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Ordinanza — n. 2344/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on mortgage loan restitution, ruling implicit res judicata bars the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2344/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Immobiliare Padoan S.r.l. against a lower court ruling that dismissed its claim for restitution of funds following an ineffective mortgage loan assumption. The court held that the plaintiff's request was already covered by an implicit res judicata established in a prior judgment against the same bank and related entities. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under Article 348 bis of the Code of Civil Procedure, and the plaintiff was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis, comma 2 c.p.c.; Art. 702 bis c.p.c.; When a claim for restitution is already covered by an implicit res judicata from a previous judgment against the same debtor, a subsequent request is inadmissible.

Parole chiave

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implicit res judicata mortgage loan assumption inadmissible appeal restitution claim Code of Civil Procedure restituzione di fondo insufficienza del pegno retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis, comma 2 c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Udine ha proposto appello la soccombente Immobiliare Padoan chiedendone la riforma; la Corte di appello di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, comma 2 c.p.c..
Art. 702 bis c.p.c.
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Udine la condanna di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 702 bis c.p
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 348 bis, comma 2 c.p
Avverso la sentenza del Tribunale di Udine ha proposto appello la soccombente Immobiliare Padoan chiedendone la riforma; la Corte di appello di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, comma 2 c.p.c..
art. 380-bis comma 1 c.p
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c..
art 348 bis c.p
tenuto conto che parte ricorrente ha provveduto a depositare in atti copia notificata sia della sentenza del Tribunale di Udine sia dell'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art 348 bis c.p.c.
art. 112 c.p
3 c.p.c." la "Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.".
art. 2033 c.c
3 c.p.c, dell'art. 2033 c.c.
art. 92 c.p
3 dell'art. 92 c.p.c.", denunciando il vizio del capo della sentenza con cui le spese del giudizio sono state poste interamente a suo carico.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 21 giugno 2017 n. 15350
Sez. 6-3 26 aprile 2019 n.11329
il Ambrosi condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (tra molte, di recente, Sez. 6-3 26 aprile 2019 n.11329, confonme a Sez.
Sez. U, 15 luglio 2005 n. 14989
6-3 26 aprile 2019 n.11329, confonme a Sez. U, 15 luglio 2005 n. 14989).
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6975/2019 R.G. proposto da Immobiliare Padoan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Granzotto e Eugenio Maurizio Carpinelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Trionfale n. 21; - ricorrente - contro Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Del Zotto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Carbonetti, in Roma, via di San Valentino n. 21; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 63/2018, pubblicata il 16 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Irene Ambrosi. FATTI DI CAUSA Nel febbraio 2017 la società Immobiliare Padoan s.r.l. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Udine la condanna di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. alla restituzione di quanto ad essa corrisposto a seguito dell'atto di accollo del mutuo, successivamente dichiarato inefficace. Costituitasi in giudizio, la banca resistente contestava la fondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto, eccependo l'inammissibilità della domanda restitutoria in quanto coperta da giudicato implicito e in ogni caso infondata.

Il Tribunale di Udine dichiarava inammissibile la domanda e condannava la parte attrice a rifondere le spese di lite; per quanto ancora rileva in questa sede, aveva statuito: - che la Immobiliare Padoan aveva già formulato la stessa domanda dinanzi al Tribunale di Pordenone, dopo esser stata convenuta in giudizio, insieme alla B.M. Invest e alla Banca Mediocredito, attuale resistente, dal Fallimento Immobiliare San Giacomo S.r.l. che aveva chiesto la declaratoria di inefficacia e l'inopponibilità delle vendite immobiliare degli immobili siti in Valvasone oggetto di ipoteca e dell'accollo; - che la Immobiliare Padoan, a sua volta, aveva chiesto la condanna alla restituzione della somma di euro 200,000,00 sia nei confronti della medesima Banca, sia alla BM Invest S.r.l., in solido tra loro; - che il Tribunale di Pordenone, tra l'altro, riqualificata la domanda della attuale 2 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 6975/2019 Pres. ,R.G.A.

Frasca Est. Ambrosi ricorrente, da restitutoria a risarcitoria, la aveva accolta soltanto nei confronti di BM Invest, condannandola al pagamento in favore della Immobiliare Padoan della somma di euro 200.000,00, quale accollante di un mutuo ipotecario dichiarato inefficace (sent. n. 738 del 2013); - che la Corte di appello di Trieste (sent. n. 607 del 2015) aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da Immobiliare Padoan avverso la sentenza di prime cure, perché tardivo. Avverso la sentenza del Tribunale di Udine ha proposto appello la soccombente Immobiliare Padoan chiedendone la riforma; la Corte di appello di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, comma 2 c.p.c..

Immobiliare Padoan propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente ex art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c. tenuto conto che parte ricorrente ha provveduto a depositare in atti copia notificata sia della sentenza del Tribunale di Udine sia dell'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. della Corte di appello di Trieste.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta "ex art. 360 n. 3 c.p.c." la "Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.". In primo luogo, critica la decisione impugnata per aver ritenuto inammissibile la domanda perché coperta da un precedente giudicato sulla base di un rigetto implicito fondato su un dispositivo contenente la formula "ogni diversa e contraria istanza disattesa" con cui il Tribunale di Pordenone aveva accolto la domanda 3 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 6975/2019 Pres. A.G.A. Frasca Est. i. Ambrosi proposta da Immobiliare Padoan nei confronti della sola BM Invest, ma rigettato quella proposta nei confronti di Mediocredito e che tra le "domande disattese" vi fosse anche la richiesta restitutoria avanzata nei confronti di quest'ultima banca; in proposito, deduce l'insanabile contrasto della decisione impugnata rispetto al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che non consente di ritenere rigettata implicitamente e neppure esplicitamente una domanda, in mancanza di espresso rigetto nel dispositivo e di trattazione e rigetto esplicito nella parte motiva (vengono, tra l'altro, citate Cass. n. 19208 del 2011 e n. 5337 del 2007); in secondo luogo, contesta un ulteriore passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove si è ritenuto che la riqualificazione della domanda da restitutoria a risarcitoria - compiuta nell'arresto del Tribunale di Pordenone - potesse valere quale rigetto implicito della domanda restitutoria proposta nei confronti della banca; infine, ritiene errata, l'affermazione secondo cui dalla mancata impugnazione per cassazione della sentenza della Corte di appello - la quale aveva ritenuto inammissibile l'appello incidentale poiché tardivo- fa discendere il passaggio in giudicato anche delle ulteriori decisioni adottate dal giudice di primo grado e non impugnate dalle parti. 2.1.

Il motivo è inammissibile rispetto a ciascuno dei tre profili di censura prospettati. Anzitutto lo è in relazione al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione 4 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 6975/2019 Pres.

R.G.A. Frasca Est. I. Ambrosi impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.» (così Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017, cfr. inoltre, Cass. Sez. Un. nn. 16598 e 22216 del 2016). Esaminando in tale prospettiva il primo profilo di censura, la ricorrente mostra di denunciare la decisione impugnata, come se, il Tribunale di prime cure avesse fondato la lettura del precedente giudicato soltanto sulla formula "ogni diversa e contraria istanza disattesa" (contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Pordenone) mentre, al contrario, la decisione esamina "tra le domande disattese" anche quella restitutoria, come si vedrà meglio in seguito.

In ordine al secondo profilo di censura, va evidenziato che, come in quello precedente, la doglianza non si raccorda all'effettivo portato della decisione, scindendo il dispositivo dalla motivazione, come se contenesse un giudicato implicito, mentre il richiamo alla sentenza del Tribunale Pordenone era da intendersi come giudicato esplicito; difatti, seppure sinteticamente, la sentenza impugnata ha ritenuto in modo chiaro ed espresso che «tra le domande disattese» vi era «anche la domanda restitutoria avanzata dall'odierna attrice nei confronti di Mediocredito in via solidale con BM Invest s.r.l. poiché tale domanda, qualificata come risarcitoria, è stata accolta solo nei confronti di BM Invest e non nei confronti di Mediocredito sulla motivazione contenuta a pag 16 della sentenza [del Tribunale di Pordenone 5 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 6975/2019 Pre'.

R.G.A. Frasca Est. I. Ambrosi ndr] per cui il pagamento era dovuto a Immobiliare Padoan s.r.l. quale accollante di BM Invest s.r.l."» (pag. 6). Va ulteriormente evidenziato in proposito che la ricorrente, al di là dell'evocata violazione dell'art. 360 comma, n. 3 c.p.c., lamenta sostanzialmente la violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. (Sez. U. n. 17931 del 24 luglio 2013) e, sebbene citi la sentenza del Tribunale di Pordenone e la localizzi in ricorso nel riferire dello svolgimento del processo (a pag. 7, cori riferimento al doc. 7), non ne riporta il contenuto specifico che nella menzionata pag. 16 avrebbe espresso il lamentato giudicato implicito, violando il canone di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. e neppure indica il nesso di dipendenza tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa (cfr. in proposito, Sez. 3, 21/05/2007 n. 11672).

Ne discende infine l'assorbimento del terzo profilo di censura, concernente la motivazione della sentenza della Corte di appello di Trieste che, come veduto, ha confermato quella del Tribunale di Pordenone.

3. Con il secondo motivo si denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c, dell'art. 2033 c.c. ed ex art. 360 n. 4 per carenza di motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà". La ricorrente contesta che, pur riconosciuta la sussistenza dei presupposti della domanda di indebito oggettivo, il giudice di merito abbia affermato che "ove la domanda fosse accolta, Immobiliare Padoan avrebbe una ingiustificata duplicazione della propria pretesa creditoria espressamente indicata in euro 200.000,00 poiché al titolo esecutivo in suo possesso se ne aggiungerebbe un altro nei confronti di Mediocredito (la cui domanda non è stata chiesta, né potrebbe venire concessa "in via solidale" con la società fallita)" e ancora "la convenuta vedrebbe diminuita la propria pretesa creditoria di euro 200.000,00" (pag. 7 della sentenza di prime cure).

In proposito, invoca il principio di solidarietà tra condebitori e la circostanza che 6 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 6975/2019 Pres. R.G.A. Frasca Est I Ambrosi la ricorrente "nulla otterrà da parte del fallimento BM Invest, stante la comprovata mancanza di attivo" e che pertanto non sussisterebbe alcun rischio di locupletazione. Evidenzia inoltre la contraddittorietà dell'argomentazione del giudice di merito che, da un lato, ammette l'esistenza dei requisiti dell'indebito e, dall'altro, ritiene che sarebbe la Banca, in caso di accoglimento della domanda, a subire il medesimo pregiudizio.

D'altra parte, ritiene questo argomentare non corretto, tenuto conto che si tratterebbe di un danno meramente eventuale e/o temporaneo poiché nulla vietava e vieta alla banca di agire nei confronti del Notaio in altro giudizio e al fine di ottenere, a titolo di responsabilità contrattuale, il ristoro dell'ulteriore danno da commisurarsi sull'importo che la Banca avrà restituito a Immobiliare Padoan. 3.1. Il motivo va ritenuto assorbito come conseguenza delle ragioni, già evidenziate e che hanno condotto all'inammissibilità del primo; invero, con esso la ricorrente si duole della carenza di motivazione della decisione impugnata e la doglianza si appunta su di un'altra ratio decidendi riferita alla domanda di indebito oggettivo e pertanto, ritenuta inammissibile la censura sull'esistenza di un giudicato implicito, il motivo in esame resta assorbito in applicazione del principio della "ragione più liquida" (Sez. 3, 21 giugno 2017 n. 15350).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta "Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 dell'art. 92 c.p.c.", denunciando il vizio del capo della sentenza con cui le spese del giudizio sono state poste interamente a suo carico. 4.1. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di 7 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 6975/2019 Pres. R.G.A. Frasca Est. il Ambrosi condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (tra molte, di recente, Sez. 6-3 26 aprile 2019 n.11329, confonme a Sez. U, 15 luglio 2005 n. 14989).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di cons