Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1586/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1586/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1586/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03079/2019 R.G. proposto da AGRIFOGLIO LETIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DERUTA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO CURTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA VIGIANO; - ricorrente - contro FINO 1 SECURITISATION SRL, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata da DOBANK SPA, ora DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - in origine - dall'avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, nonché dall'avvocato 2.L,2 NUNZIO SINAGRA per procura generale alle liti del 14/12/2010; - controricorrente nonché contro CAMARRETTA VITO, lI LINGLI, VALENTI SANTINA VALERIA, UNICREDIT LEASING SPA, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA per CREDITO VALTELLINESE SPA (incorporante di CREDITO SICILIANO SPA), ELROND NPV 2017 SRL, GIOSUÈ GIUSEPPE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, PISCIOTTA CALOGERO, UNICREDIT SPA, UNICREDIT LEASING SPA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 7510/2018 rep., in causa n. 7788/2018 r.g., del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Presidente di sezione Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 591-ter cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1586/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati :200,00 ed agii areenburi luwe, Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. ri. H5de 2002, Inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

Generato dall'IA
validità della cessione del credito credito contestato credito garantito da pegno opposizione al precetto esecutivo legato delega del possesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 591-ter cod. proc. civ
civ., con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la reiezione, ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ., delle sue doglianze quanto all'aggiudicazione del lotto due nell'ambito di vendita delegata a professionista nelle espropriazioni immobiliari ai suoi danni pendenti presso il Tribunale di Palermo (nn.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03079/2019 R.G. proposto da AGRIFOGLIO LETIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DERUTA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO CURTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA VIGIANO; - ricorrente - contro FINO 1 SECURITISATION SRL, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata da DOBANK SPA, ora DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - in origine - dall'avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, nonché dall'avvocato 2.L,2 NUNZIO SINAGRA per procura generale alle liti del 14/12/2010; - controricorrente nonché contro CAMARRETTA VITO, lI LINGLI, VALENTI SANTINA VALERIA, UNICREDIT LEASING SPA, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA per CREDITO VALTELLINESE SPA (incorporante di CREDITO SICILIANO SPA), ELROND NPV 2017 SRL, GIOSUÈ GIUSEPPE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, PISCIOTTA CALOGERO, UNICREDIT SPA, UNICREDIT LEASING SPA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 7510/2018 rep., in causa n. 7788/2018 r.g., del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Presidente di sezione Dott.

Franco DE STEFANO; considerato che: Letizia Agrifoglio ricorre, con atto notificato a partire dal 15/01/2019 ed articolato su quattro gruppi di motivi (di rispettivi almeno quattro, sei, sei e quattro submotivi), per la cassazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la reiezione, ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ., delle sue doglianze quanto all'aggiudicazione del lotto due nell'ambito di vendita delegata a professionista nelle espropriazioni immobiliari ai suoi danni pendenti presso il Tribunale di Palermo (nn. 650/12 e 359/13 r.e.i.); degli intimati - Camarretta Vito, Ji Lingli, Valenti Santina Valeria, Unicredit Leasing Spa, Credito Siciliano spa (ora Elrond Npv), Giosuè Giuseppe, Riscossione Sicilia spa, Pisciotta Calogero - notifica controricorso il successore di Unicredit spa (tale indicato nell'ordinanza reclamata), Fino 1 Securitisation srl e per essa Dobank, ora Dovalue, spa; la manifesta inammissibilità del ricorso rende superfluo dare anche solo sommariamente conto delle numerose doglianze e delle originarie repliche della controricorrente, su queste non incidendo l'inammissibilità della costituzione di un nuovo difensore in forza di Ric. 2019 n. 03079 sez. 53 - ad. 23-11-2021 -2- Lin2 procuri nonCArirclrrT!0:

MIA Prgs rl-Wledi- =PedMità notoriamente per il giudizio di legittimità, In quanto generate e d3 molto anteriore all'instaurazione di questo; infatti, questa Corte è ferma nell'escludere la diretta ricorribilità di un'ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ.: al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass.24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441), le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell'odierna ricorrente; così precluso l'esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità; sussistono i presupposti processuali per applicare il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati :200,00 ed agii areenburi luwe, Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. ri. H5de 2002, Inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 2 1L1-1 021 Il Pr ente Vivaldi Il F nzionarA,lario F fl CC NLA