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Ordinanza — n. 1580/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural default due to late filing of the cassation petition exceeding the statutory twenty-day limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1580/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petition was filed after the mandatory twenty-day deadline following notification of the lower court's judgment. The appellant argued for the admissibility of the case, but the court found the filing date violated the strict time limit established by civil procedure law. Consequently, the appeal was rejected d'ufficio without examining the merits of the substantive arguments regarding the execution opposition.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if filed after the twenty-day period from notification, and this procedural defect is subject to ex officio declaration by the court.

Parole chiave

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cassation appeal procedural default time limit violation improcedibility ex officio declaration civil procedure code notification deadline motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
) Il ricorso, infatti, è stato notificato ai difensori della GE Capital Service in data 01/11/2018 (cadente di giovedì) e depositato dalla difesa della Mottarelli in questa cancelleria il 23/11/2018 (cadente di venerdì), ossia decorso il termine di venti giorni di cui all'art. 369, comma 1, cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 38 cod. proc. civ
la Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio con Vanna Mottarelli, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza, in quanto il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione della citazione pur in presenza della nullità derivante dall'omissione, nell'atto, del riferimento all'art. 38 cod.
art. 91 c.p
) Infine il quarto, e ultimo, motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10784 del 26/05/2015
) Il ricorso è pertanto, improcedibile, e tale deve essere dichiarato, d'ufficio (Cass. n. 10784 del 26/05/2015 Rv.
Sez. U n. 04315 del 20/02/2020
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Testo completo

ZA sul ricorso n. 32834/2018 proposto da: Mottarelli Vanna, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Morales Sosa Valeria - ricorrente - contro GE Capital Services S.r.l., ora Ifis Rental Services S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Inzani Daniele e Caggiano Ernesto - controricorrente - avverso la sentenza n. 2138/2018 della CORTE d'APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2018;

• „LL2,k `.) udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA ) Vanna Mottarelli propose, con atto di citazione notificato il 29/01/201, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nei confronti del precetto per oltre euro diciassettemila, notificatole il 09/01/2014 ad istanza della GE Capital Services S.r.l. ) Il Tribunale di Sondrio, nella contumacia della GE Capital Services S.r.l., accolse l'opposizione. ) Su appello della GE Capital Services S.r.l. la Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio con Vanna Mottarelli, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza, in quanto il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione della citazione pur in presenza della nullità derivante dall'omissione, nell'atto, del riferimento all'art. 38 cod. proc. civ., ha, in accoglimento dell'impugnazione, rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Mottarelli. ) Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, Vanna Mottarelli. ) Resiste con controricorso la IFIS rental Services S.r.l., quale cessionaria del ramo d'azienda GE Capital Services S.r.l. ) La difesa di Vanna Mottarelli ha depositato atto denominato «Segnalazione di Errore nel ricorso ordinario num. 32834/2018 Reg.

Gen.». ) Per l'adunanza camerale del 30/09/2021, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 Ad. 30/09/2021 CC R.G.N. 32834/2018 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la sola parte ricorrente deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE ) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello. ) Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 163, comma 3, n. 7, 38 e 164 cod. proc. civ. nonché degli artt.100, 294 e 156 cod. proc. civ. ) Il secondo mezzo afferma vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ) Il terzo motivo deduce censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 480, 481 e 627 cod. proc. civ. nonché degli artt. 310, 632 e 479 cod. proc. civ. ) Infine il quarto, e ultimo, motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ) In ordine all'asserita diversità di enti convenuti, secondo la prospettazione della difesa della Mottarelli, che afferma che la IFIS Rental Services S.r.l.

è società diversa del tutto dalla GE Capital Services S.r.l., che era la società che originariamente aveva promosso l'esecuzione opposta dalla Mottarelli, deve rilevarsene l'irrilevanza ai fini della decisione, assumendo valore assorbente la circostanza relativa alla rituale e tempestiva iscrizione a ruolo del ricorso di cui in prosieguo. ) Il ricorso, infatti, è stato notificato ai difensori della GE Capital Service in data 01/11/2018 (cadente di giovedì) e depositato dalla difesa della Mottarelli in questa cancelleria il 23/11/2018 (cadente di venerdì), ossia decorso il termine di venti giorni di cui all'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. e ciò pur computando il termine suddetto a Ad. 30/09/2021 CC R.G.N. 32834/2018 decorrere dal 02/11/2018 (ed escludendolo), in quanto il giorno 01/11/2018 è come noto, festivo (il termine sarebbe in ogni caso scaduto il 22/11/2018). ) Il ricorso è pertanto, improcedibile, e tale deve essere dichiarato, d'ufficio (Cass. n. 10784 del 26/05/2015 Rv. 635446 - 01):

«L'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l'originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso e tale sanzione non è esclusa dal semplice deposito della copia del ricorso, peraltro priva della relata di notifica, in quanto la produzione di una copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità non consente la verifica della tempestività del ricorso e dell'esistenza di una valida procura. La violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.». ) Le spese di lite di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dei differenti esiti dei giudizi di merito. ) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimità.Ad. 30/09/2021 CC R.G.N. 32834/2018 /49,Ab f Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 30 settembre 2021