Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1331/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1331/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1331/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16070/2019 R.G. proposto da: FRANCO ANTONIO RUIU, CIPRIANO FANCELLO, GIOVANNI MARIA ME, MARCO GRISPU, SEBASTIANO FRONTEDDU, PINA GONARIA PINNA e LEONARDO FANCELLO, elettivamente domiciliati in Roma, via Circon- vallazione Appia 19, presso lo studio dell’avvocato Bombina Sapia, rap- presentati e difesi dall’avvocato Marco Pilia - ricorrenti - contro BANCO DI SARDEGNA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Calabrò, rappre- sentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Luigi Cucca - controricorrente - avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D’APPELLO DI CA- GLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 9/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 603 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1331/2022 — snciv · Corte di Cassazione: − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in consi- derazione dell’esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pre- gressi gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo banca agricola credito in esecuzione credito contestato grida ai creditori azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 603 cod. proc. civ
«Nell’opposizione proposta dal de- bitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16070/2019 R.G. proposto da: FRANCO ANTONIO RUIU, CIPRIANO FANCELLO, GIOVANNI MARIA ME, MARCO GRISPU, SEBASTIANO FRONTEDDU, PINA GONARIA PINNA e LEONARDO FANCELLO, elettivamente domiciliati in Roma, via Circon- vallazione Appia 19, presso lo studio dell’avvocato Bombina Sapia, rap- presentati e difesi dall’avvocato Marco Pilia - ricorrenti - contro BANCO DI SARDEGNA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Calabrò, rappre- sentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Luigi Cucca - controricorrente - avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D’APPELLO DI CA- GLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 9/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16070/2019 Numero sezionale 3050/2021 Numero di raccolta generale 1331/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 RILEVATO CHE: − Banco di Sardegna S.p.A. notificava alla Ikebana S.r.l. e ai fideiussori Franco Antonio Ruiu, Cipriano Fancello, Giovanni Maria Me, Marco Grispu, Sebastiano Fronteddu, Pina Gonaria Pinna e Leonardo Fancello un atto di precetto col quale si intimava il pagamento del debito derivante dal titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo agrario stipulato per atto pubblico; col medesimo atto la banca minacciava di intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del Comune di Dorgali, terzo datore di ipoteca iscritta a garanzia del predetto finanziamento;

− nei confronti di Banco di Sardegna proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. Franco Antonio Ruiu, Cipriano Fancello, Giovanni Maria Me, Marco Grispu, Sebastiano Fronteddu, Pina Gonaria Pinna e Leonardo Fancello; e il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 272 del 18/4/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione riducendo l’importo indicato nel precetto, mentre respingeva o dichiarava inammissibili le ulteriori domande degli opponenti; − questi ultimi proponevano appello e la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 493 del 9/11/2018, rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado;

− avverso la suddetta sentenza Franco Antonio Ruiu, Cipriano Fancello, Giovanni Maria Me, Marco Grispu, Sebastiano Fronteddu, Pina Gonaria Pinna e Leonardo Fancello proponevano ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi), al quale resisteva con controricorso Banco di Sardegna S.p.A. CONSIDERATO CHE: − col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ, poiché al giudizio non hanno preso parte, nemmeno nel primo 2 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16070/2019 Numero sezionale 3050/2021 Numero di raccolta generale 1331/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 grado, né il debitore principale Ikebana S.r.l., né il terzo datore di ipo- teca Comune di Dorgali;

− effettivamente, l’atto di intimazione era stato rivolto, ex art. 603 cod. proc. civ., nei confronti dei debitori (la Ikebana S.r.l., debitore prin- cipale, e gli odierni ricorrenti, fideiussori) e del terzo proprietario Co- mune di Dorgali, proprietario dell’immobile ipotecato a garanzia dei cre- diti vantati da Banco di Sardegna; − nell’opposizione (anche se promossa prima dell’inizio dell’esecu- zione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all’espropriazione contro il terzo proprietario, quest’ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debitore principale (oltre agli opponenti, la società Ikebana) e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’uffi- cio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rima- sto soccombente nei gradi di merito:

«Nell’opposizione proposta dal de- bitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01);

− la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura è, dunque, fon- data e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, affin- ché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col precettante, ma pure col debitore principale (Ikebana S.r.l.) e col terzo datore d’ipoteca e proprietario da assoggettare all’esecuzione minac- ciata con l’opposto precetto (Comune di Dorgali); 3 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16070/2019 Numero sezionale 3050/2021 Numero di raccolta generale 1331/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 − giova osservare, in proposito, che non assumono alcun rilievo le considerazioni della controricorrente circa l’attuale (carenza di) inte- resse dei litisconsorti pretermessi alla partecipazione al giudizio o ri- guardo alla sopravvenuta inespropriabilità del cespite individuato nel precetto, trattandosi di questioni che devono comunque essere dibat- tute a contraddittorio integro e vagliate dal giudice del rinvio;

− si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in consi- derazione dell’esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pre- gressi gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021.

Il Presidente (Franco De Stefano) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s