le spese di lite non essendovi controparti costituite. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9 dicembre 2021. Il Presidente Franco De Stefano F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A