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Sentenza — n. 1127/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural delay violating statutory time limits for oppositions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1127/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Prylene S.r.l. inadmissible ex officio due to procedural delay. The underlying dispute involved an opposition to enforcement proceedings initiated by Coinar Bruni S.p.a. against a bankruptcy transfer decree. The court ruled that the specific statutory exclusion of time limits during non-working days applies to all phases of such proceedings, rendering the late filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 3 della l. n. 742 del 1969; Art. 92 del r.d. n. 12 del 1941: The statutory exclusion of time limits during non-working days for oppositions to enforcement applies to all phases of the proceedings, and any tardiness violating this norm must be declared inadmissible ex officio.

Parole chiave

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procedural delay inadmissibility ex officio opposition to enforcement non-working days bankruptcy transfer decree perenzione dell'esecuzione della decisione progetto esecutivo ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 della l. n. 742 del 1969
653634 - 01): «L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art.
Art. 92 del r.d. n. 12 del 1941
742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 345 cod. proc. civ
censurano la sen- tenza della Corte di Appello di Roma con motivi attinenti: l’art. 345 cod. proc. civ.
artt. 2909 cod. civ
civ., non- ché per omesso esame di fatto decisivo; per violazione (o) falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.
art. 281 cod. proc. civ
civ.; per nullità del procedimento per violazione dell’art. 281 cod. proc. civ.; per violazione e (o) falsa applicazione degli artt.
art. 619 cod. proc. civ
Il tema posto dalle censure sopra, sommariamente, riportate è quello dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione intrapresa sulla base di titolo esecutivo giudi- ziale (decreto di trasferimento emanato dal giudice delegato).
art. 619 c.p
Il tema posto dalle censure sopra, sommariamente, riportate è quello dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634
è, pertanto, inammissibile e tanto deve essere rilevato d’ufficio (Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634 - 01): «L'art.
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Testo completo

ha chiesto il rigetto dell’impugnazione; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Prylene S.r.l. ricorre, con atto affidato a dieci motivi, la senten- za della Corte di Appello di Roma, n. 3974 del 13/06/2019, che ha rigettato l’impugnazione di merito avverso la sentenza del Tribuna- le di Cassino che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Pryle- ne S.r.l. avverso l’esecuzione per il rilascio di un capannone, e del circostante terreno, posta in essere dalla Coinar Bruni S.p.a. in for- za di decreto di trasferimento emanato dal giudice delegato al fal- limento della Lillaplast S.p.a. del detto tribunale.

Coinar Bruni S.p.a. resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l'udienza pubblica di di- scussione del 4 novembre 2021, tenuta effettivamente come tale, con riferimento a detto ricorso, essendovi stata rituale richiesta scritta, nel termine di legge, di discussione orale da parte della di- fesa della ricorrente Prylene S.r.l. Per la detta udienza la sola parte ricorrente ha depositato me- moria in via telematica e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il P.G. ha, altresì, ribadito in pubblica udienza le conclusioni per il rigetto del ricorso.

Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 26936/2019; estensore: C. Valle pag. di 62 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26936/2019 Numero sezionale 2647/2021 Numero di raccolta generale 1127/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 I difensori delle parti hanno, quindi, discusso la causa, ed han- no chiesto rispettivamente l’accoglimento del ricorso per la ricor- rente e il suo rigetto per la controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE I dieci motivi del ricorso della Prylene S.r.l. censurano la sen- tenza della Corte di Appello di Roma con motivi attinenti: l’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; per violazione dell’art. 112 e dell’art.342 cod. proc. civ.; per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2644, 2650, 2921, e degli artt. 111 e 619 cod. proc. civ., non- ché per omesso esame di fatto decisivo; per violazione (o) falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ; per vio- lazione e (o) falsa applicazione degli artt. 404 e 619 cod. proc. civ.; per nullità del procedimento per violazione dell’art. 281 cod. proc. civ.; per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 957, 965, 971 e 2644 cod. civ. e, infine, per violazione e (o) falsa applicazio- ne, degli artt. 15 e 91 cod. proc. civ., nonché delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014.

Il tema posto dalle censure sopra, sommariamente, riportate è quello dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione intrapresa sulla base di titolo esecutivo giudi- ziale (decreto di trasferimento emanato dal giudice delegato). Ciò posto, a prescindere da ogni altra considerazione, la qualifi- cazione, che è incontroversa tra le parti, come opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., pone il tema del rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassa- zione.

L’impugnazione di legittimità è stata proposta avverso sentenza pubblicata il 13/06/2019 e notificata alla Prylene S.r.l. il 17/06/2019, deve, pertanto, rilevarsi, di ufficio, che il ricorso per Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 26936/2019; estensore: C. Valle pag. di 63 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a :

V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26936/2019 Numero sezionale 2647/2021 Numero di raccolta generale 1127/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 cassazione è stato avviato per la notifica il 13/09/2019 quando, oramai il, il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell’impugnazione era già scaduto il 17/08/2019. Sul punto il Collegio intende dare continuità all’orientamento oramai costante di questa Corte (Cass. n. 11111 del 10/06/2020 Rv. 658080 - 01), con riferimento all’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di sessanta giorni e nelle cause di opposi- zioni esecutive, secondo il quale «In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simula- zione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'e- senzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.», nonché, con specifico rife- rimento al rito di legittimità (Cass. n. 08137 del 08/04/2014 Rv. 630934 - 01):

«Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all'esecuzione, è applicabile an- che al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conse- guentemente, rilevare d'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale».

Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 26936/2019; estensore: C. Valle pag. di 64 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26936/2019 Numero sezionale 2647/2021 Numero di raccolta generale 1127/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Il ricorso della Prylene S.r.l.

è, pertanto, inammissibile e tanto deve essere rilevato d’ufficio (Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634 - 01): «L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientra- no le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d'ufficio.», con ogni conseguente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, posto che ad essa de- ve essere ricondotta l’inammissibilità, e tenuto conto del valore del- la controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso for- fetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 26936/2019; estensore:

C. Valle pag. di 65 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26936/2019 Numero sezionale 2647/2021 Numero di raccolta generale 1127/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente Cristiano Valle Franco De Stefano Ud. 04/11/2021 PU R.G.N. 26936/2019; estensore: C. Valle pag. di 66 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 F