Cassation court allows appeal against appellate court's dismissal due to lack of reasoning and failure to examine contractual clauses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Sogea S.r.l.'s appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal, finding the lower court's reasoning insufficient and its legal qualification erroneous. The appellate court incorrectly excluded Article 1957 of the Civil Code regarding the creditor's diligence without considering a specific contractual clause explicitly referencing that article. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new examination of the contractual terms and their legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 comma 1 c.p.c.; Art. 1957 c.c.: The appellate court's dismissal is inadmissible if it fails to provide adequate reasoning or omits the examination of a contractual clause that explicitly governs the application of the relevant statutory provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso n. 17524/2019 proposto da: Sogea S.r.l. in liquidazione in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra Sogea S.p.a. e Sib Piemonte S.r.l., in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Adriana n. 8, presso lo studio dell'avvocato Biasiotti Mogliazza Giovanni Francesco che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gambardella Daniela - ricorrente - contro Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reseguros, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vittoria n. 10, presso lo studio dell'avvocato Castagni Giancarlo che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonché contro Intesa San Paolo S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al largo Di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avvocato Martella Dario che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Iodice Domenico controricorrente — nonché contro Fallimento della SIB S.r.l. - intimato - .2c 8.r-t avverso la sentenza n. 2314/2019 della CORTE d'APPELLO di ROMA, 61C9 depositata il 03/04/2019; v Ad. 16/11/2021 CC Pag. 2 di 8 R.G.N. 17524/2019; estensore:
C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/11/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La Società Italiana Cauzioni (d'ora in avanti: S.I.C.) S.p.a. (successivamente incorporata da Atradius SA de Seguros e Reseguros) si costituì garante di un Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Sogea S.r.l. e dalla S.I.B. S.p.a. (successivamente fallita) al quale erano stati subappaltati i servizi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali per Banca Intesa S.p.a., che a sua volta era appaltatrice per il Ministero delle Finanze.
Banca Intesa S.p.a., a causa dell'inadempimento da parte del Raggruppamento temporaneo di imprese di alcuni obblighi relativi agli anni 1998 e 1999 e a seguito delle contestazioni mossele dal proprio committente, escusse la garanzia per la somma di oltre quarantamila euro (€ 40.307,72). La SIC S.p.a., quale garante, convenne in giudizio, con atto di citazione del 2004, dinanzi il Tribunale di Roma il Raggruppamento, e le due società che lo componevano ossia la Sogea S.p.a. ora S.r.l. e la SIB Piemonte S.r.l., e la Banca Intesa S.p.a., ritenendo da questa illegittimamente escussa la garanzia e chiedendo, in subordine, manleva da parte delle garantite.
Il Tribunale adito, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 2011 condannò la S.I.C. al pagamento in favore della Banca e dichiarò che la Sogea e la SIB erano obbligate a manlevare la SIC S.p.a. per l'intero importo da questa dovuto alla Banca Intesa S.p.a. subordinatamente all'adempimento di questa; rigettò tutte le restanti domande anche riconvenzionali e condannò le due società componenti il Raggruppamento temporaneo al pagamento delle spese Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 17524/2019; estensore: C. Valle OTak,Wg di lite in favore della Banca e al pagamento delle spese in favore della SIC S.p.a.
Il Raggruppamento temporaneo di imprese proponeva appello e in fase d'impugnazione si costituivano la Atradius SA de Seguros e Reseguros, quale cessionaria del ramo d'azienda SIC S.p.a., e la Banca Intesa San Paolo, che proponeva appello incidentale condizionato. Il processo d'impugnazione era interrotto a seguito del fallimento della SIB S.r.l. ed era, di poi, ritualmente riassunto anche nei confronti della curatela fallimentare, che dichiarava di non avere interesse alla riconvenzionale proposta dalla società in bonis e che la domanda era improcedibile nei confronti del Fallimento.
La Corte di Appello di Roma con la sentenza, n. 2314 del 03/04/2019 ha dichiarato inammissibile l'appello condannando la Sogea S.p.a., anche quale mandataria del Raggruppamento, al pagamento delle spese di lite in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.a. e della Atradius SA. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, su quattro motivi, la Sogea S.r.l. ora in liquidazione, ossia l'unica rimasta delle due società che originariamente componevano il Raggruppamento temporaneo di imprese. Resistono con separati controricorsi Banca Intesa S.p.a. e Atradius SA.
Il Fallimento SIB S.r.l. è rimasto intimato. Per l'adunanza camerale del 16/11/2021, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la ricorrente e Atradius SA depositano tempestive memorie, rispettivamente in ambito telematico (PCT) e cartacea. Ad. 16/11/2021 CC Pag. 4 di 8 R.G.N. 17524/2019; estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.
Il primo motivo (da metà della pag. 13 alla metà di pag.
18) verte sull'omesso esame della polizza fideiussoria, ed è proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1957 cod. civ., nonché dell'art.100 cod. proc. civ. e degli artt. 1957 e 2909 cod. civ. Il secondo motivo è per violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. con riferimento sia al n. 3 che al n. 4 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. ed è esteso dalla metà di pag. 18 all'inizio di pag.
20. Il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. è per omesso esame dell'impugnazione proposta dall'originario Raggruppamento temporaneo di imprese avverso il capo della sentenza di primo grado che condannava il Raggruppamento, e le due società che lo costituivano originariamente, per la mancata sussistenza del comportamento fraudolento della Banca Intesa S.p.a. nell'escutere la garanzia di cui alla polizza fideiussoria. Il quarto motivo è sulla violazione e (o) falsa applicazione dell'art.1945 cod. civ. in relazione al contenuto dell'eccezione di comportamento fraudolento (cd exceptio doli) e ritorna sul comportamento asseritamente fraudolento di Banca Intesa S.p.a. e afferma che se essa non avesse più potuto agire nei confronti della subappaltatrice, ossia del Raggruppamento temporaneo di imprese, poiché ne aveva comunque accettato la fornitura, conseguentemente l'escussione della garanzia era abusiva e ciò anche nel caso in cui questa fosse configurata come autonoma.
Ad. 16/11/2021 CC Pag. 5 di 8 R.G.N. 17524/2019; estensore: C. Valle I motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, risultando comunque il secondo, il terzo e il quarto derivanti dal primo. La sentenza della Corte territoriale, dopo avere riportato pressoché pedissequamente la motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto che l'art. 1957 cod. civ. non si applicasse nella specie, in quanto non si trattava di un contratto di fideiussione bensì di un contratto autonomo di garanzia, conclude affermando che l'appello era inammissibile per mancanza di idonea impugnazione (peraltro nel vigore della giurisprudenza formatasi prima delle modifiche introdotte all'art. 342 cod. proc. civ., trattandosi di causa iniziata in secondo grado il 2/06/2012 e quindi esclusa dall'applicabilità della novella di cui al d.l. 22/06/2012 conv. con modif. in legge 07/08/2012).
La motivazione offerta dalla Corte territoriale, in termini di inammissibilità dell'appello è, tuttavia, quantomeno incongruente e comunque presta il fianco all'impugnazione di legittimità ai sensi del n. 4 cif comma 1 dell'art. 360 codice di rito, atteso che essa non spiega adeguatamente per quali ragioni l'impugnazione della Sogea S.r.l. incorresse nella carenza argomentativa richiesta dalla detta norma, nella vigenza, peraltro, della precedente formulazione, che consentiva una proposizione meno stringente dei motivi dell'appello. La qualificazione complessiva del giudice di primo grado in termini di contratto autonomo di garanzia (Garatievertrag) della polizza fideiussoria intercorsa tra le parti è stata sostanzialmente mantenuta ferma dalla Corte territoriale, ma essa ne ha fatto discendere automaticamente, e in palese contrasto con la giurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte (Sez.
U. n. 03947 del 18/02/2010, paragrafo 10.1 e successivi), l'esclusione dell'applicazione dell'art.1957 cod. civ., in ordine alla diligenza del creditore nell'escussione Ad. 16/11/2021 CC Pag. 6 di 8 R.G.N. 17524/2019; estensore: C. Valle 09,20g9 della garanzia, senza in alcun modo considerare che la qualificazione in termini di atipicità del contratto intercorso comunque non precludeva l'esame dell'applicabilità o meno dell'art. 1957 cod. civ. posto che, ove non risulti espressamente pattuita l'esclusione della sua applicabilità, non può affermarsi che le parti contrattuali l'abbiano senz'altro esclusa.
La motivazione della Corte territoriale, incentrata sull'inammissibilità dell'impugnazione, non si è confrontata con la clausola contrattuale, ossia l'articolo 5, che, come risulta da quanto riportato in ricorso (pag. 15 e seg.), consentiva l'applicazione dell'art.1957 cod. civ., e anzi lo richiamava pressoché testualmente, e con il tenore complessivo dell'appello, pure esso riportato nelle parti salienti e qui di interesse, relative, appunto, all'applicabilità alla polizza fideiussoria della richiamata norma codicistica. Lo scrutinio favorevole dei motivi concernenti l'omessa motivazione e l'omesso esame di pattuizione contrattuale comporta la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è, pertanto, accolto, per quanto di ragione, e la causa deve essere rinviata, poiché sono necessari altri accertamenti di fatto, non tanto in punto di sussistenza o meno delle clausole contrattuali relative all'art. 1957 cod. civ. quanto alla loro applicazione in diritto e in ogni caso alle conseguenze della loro applicabilità, anche in relazione all'opponibilità delle eccezioni ai sensi dell'art. 1945 cod. civ., alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese di questa fase di legittimità.
L'impugnazione è stata accolta in questa sede e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Ad. 16/11/2021 CC Pag. 7 di 8 R.G.N. 17524/2019; estensore: C. Valle
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16 novembre 2021. Il pr