Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific censure regarding mortgage registrations under Art. 40 TUB.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Gregorio Pegorer's appeal inadmissible for failing to adequately attack the lower court's reasoning on specific facts. Pegorer argued that the express termination clause was null under Article 40 of the Consumer Code due to the bank's failure to verify the gravity of breaches, citing six new mortgage registrations. The court rejected this because the appeal lacked the necessary specificity to challenge the appellate court's finding that these additional events constituted valid termination conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 TUB; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the censure lacks adequate specificity to attack the relevant reasoning of the decision, particularly when the appellant fails to point out specific facts or legal grounds that were not sufficiently contested.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso n. 15270/2019 proposto da: Pegorer Gregorio, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dell’avvocato Marinese Cristiano, rappresentato e difeso unitamente dall’avvocato Del Giudice Rizzardo - ricorrente - contro Siena Npl 2018 S.r.l., in persona della procuratrice Juliet S.p.a., in persona del procuratore speciale Marzella Alessandra, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Liegi n. 28, presso lo studio dell’avvocato Grieco Antonio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Battistella Mario - controricorrente – Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 3035/2018 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/11/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.
FATTI DI CAUSA Gregorio Pegorer stipulò, nell’anno 2001, a sensi dell’art. 38 TUB, un mutuo fondiario con Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per undici miliardi di lire, con rimborso previsto in ventisei rate semestrali. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 Il Pegorer nel corso del rapporto ottenne la sospensione del Data pubblicazione 27/01/2022 pagamento di alcune (tre) rate, con posticipazione del pagamento integrale.
Nel luglio 2015 gli venne notificato ad istanza della Banca Monte dei Paschi S.p.a. precetto per oltre tre milioni di euro. Il Pegorer oppose il precetto dinanzi al Tribunale di Treviso, deducendo insussistenza di clausola risolutiva espressa e necessità di accertamento in concreto dell’inadempimento, nonché nullità della clausola risolutiva espressa per contrarietà all’art. 40 TUB, affermando che tale nullità si propagava all’intero contratto, sicché occorreva specifica indagine su gravità dell’inadempimento, invece mancata nonostante il creditore avesse già concesso in almeno tre occasioni dilazioni di pagamento.
Nel contraddittorio con la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. l’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Treviso. Il Pegorer interpose appello avverso la decisione del primo giudice. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 3035 del 07/11/2018, ha rigettato l’impugnazione, con condanna dell’appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso con atto affidato ad un unico, complesso, motivo, Gregorio Pegorer. Resiste con controricorso Siena NPL 2018 S.r.l., con la procuratrice Juliet S.p.a., quale cessionaria di crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 09/12/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell’art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e risulta il deposito di memorie da entrambe le parti. Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. Valle Pag. 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 27/01/2022 Il motivo di ricorso censura come segue la sentenza d’appello: «Violazione e (o) errata e (o) omessa applicazione degli artt. 1455 – 1456 e segg. cod. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. civ.».
Il motivo, articolato in plurime censure, si incentra sull’errata qualificazione della clausola del contratto di mutuo disciplinante la risoluzione quale clausola risolutiva espressa e denuncia la sentenza della Corte territoriale per omesso rilievo della nullità della detta clausola, per contrasto con l’art. 40 del T.U.B. e conseguentemente, dell’intero contratto nonché per mancato accertamento in concreto della gravità dell’inadempimento. Il ricorso è inammissibile con riferimento alla censura della clausola risolutiva espressa, in quanto nel motivo non sono adeguatamente dedotte le violazioni da parte della Corte territoriale delle norme sull’interpretazione del contratto, ossia degli artt. 1362 e segg. cod. civ.
La parte di censura a dette norme astrattamente, e implicitamente, riferibile deve essere disattesa in forza della giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018): - l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.
Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016); - pertanto, al fine di far valere una Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. Valle Pag. 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione Data pubblicazione 27/01/2022 deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012;
Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007;
Cass. n. 19044 del 03/09/2010). Il motivo è, altresì, inammissibile anche con riferimento alle censure sull’invalidità per genericità della clausola risolutiva espressa, in quanto della clausola la Corte di Appello di Venezia ha adeguatamente escluso la nullità, perché essa non prevedeva ipotesi di risoluzione in ipotesi di inadempimenti meno gravi del debitore, e, quindi, altrettanto correttamente ha rilevato la verificazione degli eventi ulteriori quali contrattualmente previsti e consistenti in inadempimenti più gravi dell’art. 40 TUB (quali le iscrizioni ipotecarie a carico del Pegorer, in numero di sei).
Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove ritiene che la dedotta nullità della clausola risolutiva si sarebbe dovuta estendere all’intero contratto contestando in modo inadeguato il ragionamento decisorio della Corte territoriale mentre la necessità di verificare la gravità dell’inadempimento è superata dalla giurisprudenza di questa Corte, Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. Valle Pag. 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 15270/2019 Numero sezionale 3034/2021 Numero di raccolta generale 2393/2022 alla quale il Collegio aderisce e intende dare seguito, che afferma Data pubblicazione 27/01/2022 che l’evento previsto nella clausola possa valere quale condizione risolutiva (Cass. n. 24532 del 05/10/2018 Rv. 651138 - 01). Il ricorso è, pertanto, inammissibile sia per mancata adeguata specificità delle censure, sia per non avere adeguatamente attaccato capi rilevanti della decisione, quale quello relativo alle numerose iscrizioni ipotecarie a carico del Pegorer da parte di creditori ulteriori.
Il ricorso è pertanto, inammissibile, con riferimento a tutte le censure formulate e tale deve essere dichiarato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo e nei limiti della nota spese prodotta. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.
U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.250,00, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9 dicembre 2021.
Il Presidente Franco De Stefano Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 15270/2019; estensore: C. Valle Pag. 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 -