Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing and defective power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Intrum Italy inadmissible under Article 77 of the Code of Civil Procedure. The court found that the appellant lacked the necessary standing to file the cassation appeal and that the power of attorney authorizing the defense lawyer was not properly deposited with the filing. Consequently, the court ruled that the procedural defects precluded any substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the appellant lacks the power to represent the entity or if the power of attorney authorizing the defense counsel was not deposited with the filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11642/2019 R.G. proposto da: INTRUM ITALY S.P.A., nella qualità di rappresentante di PENELOPE SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Denza 3, presso lo studio dell’avvocato Angelo Martucci, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caroli - Casavola - ricorrente - contro CACI LIFE DAC (già CACI LIFE LTD.) e CACI NON-LIFE DAC (già CACI NON LIFE LTD.), elettivamente domiciliate in Roma, via San Nicola da Tolentino 67, presso lo studio degli avvocati Enrico Attanasio e Stefano Parlatore, che le rappresentano e difendono - controricorrenti - e contro GIOVANNI TERLIZZI – ADDOLORATA FRAGNELLI - intimati - F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11642/2019 Numero sezionale 3049/2021 Numero di raccolta generale 1334/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 avverso la sentenza n. 415/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: − Giovanni Terlizzi e Addolorata Fragnelli proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di Italfondiario S.p.A., nella qualità di procuratrice di Banco di Napoli S.p.A., di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario; − per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Taranto decideva la controversia – nella quale erano state coinvolte anche le compagnie che avevano assicurato il finanziamento – e dichiarava la nullità del precetto e del titolo esecutivo per indeterminabilità del credito e mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sua entità;
− la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 415 del 18/10/2018, respingeva l’appello principale di Italfondiario e quello incidentale di Terlizzi e Fragnelli (i quali avevano avanzato domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi), mentre riformava la decisione di primo grado affermando che nessun ulteriore importo, oltre a quello individuato e già corrisposto, era dovuto dalle compagnie assicuratrici appellanti in relazione alla polizza assicurativa;
− avverso la suddetta sentenza Intrum Italy, nella dichiarata qualità di rappresentante di Penelope SPV S.r.l., cessionaria del credito vantato da Banco di Napoli S.p.A. e rappresentata nei gradi di merito da Italfondiario, proponeva ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi), al quale resistevano con un unico controricorso CACI Life DAC (già CACI Life Ltd.) e CACI Non-Life DAC (già CACI Non Life Ltd.); le 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11642/2019 Numero sezionale 3049/2021 Numero di raccolta generale 1334/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 predette parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non svolgevano difese, invece, gli intimati Terlizzi e Fragnelli. CONSIDERATO CHE: − il ricorso è inammissibile: non sono state depositate e non sono rinvenibili nel fascicolo né la procura rilasciata da Penelope SPV ad In- trum Italy per la rappresentanza in questo giudizio, né la procura nota- rile conferita dal legale rappresentante di Intrum Italy (Marc Ulrich Knothe) alla Dr.ssa Maria Fiore, la quale ha sottoscritto il mandato al difensore;
− in ordine alla legittimazione di Intrum Italy a promuovere il giudi- zio di legittimità in nome e per conto di Penelope SPV, si rileva che «il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art.372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rap- presentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassa- zione» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163- 01);
− quanto al potere di conferire il mandato difensivo all’avvocato Francesco Caroli - Casavola esercitato dalla Dr.ssa Maria Fiore (che, pe- raltro, pare aver sottoscritto la procura per conto di Penelope SPV e non per la Intrum Italy, formale ricorrente), come già statuito da questa Corte, «qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità 3 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11642/2019 Numero sezionale 3049/2021 Numero di raccolta generale 1334/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207-01);
− le spese del giudizio di legittimità – liquidate a favore delle con- troricorrenti (che hanno resistito con un unico controricorso) nella mi- sura indicata nel dispositivo, secondo i parametri normativi – sono poste a carico della soccombente Intrum Italy; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il Presidente (Franco De Stefano) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O