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Sentenza — n. 1173/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 1173/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sioni scritte; le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102, cod. proc. civ., poiché sarebbe stato violato il contraddittorio necessario mancante, nella fase di merito, con l'aggiudicataria provvisoria Salvatorica Sanna e con il creditore intervenuto IVG; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 567, 569, cod. proc. civ., 2644, 2648, cod. civ., poiché il Tribunale RG n 21912 del 2019 Cons. rel. Paolo/Porreca avrebbe errato mancando di considerare che la pretesa sanatoria delle trascrizioni non poteva avere effetto quando effettuata dopo l'autorizzazione alla vendita;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1173/2022 — snciv · Corte di Cassazione: è infine chiaro che l'oggetto della deduzione in scrutinio, afferendo a un profilo di ordine pubblico processuale, è sempre suscettibile di rilievo anche ufficioso, in difetto - come nella specie - di giudicato ostativo perché conseguente a (diversa) pronuncia esplicita o in ogni caso univoca sul punto (non impugnata), sicché l'eccezione di difetto di legittimazione della parte esecutata, sollevata dalla controricorrente, resta superata; altro, del resto, è affermare che il ricorso non permette di verificare la necessità di un ordine ex art. 331, cod. proc. civ., e come tale risulta RG n 21912 del 2019 Cons. rel.

Parole chiave

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integrazione insufficiente dubbi sull'imparzialità rigetto provvisorio dell'opposizione sanatoria del vizio procedurale aggiudicazione all'incanto restitutio in integrum
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Testo completo

sioni scritte; le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102, cod. proc. civ., poiché sarebbe stato violato il contraddittorio necessario mancante, nella fase di merito, con l'aggiudicataria provvisoria Salvatorica Sanna e con il creditore intervenuto IVG; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 567, 569, cod. proc. civ., 2644, 2648, cod. civ., poiché il Tribunale RG n 21912 del 2019 Cons. rel. Paolo/Porreca avrebbe errato mancando di considerare che la pretesa sanatoria delle trascrizioni non poteva avere effetto quando effettuata dopo l'autorizzazione alla vendita;

Rilevato che: preliminarmente deve osservarsi che risultano duplici notifiche alle parti anch'esse escusse nella procedura coattiva in parola, ovvero Vincenzina Sanna e Michela Antonina Pintus (rispettivamente sorella della ricorrente e coniuge del "de cuius"): in un caso telematiche a difensore indicato come domiciliatario, in altro caso cartacee e personali; queste ultime notifiche sono rituali, posto che si trattava di parti indicate come contumaci davanti al Tribunale; al contempo, il ricorso è stato notificato a una serie di parti che non risulta siano state tali nel giudizio oppositivo di merito, sotto tale profilo inammissibilmente, fermo quanto si sta per osservare in ordine al primo motivo; ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo; qualora l'aggiudicazione, così come gli interventi nella procedura esecutiva, risultino essere antecedenti all'opposizione, sussiste, infatti, il litisconsorzio necessario tra parte esecutata, creditore procedente e intervenuti, nonché soggetto aggiudicatario, nei cui confronti la relativa pronuncia deve fare stato, altrimenti rimanendo data inutilmente (Cass., 28/06/2019, n. 17441); nel caso, si tratta pacificamente di un'aggiudicazione già intervenuta, a titolo provvisorio, revocata con ordinanza poi riformata, e documentata anche se indirettamente (cfr. il richiamato documento 4, contenente l'originaria opposizione formale); parte controricorrente afferma che l'aggiudicazione in parola non era coinvolta dalla propria opposizione, ma risulta diversamente (doc. 4, citato, e doc. 8 di riassunzione dell'opposizione nel pieno merito);RG n 21912 del 2019 Cons. rel.

Paolo Pof reca nei richiamati atti di opposizione (all'ordinanza del 20 luglio 2017, espressamente qualificata dal giudice dell'esecuzione come non adottata a decisione della precedente opposizione esecutiva dell'esecutata, bensì espressione del potere ordinatorio giudiziale) si domanda la revoca dell'ordinanza d'improcedibilità per tutti i lotti, incluso quello oggetto dell'aggiudicazione provvisoria, sia pure con un inciso conclusivo apparentemente non meglio decifrabile: «qualora l'ordinanza non sia revocata anche in ordine a tale punto (su cui non si insiste)» (pag. 7 del primo atto e pag. 10 del secondo); in questa cornice, al contempo, il Tribunale, nella sentenza gravata, e non impugnata sul punto, mostra di aver così interpretato la domanda ovvero inteso estesa la dispiegata opposizione agli atti, senza l'invocata limitazione; ne consegue che l'opposizione stessa concerneva anche, e senza rinuncia, il lotto oggetto di aggiudicazione provvisoria: dal che la sicura pretermissione dell'aggiudicataria interessata (anche a mente di Cass., 30/01/2009, n. 2461, evocata dal Pubblico Ministero) a contraddire sulla portata del principio quale affermato da Cass., 26/05/2014, n. 11638, oggetto del secondo motivo logicamente assorbito; dagli stessi, richiamati e prodotti atti del giudizio di merito (2B, contenente la pregressa opposizione dell'odierna deducente, sopra menzionata, 4 e 8), emerge inoltre la presenza di creditori intervenuti ulteriori rispetto a quello indicato dalla ricorrente, tali prima dell'opposizione dell'attuale controricorrente, e quindi litisconsorti necessari;

è infine chiaro che l'oggetto della deduzione in scrutinio, afferendo a un profilo di ordine pubblico processuale, è sempre suscettibile di rilievo anche ufficioso, in difetto - come nella specie - di giudicato ostativo perché conseguente a (diversa) pronuncia esplicita o in ogni caso univoca sul punto (non impugnata), sicché l'eccezione di difetto di legittimazione della parte esecutata, sollevata dalla controricorrente, resta superata; altro, del resto, è affermare che il ricorso non permette di verificare la necessità di un ordine ex art. 331, cod. proc. civ., e come tale risulta RG n 21912 del 2019 Cons. rel.

Paolo P rreca inammissibile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr., ad esempio, Cass., 12/06/2020, n. 11268), altro l'emersione di una sicura carenza originaria di litisconsorzio necessario nella fase di merito, anche se non si ha certezza, come nella fattispecie, di quali siano esattamente tutti i pretermessi; il primo giudice del giudizio di pieno merito, naturalmente, dovrà 2DDEI verificare che non vi siano stati pretermessi anche nella , fase sommaria 23rrlakt9sìbtit, inderogabile, pena l'improcedibilità - salva reiterazione - dell'opposizione esecutiva medesima (ai sensi di Cass., 11/10/2018, n. 25170 e succ. conf.); spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Sassari perché pronunci in diversa composizione. Roma