Cassation appeal dismissed due to lack of conformity attestation for analog copies of digital notification to the sole intimated party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole intimated party, Aspra Finance S.p.A., did not receive a formal attestation of conformity for the analog copies of the original digital filing. The lower court had rejected the opposition on substantive grounds regarding the execution procedure, but the cassation appeal failed on procedural grounds. The court ruled that without the required attestation under the 1994 Law, the appeal is procedurally improper and cannot be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, commi 1 bis e 1 ter, della Legge n. 53 del 1994; qualora il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, è onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20241/2019 R.G. proposto da: ROSARIA ANNA GENTILE e ANNA LUISA GRAVINA, nella qualità di eredi di RENATO GENTILE, rappresentate e difese dall’avvocato Vincenzo D’Errico ed elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale vincenzo.derrico@avvocatismcv.it - ricorrenti - contro SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ – S.G.A. S.p.A., elettiva- mente domiciliata in Roma, via Velletri 35, presso lo studio dell’avvo- cato Marsilio Casale, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Cate- rino - controricorrente - e contro ASPRA FINANCE S.p.A. - intimata - F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20241/2019 Numero sezionale 3051/2021 Numero di raccolta generale 1330/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 avverso la sentenza n. 3704/2018 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: − Renato Gentile proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento (dell’8/1/2015) con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva la sua istanza di chiusura per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ.) della procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da S.G.A. S.p.A. e con l’intervento nel processo di Aspra Finance S.p.A.; − introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – con la sentenza n. 3704 del 27/12/2018 – rigettava l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rilevando che l’art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ. non è volto ad evitare una vendita dell’immobile a prezzo inferiore al suo valore di stima, ma, piuttosto, a impedire lo spreco delle risorse pubbliche impiegate per la prosecuzione di una espropriazione inidonea a dare una soddisfazione (pur minima) alle pretese creditorie; osservava altresì che era inappropriato il richiamo all’art. 586 cod. proc. civ. e che non erano ammissibili nel merito doglianze diverse rispetto a quelle introdotte col ricorso in opposizione agli atti esecutivi;
− avverso la suddetta sentenza Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina, dichiarandosi eredi di Renato Gentile, proponevano ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.; le ricorrenti depositavano, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − nessuna difesa svolgeva in questo giudizio di legittimità l’intimata Aspra Finance S.p.A. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20241/2019 Numero sezionale 3051/2021 Numero di raccolta generale 1330/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 CONSIDERATO CHE: − il ricorso per cassazione è stato predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato alle controparti mediante posta elettronica certificata; − dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che sono state deposi- tate in cancelleria copie analogiche del predetto atto introduttivo, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna, do- cumenti che, però, risultano privi dell’attestazione di conformità munita di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della Legge n. 53 del 1994;
− come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-01), qualora il de- stinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, è onere del ricorrente depositare l’assevera- zione di conformità all’originale della copia analogica al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità; − essendo rimasta soltanto intimata la Aspra Finance S.p.A., in di- fetto di attestazione di conformità della copia analogica depositata, il ricorso va dichiarato improcedibile, restando precluso l’esame sotto qualsiasi profilo, di rito e nel merito, dei mezzi di censura, di cui risulta quindi superflua la stessa illustrazione;
− non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., perché il controricorso, notificato il 5/9/2019, è tardivo (il ricorso era stato notificato il 26/6/2019 e nelle opposizioni esecutive non trova applicazione la sospensione feriale dei termini); − va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore 3 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20241/2019 Numero sezionale 3051/2021 Numero di raccolta generale 1330/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il Presidente (Franco De Stefano) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a