Italian court dismisses appeal when both parties formally waive the case with offsetting costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after both the Municipality of Macerata and its insurers formally renounced the litigation with offsetting costs. Although the Municipality initially filed the appeal against the lower court's judgment, the subsequent mutual waiver rendered the proceedings unnecessary under Italian civil procedure law. Consequently, the judge was not obligated to rule on procedural costs, leading to the total termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties formally renounce the appeal with offsetting costs, the judgment is extinguished without the need to rule on procedural expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
.« ORDINANZA sul ricorso 13837/2017 proposto da: Comune Di Macerata) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Fracassini 4 presso lo studio dell'avvocato D'Orsi Francesca che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tartuferi Renzo, -ricorrente 2c)21 - contro Cattolica Assicurazioni di Ass.ne coop. a r.l. in persona del Procuratore Speciale Dott. Alessandro Bettmann, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Mendola 198 presso lo studio dell'avvocato Matticoli Mario che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro Bettucci Adriano, Gobbi Albino, Petinari Fernanda, Tullio Luigi, Secondi Antonio, Bettucci Monica, Bettucci Stefano, Bettucci Fabrizio, gli ultimi quattro in qualità di eredi di Bettucci Adriano, elettivamente domiciliati in Roma Via Aristide Leonori N.67 presso lo studio dell'avvocato Girardi Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Montecchi Federica; -controricorrenti - e contro Canevaro Alfredo Antonio, elettivamente domiciliato in Roma Via Aristide Leonori N.67 presso lo studio dell'avvocato Girardi Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Polci Leide; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che il ricorrente Comune di Macerata ha depositato ritualmente atto di rinuncia al ricorso per cassazione a spese compensate, e che'lé controparti hanno depositato ritualmente ) l'adesione a tale rinuncia a spese compensate; rilevato che ciò comporta l'applicazione dell'articolo 390 c.p.c., conducendo quindi il giudizio, ai sensi del correlato articolo 391 c.p.c., alla estinzione, e rilevato altresì che non occorre pronunciare in ordine alle spese processuali in quanto l'articolo 391, secondo comma, c.p.c. conferisce esclusivamente al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà di condannare alle spese e non l'obbligo;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio ad ogni effetto di legge. Così deciso