Ordinanza — n. 1587/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFranco DE STEFANO; considerato che: l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione del provvedimento del 17/07/2018 con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato inammissibile - almeno in motivazione - la sua opposizione, quale terzo pignorato, avverso la precedente ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in procedura esecutiva n. 1934/16 r.g.e. nei confronti dell'Ente Formazione Addestramento Lavoratori - EFAL ad istanza di Ric. 2019 n. 03537 sez. 53 - ad. 23-11-2021 -2- Nicoletta O.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 553 cod. proc. civ, artt. 185 disp. att. c.p; Ordinanza — n. 1587/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Settineri, Di Mauro, Intilisano; - con altro controricorso: Fiumara, Scarti, Bruno, Manetto, Oliva, Ruggeri, Cigala, Di Pietro, Rocca, De Felice, De Leo, Venuto, Mazza, Calabretta, Ceraolo, Lucania e la Proced Srl; restano intimati Raffa, D'Arrigo, Maceli, la Parrocchia Madonna della Pace, Ciotto, Ciminata, Cama, Smiriglia, Castrovinci, la Fondazione Città del Ragazzo, Venuti, Pirajno, Badessa ed il debitore già esecutato; per l'adunanza del 23/11/2021 i controricorrenti Settineri, Di Mauro, Intilisano depositano memoria, richiamando, quale precedente di questa Corte, Cass. ord. 15/09/2020, n. 19125; del motivo di ricorso (rubricato «art. 360 10 comma n.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03537/2019 R.G. proposto da ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro DI MAURO SONIA, INTILISANO LUCIANA, SETTINERI NICOLETTA ORNELLA, rappresentate e difese la prima e la terza dalla seconda e questa da sé medesima, congiuntamente e separatamente all'avvocato ANTONIO CARDILE, per legge domiciliate, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, ivi presso la CORTE SUPREMA DI,2‘c" CASSAZIONE; - controricorrenti - BRUNO PASQUALINA, CALABRETTA PAOLA, CERAOLO ANTONINO, CIGALA ROSA MARIA, DE FELICE CINZIA, DE LEO CONCETTA, DI PIETRO SALVINA, FIUMARA RICCARDO, LUCANIA STEFANO, MANETTO GIOVANNA, MAZZA PROVVIDENZA, OLIVA SABINA, PROCED SRL, ROCCA CATERINA, RUGGERI GIUSEPPE, SCARFÌ ANDREA, VENUTO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CORVISIERI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA POMPEI, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE CATALANO; - controricorrenti - nonché contro BADESSA OTTAVIO, CAMA AMELIA, CASTROVINCI MELINA ANNA MARIA, CIMINATA VINCENZO, CIOTTO ANNA, D'ARRIGO RITA, EFAL ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO LAVORATORI IN LIQUIDAZIONE, FONDAZIONE CITTÀ DEL RAGAZZO, MACELI CONCETTA, PARROCCHIA MADONNA DELLA PACE, PIRAJNO ROSARIA, RAFFA ANTON ELLA, SMIRIGLIA MELINA LUCIA, VENUTI ANTONINO; - intimati - avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del TRIBUNALE di MESSINA, pronunciata il 17/07/2018 in proc. es . 1934/2016 r.g.e.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Presidente di sezione Dott.
Franco DE STEFANO; considerato che: l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione del provvedimento del 17/07/2018 con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato inammissibile - almeno in motivazione - la sua opposizione, quale terzo pignorato, avverso la precedente ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in procedura esecutiva n. 1934/16 r.g.e. nei confronti dell'Ente Formazione Addestramento Lavoratori - EFAL ad istanza di Ric. 2019 n. 03537 sez. 53 - ad. 23-11-2021 -2- Nicoletta O.
Settineri, cui erano state riunite numerose altre (in ricorso indicate coi numeri di r.g.e.: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 del 2016; 87, 357, 1444 del 2017 e 151 del 2018), risultandovi assegnatari Di Mauro Sonia, Intilisano Luciana, Fiumara Riccardo, Scarti Andrea, Bruno Pasqualina, Manetto Giovanna, Oliva Sabina, Ruggeri Giuseppe, Cigala Rosa Maria, Di Pietro Salvina, Rocca Caterina, De Felice Cinzia, De Leo Concetta, Venuto Francesco, Mazza Provvidenza, Calabretta Paola, Ceraolo Antonino, Lucania Stefano, Proced Sri, Raffa Antonella, D'Arrigo Rita, Maceli Concetta, Parrocchia Madonna Della Pace, Ciotto Anna, Ciminata Vincenzo, Cama Amelia, Smiriglia Melina Lucia, Castrovinci Melina Anna Maria, Fondazione Città Del Ragazzo, Venuti Antonino, Pirajno Rosaria, Badessa Ottavio; resistono: - con un primo controricorso:
Settineri, Di Mauro, Intilisano; - con altro controricorso: Fiumara, Scarti, Bruno, Manetto, Oliva, Ruggeri, Cigala, Di Pietro, Rocca, De Felice, De Leo, Venuto, Mazza, Calabretta, Ceraolo, Lucania e la Proced Srl; restano intimati Raffa, D'Arrigo, Maceli, la Parrocchia Madonna della Pace, Ciotto, Ciminata, Cama, Smiriglia, Castrovinci, la Fondazione Città del Ragazzo, Venuti, Pirajno, Badessa ed il debitore già esecutato; per l'adunanza del 23/11/2021 i controricorrenti Settineri, Di Mauro, Intilisano depositano memoria, richiamando, quale precedente di questa Corte, Cass. ord. 15/09/2020, n. 19125; del motivo di ricorso (rubricato «art. 360 10 comma n.
4) c.p.c.: nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 101, 291, 617, 618 c.p.c. e degli artt. 185 disp. att. c.p.c. e 737 ss. c.p.c.»), con il quale il ricorrente ascrive la mancata ottemperanza al decreto di fissazione dell'udienza sul ricorso in opposizione all'omessa comunicazione di quello da parte della Cancelleria, nonché delle difese dei controricorrenti, è superfluo dar conto, risultando sufficiente a definirlo l'applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte sull'inammissibilità di una diretta Pie:. 2019 n. 03537 sez. 53 - ad. 23-11-2021 -3- impugnativa per cassazione del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione definisca la fase sommaria di un'opposizione esecutiva senza dar corso al giudizio di merito invece immancabile (almeno fin da Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033, seguita da numerose successive, tra le ultime delle quali si veda Cass. 21 luglio 2021, n. 20852): potendo e dovendo la parte interessata comunque dar corso a quest'ultimo, ove non voglia instare per l'integrazione del provvedimento così reso, mai idoneo a definire di per sé anche il successivo giudizio di merito; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il soccombente ricorrente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, con l'attribuzione richiesta dai difensori dei controricorrenti; tuttavia, per essere il ricorrente esentato dal versamento del contributo unificato, non deve provvedersi ai sensi del comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate: in favore delle controricorrenti Settineri, Di Mauro, Intilisano, tra loro in solido e con attribuzione agli avv. Luciana Intilisano e Antonio Cardile - tra loro in solido - per dichiaratone anticipo, in C 8.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed accessori di legge; in favore dei controricorrenti Fiumara, Scarfì, Bruno, Manetto, Oliva, Ruggeri, Cigala, Di Pietro, Rocca, De Felice, De Leo, Venuto, Mazza, Calabretta, Ceraolo, Lucania e Proced Srl, tra loro in solido e con attribuzione all'avv.
Salvatore Catalano per dichiaratone anticipo, in C 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 23/11.-/ 21 Il P